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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 21.7
D.D. 18 settembre 2001, n. 427

L.R. 25/94 - Accordo al Comune di Quincinetto del permesso di ricerca per acque minerali “Montellina” in territorio del Comune di Quincinetto (TO)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1 - Al Comune di Quincinetto è accordato per la durata di anni 3 (Tre) a decorrere dalla data del presente provvedimento, il permesso di ricerca per acque minerali in loc. “Montellina” del Comune di Quincinetto (TO).

Art. 2 - L’area del permesso minerario ha un’estensione di ettari 204,6 (duecentoquattro ettari e sei are) ed è indicata con linea tratteggiata di colore rosso sulla C.R.T. alla scala 1:10.000, allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 3 - L’Amministrazione Comunale di Quincinetto, in qualità di permissionaria è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 922.500 (novecentoventiduemila cinquecento) oltre I.V.A. pari a L. 184.500 (centoottantaquattromila cinquecento) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2001 (acc. n. 851/01); l’importo del canone annuo per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2001 (acc. n. 850/01); i predetti importi dovranno essere versati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - Torino;

b) a notificare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, copia del presente provvedimento, a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari del predetto Settore tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;

e) a svolgere le opportune indagini intese a valutare quant’altro previsto in premessa e che qui si intende integralmente trascritto, nonchè procedere agli accertamenti tesi a valutare le caratteristiche di falda profonda e protetta dell’emergenza interessata.

Art. 4 - Per ciò che riguarda l’eventuale modificazione dell’opera di captazione dell’emergenza indicata il permissionario è tenuto, munito delle autorizzazioni ai vincoli pubblicisti, alla presentazione dei progetti relativi per la preventiva approvazione del settore regionale competente.

Art. 5 - L’accordo del permesso minerario è vincolato sia all’osservanza del programma dei lavori che dei disposti contenuti nella D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/1996.

Art. 6 - Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.

Art. 7 - Qualora l’accordo del permesso di ricerca minerario fosse in contrasto con l’art. 24 del D.lvo 152/99 non si procederà all’eventuale conferimento della relativa concessione mineraria; dovrà essere altresì operata una scelta di destinazione d’uso dell’emergenza come rilevato dalla Provincia di Torino nella nota citata in premessa.

Art. 8 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Regionale per il Piemonte o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli