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Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2002, n. 39-5445

L.R. 28/93 e successive modificazioni. Titolo III: Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro: Termini per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2002. Accantonamento della somma complessiva di Euro 1.601.016,69 sui capitoli 11175 e 11176 del bilancio regionale 2002

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin

Vista la L.R. 28/93 e successive modificazioni;

considerato che il Titolo III di detta legge prevede di incentivare sul territorio della Regione Piemonte la creazione di nuovi posti di lavoro a favore di soggetti appartenenti alle fasce più deboli e svantaggiate del mercato regionale del lavoro mediante l’erogazione di contributi alle imprese e agli Enti pubblici economici che assumano soggetti appartenenti alle predette categorie;

vista la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002 “Misure urgenti per l’avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti” che estende i benefici del citato Titolo III ai soggetti tossicodipendenti, alcoldipendenti in trattamento, ex-tossicodipendenti o ex-alcoldipendenti che abbiano concluso un percorso riabilitativo da non più di 24 mesi.

considerato che, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 28/93, la Giunta regionale approva una deliberazione in cui sono individuate le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale ed i criteri e le priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole previsti dagli artt. 11, 13,14,15 e 17;

premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 35-27425 del 24 maggio 1999, aveva provveduto alla definizione dei criteri e delle priorità degli interventi per l’anno 1999, stabilendo altresì i termini per la presentazione delle istanze di contributo e delle eventuali richieste di rimborso;

atteso che tali criteri e priorità, nella forma di linee generali di indirizzo per l’organizzazione degli interventi di cui alla L.R. 28/93 Titolo III, riguardavano:

- criteri guida per la predisposizione, da parte del soggetto proponente istanza di contributo, di un dettagliato progetto di inserimento lavorativo contenente indicazioni sui processi di riqualificazione e professionalizzazione del lavoratore, l’eventuale previsione di corsi di formazione professionale, l’indicazione di un tutor, l’eventuale collegamento con interventi complementari realizzati con la collaborazione di strutture assistenziali e sanitarie, il collegamento fra l’assunzione e percorsi formativi e di lavoro precedenti;

- criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e la realizzazione della graduatoria delle istanze ammissibili;

- ulteriori criteri, compresi i termini per la presentazione delle istanze;

vista la D.G.R. n. 74-29880 del 10 aprile 2000, in base alla quale la Giunta regionale valutava opportuno, sulla scorta dei buoni risultati che l’applicazione dei predetti criteri aveva determinato per quanto attiene alla gestione della iniziativa per l’anno 1999, confermare gli stessi per la gestione relativa all’anno 2000;

vista la D.G.R. n. 30-2480 del 19 marzo 2001, in base alla quale la Giunta regionale valutava opportuno, sulla scorta dei buoni risultati che l’applicazione dei predetti criteri aveva determinato per quanto attiene alla gestione della iniziativa per l’anno 2000, confermare gli stessi per la gestione relativa all’anno 2001, avendo cura di provvedere all’erogazione dei contributi alle imprese successivamente alla presentazione, da parte dei tutor, delle relazioni finali sull’andamento degli inserimenti lavorativi;

considerato che, confermata la valutazione positiva anche per quanto attiene alla gestione 2001, risulta opportuno confermare i criteri di cui in parola per l’anno 2002;

considerato che la D.G.R. n. 74-29880 del 10 aprile 2000 valutava inapplicabile la L.R. 28/93 per quella parte in cui sostiene l’inserimento lavorativo di soggetti disabili in quanto superata da norma sovraordinata e successiva, in conseguenza de:

- l’entrata in vigore della l. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999) che esplicitamente abroga la l. 482/68 (“Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”, G.U. n. 109 del 30 aprile 1968) e successive modificazioni e, di conseguenza, rende inapplicabili gli articoli della L.R. 28/93 che a tale norma fanno riferimento,

- il fatto che la L.R. 28/93 Titolo III e successive modificazioni, per quanto attiene all’inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap, trovava applicazione solamente per assunzioni oltre le quote d’obbligo previste dalla citata l. 482/68,

- il fatto che l’art. 11 c. 3 l. 68/99 consente, attraverso il meccanismo della convenzione fra datori di lavoro e Centri per l’Impiego, l’assunzione di soggetti disabili da parte di datori che non sono obbligati all’assunzione e che nel non obbligo rientra la possibilità di assumere ulteriori soggetti disabili dopo avere soddisfatto la quota d’obbligo imposta dalla legge;

considerato che la Regione, in attuazione della citata l. 68/99 è impegnata nella realizzazione di interventi tesi a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili;

vista la L.R. n. 36 del 20.12.2001 (legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio di bilancio);

atteso che, ai fini della gestione della azioni di cui al Titolo III della L.R. 28/93 e successive modificazioni, si fa riferimento ai seguenti capitoli di bilancio:

11175, 11176 e che le somme a disposizione sono, rispettivamente,

- Euro 1.549.371,00 sul cap. 11175/2002;

- Euro 51.645,69 sul cap. 11176/2002;

considerato che, relativamente alle imprese ammesse ai benefici di cui al titolo II della L.R. 28/93 che intendano avvalersi della clausola sociale ex art. 17, è necessario fissare una quota sul cap. 11175/2002 di Euro 50.000,00;

visto l’art. 3 L.R. 51/97;

visto l’art. 12 l. 241/90;

visto l’art. 4 L.R. 27/94;

vista la L.R. 7/01;

la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

di confermare, relativamente alla gestione del Titolo III L.R. 28/93 e successive modificazioni per l’anno 2002, per quelle categorie di lavoratori per le quali gli interventi di cui alla citata legge risultino applicabili, con esclusione, pertanto, dei soggetti disabili, i criteri e le priorità individuati con D.G.R. n. 35-27425 del 24 maggio 1999 sia per quanto riguarda la predisposizione del progetto di inserimento lavorativo, sia per quanto concerne i criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e gli ulteriori criteri generali stabiliti con il predetto atto;

di applicare i criteri in parola anche con riferimento all’assunzione delle categorie di soggetti deboli del mercato del lavoro individuate dalla L.R. n.6 del 18 febbraio 2002 “Misure urgenti per l’avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti”;

di individuare le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale sulla base dell’indicatore di gravità per centro per l’impiego allegato alla presente deliberazione;

di stabilire i seguenti termini (perentori) per la presentazione delle istanze di contributo e delle eventuali richieste di rimborso:

- primo periodo: 18 marzo 2002 (termine iniziale) - 29 giugno 2002 (termine finale);

- secondo periodo: 1 luglio 2002 (termine iniziale) - 30 settembre 2002 (termine finale).

Ai fini della suddetta ripartizione temporale, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’istanza di contributo;

di accantonare Euro 1.549.371,00 sul cap. 11175 (A. 100541), di cui Euro 50.000,00 riservate alle imprese beneficiarie degli interventi di cui al Titolo II che intendano avvalersi della clausola sociale di cui all’art. 17 L.R. 28/93 e Euro 51.645,69 sul cap. 11176 (A. 100542) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002;

di assegnare la predette somme alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro per le attività di competenza del Settore Servizi alle politiche per l’occupazione e la promozione dello sviluppo locale con riferimento alla gestione del Titolo III della L.R. 28/93.

(omissis)

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