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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 21.5
D.D. 11 dicembre 2001, n. 696

Regio Decreto n. 3267/23 e legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Autorizzazione al Comune di Rivarossa (TO) alla realizzazione di interventi di recupero di percorsi esistenti nell’ambito del Rio Mignana e del Rio della Valle

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, il Comune di Rivarossa (TO) ad effettuare le modificazioni del suolo per gli interventi di recupero di percorsi esistenti, da destinare all’utilizzo ciclopedonale ed equestre, da realizzarsi in Comune di Rivarossa (TO) nell’ambito del Rio Mignana e del Rio della Valle, come da rilievo allegato all’istanza.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. I lavori dovranno essere realizzati secondo le modalità previste dal progetto allegato all’istanza, così come integrato dalla relazione idraulica geologica del 21 maggio 2001, redatta dall’ing. Ferruccio Brunero, e dalla Tavola unico del giugno 2001, predisposta dall’arch. Alberto Seita;

2. Lo smaltimento delle acque raccolte dalle canalette dovrà avvenire tramite gli impluvi naturali;

3. I movimento di terra, il taglio delle piante e l’estirpazione delle ceppaie necessari per la realizzazione di quanto in progetto dovranno essere limitati allo stretto indispensabile. Le piante di proprietà comunale dovranno essere assegnate al taglio, previa richiesta del Comune medesimo, a seguito di verbale di martellata, assegno e stima da parte del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

4. I lavori dovranno essere condotti in modo da evitare movimenti franosi, nonchè ostruzioni con la terra di risulta al libero sgrondo delle acque.

I lavori dovranno essere portati a termine entro tre anni dalla data della presente autorizzazione.

Ai sensi della l.r. n. 45/89 art. 8 comma 2 si deroga dal versamento del deposito cauzionale in quanto opere realizzate con il concorso finanziario regionale.

Ai sensi della l.r. n. 45/89 art. 9 comma 4 lettera b) si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonchè le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi