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Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002

Codice 16.4
D.D. 22 novembre 2001, n. 253

Proroga del permesso di eseguire ricerche di minerali di talco nella località denominata “Garida” in territorio del comune di Coazze (TO)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. Al Sig. Rossi Alberto, è accordata la proroga del permesso di eseguire ricerche di minerali di talco nella località denominata “Garida” nel territorio del comune di Coazze (TO) per anni 2 (due) a decorrere dal 28 dicembre 2001.

Art. 2. La zona del terreno, avente l’estensione di ettari 14 (ettari quattordici) entro la quale il titolare del permesso potrà eseguire i lavori di ricerca, è delimitata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1:10.000 allegato al decreto di conferimento in data 28 dicembre 1994.

Art. 3. Il titolare del permesso minerario è tenuto a:

a) iniziare i lavori di ricerca entro due mesi dalla data di notifica della presente Determina;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Attività Estrattive sull’andamento dei lavori di ricerca e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici dei terreni interessati dalle ricerche;

d) fornire ai Funzionari dell’Autorità Mineraria tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Autorità Mineraria ai fini del controllo delle lavorazioni e della regolare esecuzione delle ricerche e della tutela dei pubblici interessi;

f) corrispondere sul Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120" acc. 915/01, causale ”permesso di ricerca Garida, comune di Coazze, provincia di Torino" il diritto annuo anticipato di L. 107.520 (lire centosettemila cinquecentoventi) pari a Euro 55,53 (Euro cinquantacinque e cinquantatre centesimi) corrispondenti a L. 7.680 (lire settemila seicentoottanta) pari a Euro 3.97 (Euro tre e novantasette centesimi) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area del permesso e l’imposta di bollo di lire 20.000 oppure Euro 10,33 ai sensi dell’art. 6 del D.L. 565/1995;

g) è fatto obbligo di provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del permesso di ricerca, come previsto dall’art. 9 della Legge n. 221/1990.

Art. 4. Entro la scadenza del provvedimento relativo al vincolo ex L.R. 45/89 e D.L.vo 490/99 il titolare prima di proseguire i lavori di ricerca è tenuto ad acquisire i relativi rinnovi.

Art. 5. Alla scadenza del permesso di ricerca il titolare, qualora ritenga di chiedere una ulteriore proroga, dovrà richiedere l’avvio della fase di verifica della compatibilità ambientale per i lavori che non siano già stati autorizzati antecedentemente.

Art. 6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di ricerca, il titolare del permesso potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

Art. 7. Il permesso è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 8. Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania