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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 21.7
D.D. 3 dicembre 2001, n. 670

L.R. 25/94 - Concessione per acque minerali “Caudana”, nei Comuni di Donato B.se (BI) e Chiaverano (TO). Sospensione sfruttamento sorgente Caudana e cambiamento denominazione pozzo Donato 1 in Caudana 1

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1 - Per le motivazioni addotte in premessa, viene sospesa l’attività di sfruttamento della sorgente minerale Caudana, ubicata nell’ambito della concessione per acque minerali “Caudana”, nei Comuni di Donato B.se (BI) e Chiaverano (TO) in capo alla Società Alpe Guizza S.p.A. corrente in Scorzè (VE) Viale Kennedy 65 e stabilimento di produzione in Donato B.se, S.S. 419 km. 7.

Art. 2 - E’ autorizzato il cambiamento della denominazione del pozzo minerale Donato 1 (già autorizzato allo sfruttamento con D.D. 212 del 10/06/1998) in “Caudana 1".

Art. 3 - Oggetto della concessione mineraria Caudana risulta così la sorgente Caudana (per la quale col presente atto viene sospeso lo sfruttamento minerario in attesa di approfonditi accertamenti) nonchè il pozzo minerale Caudana 1 (già Donato 1) come risulta dalla C.T.R. 1:10.000, di delimitazione della concessione mineraria e che forma parte integrante del presente provvedimento; restano pertanto confermate le aree a protezione delle emergenze e le relative pertinenze minerarie così come individuate con i provvedimenti regionali citati in premessa.

Art. 4 - La Società concessionaria è tenuta:

a) all’inoltro al Settore competente per la preventiva autorizzazione di adeguato programma di indagini tecnico-geologiche volte a mettere in sicurezza la fonte minerale Caudana; tale programma dovrà essere presentato entro giorni 90 dal ricevimento del presente atto, redatto da tecnico qualificato in materia;

b) a fornire ai funzionari del Settore competente tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e comunque tutte le informazioni che venissero richieste;

c) alla registrazione del presente atto presso l’Ufficio Atti Privati di Torino e successivamente presso la Conservatori dei Registri Immobiliari competente per territorio, nonchè all’inoltro al Settore competente della nota di trascrizione relativa entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto.

Art. 5 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli