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Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002

Codice 16.4
D.D. 6 dicembre 2001, n. 308

Rinnovo della Concessione Mineraria per feldspati denominata “Gabella” nei territori dei comuni di Curino e Masserano, provincia di Biella, per anni 5 (cinque) a decorrere dal 12 maggio 2000

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. Alla Società Sasil p. Az., con sede legale in Brusnengo (BI) - via Libertà n. 8, in personale del legale rappresentante Sig. Lodovico Ramon, (omissis) - via Curino n. 56, è accordato il rinnovo della concessione mineraria per feldspati denominato “Gabella” nei territori dei comuni di Curino e Masserano, provincia di Biella, per anni 5 (cinque) a decorrere dal 12 maggio 2000; canone pagato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Art. 2. L’area di concessione mineraria, avente l’estensione di ettari 190.20 (ettari centonovanta are venti) entro la quale il titolare può eseguire i lavori di coltivazione, è delimitata con linea continua sul piano topografico allegato al decreto di conferimento in data 12 maggio 1980.

Art. 3. La Ditta Concessionaria è tenuta ad eseguire i lavori di coltivazione e recupero ambientale secondo le prescrizioni contenute nel Documento Tecnico della Deliberazione ex l.r. 40/1998 n. 73 - 4443 del 12.11.2001 che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Art. 4

a) Di fissare il canone annuo posticipato a decorrere dal 13.05.2001 in Euro 6056,50 (Euro seimilacinquantasei/50) corrispondenti a L. 11.727.018 (Lire undicimilioni settecentoventisettemila diciotto) pari a Euro 31,71 (Euro trentuno/71) corrispondenti a L. 61.398 (Lire sessantunomila trecentonovantotto) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di Concessione, quale canone dovuto per l’anno 2001, che sarà introitato sul capitolo 2120 del bilancio 2001 (Accertamento n. 972/01) mediante versamento sul Conto Corrente Postali n. 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Gabella, comuni di Curino e Masserano, provincia di Biella”.

L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) di fissare la tassa regionale sulle concessioni regionali pari al 100% del canone annuo anticipato di cui alla precedente lettera a), ai sensi della Legge del 16 maggio 1970, n. 281 da versare tramite Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” - capitolo 50 (Accertamento n. 973/01) per l’anno 2001, causale “Tassa sulle concessioni regionali, concessione mineraria Gabella, comuni di Curino e Masserano, provincia di Biella” corrispondente a Euro 6056,50 (Euro seimilacinquantasei/50) pari a L. 11.727.018 (Lire undicimilioni settecentoventisettemila diciotto) corrispondenti a Euro 31,71 (Euro trentuno/71) pari a L. 61.398 (Lire sessantunomila trecentonovantotto) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di concessione;

c) i sopraccitati importi saranno aggiornati annualmente, a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, in misura pari alle variazioni dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente, accertata dall’ISTAT.

Art. 5. Il titolare della concessione mineraria è tenuto a;

a) iniziative i lavori di coltivazione entro due mesi dalla data di notifica della presente Determinazione;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonchè della tutela dei pubblici interessi;

f) corrispondere alla Tesoreria della Regione Piemonte, specificando le causali dei versamenti, gli importi indicati dall’Art. 4 lettere “a” e “b” e l’imposta di bollo di Euro 10,33 pari a lire 20.000 ai sensi dell’art. 6 del D.L. 565/1995;

g) è fatto obbligo di provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di coltivazione mineraria prima della scadenza della concessione, come previsto dall’art. 9 della Legge n. 221/1990 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 73 - 4443 del 12.11.2001 ai sensi della L.R. 40/1998;

h) entro 2 (due) mesi dalla notifica della presente determinazione inviare al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva polizza assicurativa o fidejussione bancaria dell’importo stabilito dalla D.G.R. n. 73 - 4443 del 12.11.2001;

j) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica della Determinazione di rinnovo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

Art. 6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata all’art. 3, punto g), la Ditta concessionaria prima di dare corso alla suddetta variante è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell’art. 10 della citata l.r. 40/1998.

Art. 7. Alla scadenza della concessione mineraria il titolare, qualora ritenga di chiedere una ulteriore proroga, è tenuta a richiedere l’avvio della fase di verifica di compatibilità ambientale per i lavori che non siano già stati autorizzati antecedentemente con la D.G.R. n. 73 - 4443 del 12.11.2001.

Art. 8. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

Art. 9. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 10. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania