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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 11

Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2002, n. 36 - 5380

Ridefinizione delle tariffe per attività ospedaliere effettuate dagli erogatori pubblici ed equiparati del Servizio Sanitario Regionale

Con Decreto 30.06.1997 il Ministero della Sanità approvava l’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994, unitamente all’individuazione del peso per singolo DRG.

Con deliberazione n. 44-22844 del 27 ottobre 1997 si era provveduto alla rideterminazione delle tariffe di assistenza ospedaliera nelle strutture pubbliche ed equiparate della Regione Piemonte, successivamente riconfermate nel corso degli anni 1998-2000, senza apportare alcuna modifica alle medesime.

L’art. 8 sexies del Decreto legislativo n. 502 del 30-12-1992 così come modificato dal Decreto legislativo n. 229 del 19-6-1999 di riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23-10-1992 n. 42, stabilisce che:

- i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanità, sentita l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell’attività svolta (comma 3°);

- la remunerazione delle attività assistenziali, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day-hospital, è determinata in base a tariffe predefinite (comma 4°);

- il Ministero della Sanità, sentita l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, d’intesa sempre con la Conferenza permanente, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare, determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza, e stabilisce i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse (comma 5°);

- con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono effettuate periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l’aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell’andamento del costo dei principali fattori produttivi (comma 6°);

- sempre il Ministero della Sanità, d’intesa con la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, sentita l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, con apposito Decreto definisce i criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di residenza (comma 8°).

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2001, ha sancito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Repertorio n. 1318).

Nelle more della emanazione degli ulteriori provvedimenti ministeriali di cui al richiamato art. 8 sexies del Decreto legislativo n. 502 del 30-12-1992, come modificato dal Decreto legislativo n. 229 del 19-6-1999, si ritiene di dover determinare le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nelle strutture pubbliche ed equiparate della Regione Piemonte a valere per l’anno 2002, così come indicato nell’allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il documento di cui all’allegato 1) al presente documento, si articola nelle seguenti sezioni:

A. - Struttura del sistema tariffario per i ricoveri;

B. - Livelli Essenziali di Assistenza;

C. - I Soggetti Erogatori;

D. - Tipi di prestazione ed i relativi pesi di base:

La rivalorizzazione del tariffario tiene conto di tutti i processi inflativi dal 1997 ad oggi, inclusi i rinnovi dei contratti di lavoro del personale medico e non medico, l’incremento dei prezzi dei beni e servizi, nonché l’eventuale maggiore consumo di fattori produttivi dovuti alla normativa.

Si è ritenuto di esprimere il consumo relativo di risorse della singola prestazione attraverso il sistema dei pesi. I pesi specifici delle singole prestazioni di ricovero ordinario si basano su quelli individuati dal Decreto Ministeriale 30 giugno 1997 “Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994". Con il presente provvedimento si determina l’estensione del sistema di pesi alle prestazioni di day hospital, di riabilitazione e di lungodegenza postacuzie.

Si ritiene pertanto di determinare come tariffa base il valore per unità di peso pari ad Euro 2.305,00.

La rivalorizzazione del tariffario tiene conto della differenziazione di tariffa per le Aziende Ospedaliere, per l’Ospedale Mauriziano di Torino e per gli IRCCS, come già previsto dalla D.G.R. 44-22844/1997. Nel corso dell’anno 2002 si dovrà procedere a costruire un sistema tariffario che superi tale metodologia e riconosca maggiorazioni tariffarie legate anche alla complessità del sistema di emergenza presente nelle varie strutture, oltre che alla presenza di almeno tre discipline di alta specializzazione ed alla complessità dei casi trattati.

Viene altresì previsto un incremento percentuale per l’assistenza prodotta dalla presenza dell’Università.

Al fine di incentivare l’erogazione di prestazioni appropriate, si applica altresì una percentuale di miglioramento della tariffa per ricoveri in acuzie, laddove sono state adottate procedure di trasformazione di ricoveri ritenuti non appropriati in altre forme di ricovero che rispondano ad indici di appropriatezza risultanti da analisi nazionali e regionali in materia.

L’incremento tariffario riconosce di fatto i costi medi attuali delle Aziende; di conseguenza non sono previsti maggiori oneri a carico del fondo sanitario. I possibili incrementi per la parte relativa ai Presidi ex artt. 41, 42 e 43 Legge 833/78 e alle Case di cura private provvisoriamente accreditate, rientrano nell’ambito delle risorse disponibili del fondo sanitario medesimo. Si ribadisce comunque che il percorso previsto nella D.G.R. n. 11-4878 del 21 dicembre 2001, comportando la conversione di attività di ricovero in attività ambulatoriali domiciliari e residenziali, consentirà una liberazione di risorse dalle attività ospedaliere a favore di quelle distrettuali e di prevenzione.

Si ritiene di dover ribadire che le tariffe dei ricoveri ordinari successivi dello stesso paziente, con degenza superiore ad un giorno e limitatamente ai ricoveri in acuzie, effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero, nello stesso ospedale, classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), siano ridotte del 20 per cento, in quanto i costi relativi per l’assistenza specialistica di un paziente gia’ noto clinicamente sono inferiori, in particolare, per le procedure diagnostiche. Tale riduzione ha inoltre l’obiettivo di evitare comportamenti opportunistici volti a frazionare artificiosamente un episodio di ricovero in piu’ episodi successivi e ravvicinati.

Per il presidio “Beata Vergine Consolata” di San Maurizio Canavese, in considerazione della tipologia delle prestazioni ivi erogate nel reparto codice 60, continua ad essere applicata la regola di non prevedere alcun abbattimento della tariffa oltre il valore soglia dei 60 giorni.

Le prestazioni effettuate in day hospital psichiatrico, presso un Servizio psichiatrico di diagnosi e cura ospedaliero, devono esser rilevate sulla scheda di dimissione ospedaliera e sono applicate le tariffe previste per il day hospital dal nomenclatore approvato con il presente provvedimento.

Ai fini della compensazione della mobilità sanitaria, per il medico di medicina generale o per il medico specialista pediatra di libera scelta, si ritiene di determinare una tariffa di Euro 6,00= in ragione mensile, da addebitare all’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito, in caso di iscrizione temporanea di utenti residenti in altre Regioni od in altre AA.SS.LL.

Sono finanziabili a “budget” dalla Regione le attività, espressamente attribuite con provvedimento della Giunta Regionale, per le quali non esiste tariffa. Nello stesso provvedimento devono essere indicati gli oneri ed il relativo finanziamento. In particolare, in attesa dell’adeguamento del nomenclatore tariffario ambulatoriale, ogni trasformazione dell’attività di ricovero in attività ambulatoriale sarà riconosciuta a budget, analogamente alle trasformazioni delle attività di ricovero in attività domiciliari e residenziali.

L’adeguamento delle procedure di tariffazione delle prestazioni erogate dai Presidi ex artt. 41, 42 e 43 della legge 833/78, ad eccezione dell’Ospedale Mauriziano Umberto I° di Torino e dell’Istituto di ricerca e cura del cancro di Candiolo, troverà piena applicazione successivamente, in presenza delle condizioni di accreditamento definitivo ed in conseguenza al rinnovo ed alla sottoscrizione delle convenzioni quadro tra la Regione Piemonte e gli Istituti medesimi, già approvate con DD.GG.RR. n. 36-29102 del 30.12.1999 e n. 46-1046 del 9.10.2000.

Le procedure di tariffazione esplicitate nel presente provvedimento non trovano al momento applicazione nei confronti delle Case di cura private provvisoriamente accreditate, per le quali si rinvia a successivi provvedimenti, conseguenti all’accreditamento definitivo delle strutture, e sentite le Associazioni di categoria AIOP e ARIS. La tariffa base, individuata in Euro 2.305,00 quale valore per unità di peso, sarà utilizzata per il sistema tariffario delle strutture private accreditate nella fascia A, di cui alla D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000.

Con successivo provvedimento, da emanarsi nel corso dell’anno 2002, sarà individuato il riconoscimento per la gestione dell’attività di Pronto soccorso dei presidi sede di DEA, ivi compresa la previsione dei costi aggiuntivi per i ricoveri in urgenza.

La revisione del nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali sarà oggetto di successivo specifico provvedimento, in attuazione delle considerazioni indicate nei LEA. Dovranno essere effettuate verifiche ed analisi per l’adeguamento del nomenclatore, al fine di poter ottemperare alle indicazioni di appropriatezza, riconoscendo, in analogia a quanto previsto per le prestazioni di ricovero, un incremento tariffario delle prestazioni ambulatoriali.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore,

visto il D.M. 14.12.1994;

vista la circolare del Ministero della Sanita’ del 12.4.1995 n. 100/SCPS/3.5648;

visto il D.M. 30.6.1997;

vista la D.G.R. n. 44-22844 del 27.10.1997;

visto l’art. 17 della L.R. n. 51 dell’8.8.1997;

visti i DD. Leg.vi 502/92 e 517/93, modificati dal D.Leg.vo n. 229 del 19.06.1999;

vista la D.G.R. n. 82-1597 del 5.12.2000;

vista la D.G.R. n. 90-4982 del 28.12.2001;

visto il parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza espresso in data 06.02.2002;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per quanto in premessa indicato:

- di determinare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere, come tariffa base il valore per unità di peso pari ad Euro 2.305,00;

- di approvare le modalità applicative dei diversi tipi di prestazione, così come vengono illustrate nell’allegato 1, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le tariffe dei ricoveri ordinari successivi dello stesso paziente, di durata superiore a un giorno e limitatamente ai ricoveri in acuzie, effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero nello stesso ospedale, classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), siano ridotte del 20 per cento, in quanto i costi relativi per l’assistenza specialistica di un paziente gia’ noto clinicamente sono inferiori in particolare per le procedure diagnostiche. Tale riduzione ha inoltre l’obiettivo di evitare comportamenti opportunistici volti a frazionare artificiosamente un episodio di ricovero in piu’ episodi successivi e ravvicinati;

- di stabilire che, per il presidio “Beata Vergine Consolata” di di San Maurizio Canavese, in considerazione della tipologia delle prestazioni ivi erogate nel reparto codice 60, continua ad essere applicata la regola di non prevedere alcun abbattimento della tariffa oltre il valore soglia dei 60 giorni. Al fine di un corretto flusso di fatturazione i ricoveri dell’anno di competenza si considerano iniziati convenzionalmente il 1° gennaio, mentre deve essere attivata una dimissione amministrativa a chiusura d’anno per i pazienti non dimessi entro il 31 dicembre;

- di stabilire che le prestazioni effettuate in day hospital psichiatrico, presso un Servizio psichiatrico di diagnosi e cura ospedaliero, devono esser rilevate sulla scheda di dimissione ospedaliera e saranno applicate le tariffe previste per il day hospital ospedaliero dal nomenclatore approvato con il presente provvedimento;

- di determinare, ai fini della compensazione della mobilità sanitaria, per il medico di medicina generale o per il medico specialista pediatra di libera scelta, una tariffa di Euro 6,00= in ragione mensile, da addebitare all’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito, in caso di iscrizione temporanea di utenti residenti in altre Regioni od in altre AA.SS.LL.;

- di stabilire che le strutture erogatrici debbano effettuare, prima dell’invio delle schede di dimissione, i controlli sulla qualità dei dati, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 15.04.1994;

- di stabilire infine che i valori tariffari così come determinati negli allegati al presente provvedimento, trovino applicazione con le dimissioni effettuate dal 1 gennaio 2002;

- di specificare che sono finanziabili a “budget” dalla Regione le attività, espressamente attribuite con provvedimento della Giunta Regionale, per le quali non esiste tariffa. Nello stesso provvedimento devono essere indicati gli oneri ed il relativo finanziamento. In particolare, in attesa dell’adeguamento del nomenclatore tariffario ambulatoriale, ogni trasformazione dell’attività di ricovero in attività ambulatoriale sarà riconosciuta a budget, analogamente alle trasformazioni delle attività di ricovero in attività domiciliari e residenziali;

- di stabilire che l’adeguamento delle procedure di tariffazione delle prestazioni erogate dai Presidi ex artt. 41, 42 e 43 della legge 833/78, ad eccezione dell’Ospedale Mauriziano Umberto I° di Torino e dell’Istituto di ricerca e cura del cancro di Candiolo, troverà piena applicazione successivamente, in presenza delle condizioni di accreditamento definitivo ed in conseguenza al rinnovo ed alla sottoscrizione delle convenzioni quadro tra la Regione Piemonte e gli Istituti medesimi, già approvate con DD.GG.RR. n. 36-29102 del 30.12.1999 e n. 46-1046 del 9.10.2000;

- di rinviare a successivo ed apposito provvedimento la revisione tariffaria delle prestazioni di ricovero erogate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate, conseguentemente all’accreditamento definitivo delle strutture, e sentite le Associazioni di categoria AIOP e ARIS, dando comunque atto che la tariffa base, individuata in Euro 2.305,00 quale valore per unità di peso, sarà utilizzata per il sistema tariffario delle strutture private accreditate nella fascia A, di cui alla D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000;

- di rinviare la revisione del nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali a successivo specifico provvedimento, in attuazione delle considerazioni indicate nei LEA. Dovranno essere effettuate verifiche ed analisi per l’adeguamento del nomenclatore, al fine di poter ottemperare alle indicazioni di appropriatezza, riconoscendo, in analogia a quanto previsto per le prestazioni di ricovero, un incremento tariffario delle prestazioni ambulatoriali;

- di stabilire che con successivo provvedimento, nel corso dell’anno 2002, si dovrà procedere a costruire un sistema tariffario che superi l’attuale metodologia di valorizzazione e riconosca maggiorazioni tariffarie legate anche alla complessità del sistema di emergenza presente nelle varie strutture, oltre che alla presenza di almeno tre discipline di alta specializzazione ed alla complessità dei casi trattati;

- di rinviare a successivo provvedimento, da emanarsi nel corso dell’anno 2002, il riconoscimento per la gestione dell’attività di Pronto soccorso dei presidi sede di DEA, ivi compresa la previsione dei costi aggiuntivi per i ricoveri in urgenza;

- di dare atto che gli atti successivi previsti dal presente provvedimento, saranno sottoposti al parere del CO.RE.S.A.;

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e dell’allegato, sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato