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Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2002, n. 61-5404
L. 215/92. D.P.R. n. 314/00, Art. 21. Indirizzi per la gestione del programma regionale approvato dal Ministero delle Attività Produttive
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Di prendere atto di quanto in premessa indicato.
Di autorizzare la Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro ad avvalersi di Unioncamere Piemonte per la gestione del programma regionale dal momento della presentazione delle domande dei possibili destinatari in tutte le sue fasi secondo quanto previsto dal punto F del medesimo, compresa la valutazione finale della rendicontazione e lanalisi dei risultati, ad eccezione dell erogazione dei contributi ai soggetti ammessi ai benefici che sarà di competenza del Settore Sviluppo dell Imprenditorialità della Direzione regionale citata.
Di demandare alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro di indire un bando pubblico per lindividuazione dei soggetti beneficiari del programma regionale.
Di stabilire che i soggetti beneficiari del programma regionale dovranno essere quelli indicati dallart. 2, comma 1, lett. b) della L. n. 215/92 e dovranno essere in grado di garantire lerogazione di tutti i servizi elencati al punto A del programma regionale su tutto il territorio piemontese.
Di stabilire che qualora i soggetti beneficiari siano imprese, lagevolazione dovrà essere concessa nei limiti della regola de minimis.
Di stabilire quale data di avvio del programma regionale il 01.03.2002 e che lo scadenziario dei tempi previsto dal punto H del programma regionale subirà la conseguente variazione tenuto conto della nuova data di decorrenza.
Allaffidamento dellincarico ed alla conseguente stipula della Convenzione provvederà la Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro con successivi atti ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. R. n. 51/97, avvalendosi delle risorse statali e regionali già accantonate ed assegnate con le deliberazioni citate in premessa.
(omissis)