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Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002

Codice 16.4
D.D. 22 novembre 2001, n. 252

Intestazione della Concessione Mineraria “Coccola - Rolleja” nel comune di Lozzolo (VC) alla società Refrattari Motta S.r.l. - accorpamento delle Concessioni “Coccola”, “Rolleja”, e “Bongiana”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. Alla Società Refrattari Motta a r.l. - con sede legale ed amministrativa in Lozzolo (VC), Via Roma n. 53 - in persona dell’Amministrazione Delegato Sig. Remo Motta, è intestata la Concessione Mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630 ºC ed argilla per porcellana e terraglia forte, denominata “Coccola Rolleja” nel territorio del Comune di Lozzolo della provincia di Vercelli, fino alla scadenza del 05 giugno 2008.

Art. 2. La concessione “Coccola - Rolleja” incorpora le Concessioni “Coccola”, “Rolleja”, e “Bongiana” che, per effetto della presente determina sono revocate, ed è estesa su Ha 36.77.85.

La superficie della Concessione è quella descritta nel Verbale di Delimitazione in data 23 febbraio 2001 e delimitata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1:10.000, che costituiscono parti integranti della presente Determina.

Art. 3. La Società titolare della Concessione è tenuta a:

a) inviare alla competente Autorità le seguenti documentazioni ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. n. 128 e R.L. 15 giugno 1936, n. 1347 convertito nella Legge 25 gennaio 1937, n. 218;

1 - entro il 30 settembre di ogni anno il programma dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale per l’anno successivo;

2 - entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data 31 dicembre precedente;

3 - inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto in merito all’evoluzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale nell’intera area della concessione sunnominata, sui risultati ottenuti, nonchè sull’andamento generale della propria industria;

b) fornire ai Funzionari dell’Autorità Mineraria tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare le notizie, i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;

c) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Autorità Mineraria ai fini del controllo delle lavorazioni, della regolare esecuzione dei lavori minerari di coltivazione e di recupero ambientale, nonchè della tutela dei pubblici interessi;

d) in caso di lavori che non rientrino nelle autorizzazioni ora in corso, la Ditta concessionaria è tenuta ad acquisire i rinnovi dei provvedimenti ex L.R. n. 45/1989 e D.L.vo n. 490/1999, nonchè nuove autorizzazioni relative alle Leggi sopra citate, per quanto riguarda l’apertura di nuovi cantieri o modifiche di quelli in corso, ed applicare quanto riportato nei progetti e piani di coltivazione;

e) continuare a corrispondere anticipatamente sul Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120" acc. 967/01, causale ”accorpamento Concessioni Minerarie “Coccola”, “Borgiana”, e “Rolleja” il diritto annuo di Lire 2.271.726 (Euro 1173.24) corrispondenti a Lire 61.398 (Euro 31,70) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area della Concessione, secondo le indicazioni del D.D. 26 luglio 1978 aggiornato secondo l’art. 32 della L. n. 724/94, e l’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’art. 6 D.L. 30/12/95, n. 565;

f) corrispondere anticipatamente alla Regione Piemonte il diritto annuo della medesima entità, dovuto ai sensi dell’art. 2 della L. n. 281/1970, e delle L.R. n. 1/71 e n. 8/83;

g) fare pervenire all’Amministrazione Mineraria entro tre mesi dalla data di notifica della presente Determina copia autentica di avvenuta trascrizione della Determina stessa all’Ufficio dei Registri Immobiliari;

h) provvedere ad effettuare tutte le opere necessarie per il recupero e riassetto ambientale delle zone alterate delle aree del giacimento, da realizzarsi durante ed al termine della coltivazione, a sicura garanzia della stabilità e dei riequilibrio ecologico.

Dette opere e lavori dovranno essere conformi al piano e programma di sistemazione ambientale di cui al precedente punto a)-2.

Art. 4. Entro la scadenza del provvedimento relativo al vincolo L.R. 45/89 e D.L.vo 490/99 la Ditta, prima di proseguire la coltivazione, è tenuta ad acquisire i relativi rinnovi.

Art. 5. La Ditta è tenuta ad ottemperare a quanto previsto nella presente Determina, pena la decadenza della Concessione.

Art. 6. Nel caso in cui i possessori dei fondi si appongano ai lavori di coltivazione mineraria, la Società titolare della Concessione potrà rivolgersi all’Autorità competente per la necessaria assistenza.

Art. 7. La Concessione è conferita e rinnovata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art. 8. Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania