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Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002
Codice 16.4
D.D. 22 novembre 2001, n. 252
Intestazione della Concessione Mineraria Coccola - Rolleja nel comune di Lozzolo (VC) alla società Refrattari Motta S.r.l. - accorpamento delle Concessioni Coccola, Rolleja, e Bongiana
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Art. 1. Alla Società Refrattari Motta a r.l. - con sede legale ed amministrativa in Lozzolo (VC), Via Roma n. 53 - in persona dellAmministrazione Delegato Sig. Remo Motta, è intestata la Concessione Mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630 ºC ed argilla per porcellana e terraglia forte, denominata Coccola Rolleja nel territorio del Comune di Lozzolo della provincia di Vercelli, fino alla scadenza del 05 giugno 2008.
Art. 2. La concessione Coccola - Rolleja incorpora le Concessioni Coccola, Rolleja, e Bongiana che, per effetto della presente determina sono revocate, ed è estesa su Ha 36.77.85.
La superficie della Concessione è quella descritta nel Verbale di Delimitazione in data 23 febbraio 2001 e delimitata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1:10.000, che costituiscono parti integranti della presente Determina.
Art. 3. La Società titolare della Concessione è tenuta a:
a) inviare alla competente Autorità le seguenti documentazioni ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. n. 128 e R.L. 15 giugno 1936, n. 1347 convertito nella Legge 25 gennaio 1937, n. 218;
1 - entro il 30 settembre di ogni anno il programma dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale per lanno successivo;
2 - entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data 31 dicembre precedente;
3 - inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto in merito allevoluzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale nellintera area della concessione sunnominata, sui risultati ottenuti, nonchè sullandamento generale della propria industria;
b) fornire ai Funzionari dellAutorità Mineraria tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare le notizie, i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
c) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dallAutorità Mineraria ai fini del controllo delle lavorazioni, della regolare esecuzione dei lavori minerari di coltivazione e di recupero ambientale, nonchè della tutela dei pubblici interessi;
d) in caso di lavori che non rientrino nelle autorizzazioni ora in corso, la Ditta concessionaria è tenuta ad acquisire i rinnovi dei provvedimenti ex L.R. n. 45/1989 e D.L.vo n. 490/1999, nonchè nuove autorizzazioni relative alle Leggi sopra citate, per quanto riguarda lapertura di nuovi cantieri o modifiche di quelli in corso, ed applicare quanto riportato nei progetti e piani di coltivazione;
e) continuare a corrispondere anticipatamente sul Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120" acc. 967/01, causale accorpamento Concessioni Minerarie Coccola, Borgiana, e Rolleja il diritto annuo di Lire 2.271.726 (Euro 1173.24) corrispondenti a Lire 61.398 (Euro 31,70) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nellarea della Concessione, secondo le indicazioni del D.D. 26 luglio 1978 aggiornato secondo lart. 32 della L. n. 724/94, e limposta di bollo dovuta ai sensi dellart. 6 D.L. 30/12/95, n. 565;
f) corrispondere anticipatamente alla Regione Piemonte il diritto annuo della medesima entità, dovuto ai sensi dellart. 2 della L. n. 281/1970, e delle L.R. n. 1/71 e n. 8/83;
g) fare pervenire allAmministrazione Mineraria entro tre mesi dalla data di notifica della presente Determina copia autentica di avvenuta trascrizione della Determina stessa allUfficio dei Registri Immobiliari;
h) provvedere ad effettuare tutte le opere necessarie per il recupero e riassetto ambientale delle zone alterate delle aree del giacimento, da realizzarsi durante ed al termine della coltivazione, a sicura garanzia della stabilità e dei riequilibrio ecologico.
Dette opere e lavori dovranno essere conformi al piano e programma di sistemazione ambientale di cui al precedente punto a)-2.
Art. 4. Entro la scadenza del provvedimento relativo al vincolo L.R. 45/89 e D.L.vo 490/99 la Ditta, prima di proseguire la coltivazione, è tenuta ad acquisire i relativi rinnovi.
Art. 5. La Ditta è tenuta ad ottemperare a quanto previsto nella presente Determina, pena la decadenza della Concessione.
Art. 6. Nel caso in cui i possessori dei fondi si appongano ai lavori di coltivazione mineraria, la Società titolare della Concessione potrà rivolgersi allAutorità competente per la necessaria assistenza.
Art. 7. La Concessione è conferita e rinnovata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.
Art. 8. Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.
Il Direttore regionale
Vito Valsania