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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 21.7
D.D. 16 ottobre 2001, n. 505

L.R. 12.07.94 n. 25 - Concessione per acque minerali “Fonte Abrau”, in Comune di Chiusa Pesio (CN). Autorizzazione allo sfruttamento del pozzo BIA

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1) Alla Società Idrominerale Abrau - S.I.A. S.r.l. con sede legale e stabilimento di produzione in Chiusa Pesio (CN) - Via Provinciale Pianfei n. 16 - frazione Abrau - è accordata l’autorizzazione allo sfruttamento del pozzo minerale denominato “BIA”, ubicato nell’ambito della concessione per acque minerali “Fonte Abrau” in Comune di Chiusa Pesio (CN).

Art. 2) Allegato al presente atto formandone parte integrante risulta la perizia asseverata datata 07.08.2001 prodotta dalla Società concessionaria e relativa alla ricognizione della concessione mineraria, del pozzo “BIA”, nonchè alla individuazione delle aree di rispetto e relative pertinenze minerarie.

Art. 3) Per le aree di rispetto del pozzo “BIA” individuate nella perizia di cui al precedente art. 2 dovrà essere recepito quanto dettato dall’art. 18 della L.R. 25/94 e comunque l’Amministrazione Comunale di Chiusa Pesio è tenuta all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici entro mesi 6 (sei) dalla data di ricevimento del presente provvedimento, secondo quanto dettato dall’art. 39 della stessa normativa.

Art. 4) Qualsiasi modificazione allo stato delle pertinenze minerarie individuate nell’allegata perizia dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali.

Art. 5) La Società concessionaria è tenuta:

a) a fornire ai funzionari preposti tutti i mezzi necessari al controllo dell’attività mineraria ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

b) a far pervenire all’Amministrazione regionale, entro giorni 30 dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, previa registrazione anche presso l’Ufficio Atti Privati di Torino;

c) alla installazione ed attivazione, prima di procedere allo sfruttamento della emergenza autorizzata, degli strumenti misuratori di portata, temperatura, conducibilità e precipitazione, secondo quanto dettato dalla D.G.R. n. 106-29035 del 20.12.1999 previa approvazione del relativo progetto da parte del Settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali.

Art. 6) Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 7) Copia del presente provvedimento sarà inviata agli enti locali interessati nonchè, per opportuna conoscenza, ai Settori regionali Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici, Gestione Risorse Idriche e Igiene Sanità Pubblica.

Art. 8) Il presente provvedimento è valido nei soli riguardi tecnico minerari.

Art. 9) Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120 dalla notifica.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli