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Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2002

Codice 16.4
D.D. 22 novembre 2001, n. 251

Proroga del permesso di eseguire ricerche di minerali di feldspato, caolino, bentonite, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 ºC ad associati nella località denominata “Motto Tondo” in territorio del comune di Maggiora (NO)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. Al Sig. Cantamessa Bernardino, è accordata la proroga del permesso di eseguire ricerche di minerali di feldspato, caolino, bentonite, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 ºC ed associati nella località denominata “Motto Tondo” in territorio del comune di Maggiora (NO) per anni 2 (due) a decorrere dal 18 marzo 2001.

Art. 2. La zona del terreno, avente l’estensione di ettari 43 (ettari quarantatre) entro la quale il titolare del permesso potrà eseguire i lavori di ricerca, è delimitata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1:10.000 allegato al decreto di conferimento in data 18 marzo 1997.

Art. 3. Il titolare del permesso minerario è tenuto a:

a) iniziare i lavori di ricerca entro due mesi dalla data di notifica della presente Determina;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Attività Estrattive sull’andamento dei lavori di ricerca e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici dei terreni interessati dalle ricerche;

d) fornire ai Funzionari dell’Autorità Mineraria tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Autorità Mineraria ai fini del controllo delle lavorazioni e della regolare esecuzione delle ricerche e della tutela dei pubblici interessi;

f) corrispondere sul Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120” acc. 898/01, causale “permesso di ricerca Motto Tondo, comune di Maggiora, provincia di Novara” il diritto annuo anticipato di Euro 170,55 (Euro centosettanta/55) pari a L. 330.240 (lire trecentotrentamila duecentoquaranta) corrispondenti a Euro 3.97 (Euro tre/97) pari a L. 7.680 (lire settemila seicentottanta) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area del permesso e l’imposta di bollo di Euro 10,33 pari a lire 20.000 ai sensi dell’art. 6 del D.L. 565/1995;

g) è fatto obbligo di provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del permesso di ricerca, come previsto dall’art. 9 della Legge n. 221/1990.

Art. 4. Entro la scadenza del provvedimento relativo al vincolo ex L.R. 45/89 e D.L.vo 490/99 il titolare prima di proseguire i lavori di ricerca è tenuto ad acquisire i relativi rinnovi.

Art. 5. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di ricerca, il titolare del permesso potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

Art. 6. Alla scadenza del permesso di ricerca il titolare, qualora ritenga di chiedere una ulteriore proroga, dovrà richiedere l’avvio della fase di verifica della compatibilità ambientale per i lavori che non siano già stati autorizzati antecedentemente.

Art. 7. Il permesso è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 8. Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania