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Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2002, n. 49-5392

Criteri e modalità relativamente all’attuazione dell’art. 9, comma 3 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 relativo alla bonifica di siti inquinati

A relazione dell’Assessore Cavallera

L’art. 9, comma 3 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 stabilisce che qualora il proprietario, o altro soggetto interessato, di un sito inquinato in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (16 giugno 2000) proceda, ai sensi dei commi 1 e 2, a segnalare la situazione di inquinamento rilevata e a comunicare l’intenzione di attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore” del decreto stesso “la decorrenza dell’obbligo di bonifica verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri di cui all’articolo 14, comma 3, nell’ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà dell’interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine.”

Il termine per la presentazione della comunicazione di cui sopra è stato da ultimo prorogato alla data del 31 marzo 2001 con la legge 28 luglio 2000, n. 224.

L’art. 114, comma 7 della legge 388/2000 ha stabilito poi la non punibilità dei reati connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 accertati a seguito dell’attività svolta, su notifica dell’interessato, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997 medesimo, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle procedere e alle normative vigenti in materia.

Sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla “Gazzetta Ufficiale” n. 13 del 16 gennaio 2002 è stato pubblicato il D.M. 18 settembre 2001 n. 468 avente ad oggetto il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”.

Tale normativa, nello stabilire le condizioni di ammissibilità del concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e di ripristino ambientale, individua nel contempo anche le fattispecie in cui è possibile attivare le procedure di cui all’art. 9 del D.M. 471/1999.

L’art. 5 del D.M. 468/2001 prevede infatti che i soggetti responsabili di fatti integranti la fattispecie illecita di cui all’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, relativamente al sito inquinato, non solo sono esclusi dalla possibilità di essere beneficiari del finanziamento pubblico degli interventi di bonifica ai sensi del D.M. 18 settembre 2001 n. 468, ma anche della possibilità di attuare le iniziative ed avvalersi delle procedure di cui all’art. 9 del D.M. 471/1999, possibilità che viene invece riconosciuta a coloro che non abbiano integrato la fattispecie di danno ambientale previsto dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

Lo stesso art. 5, comma 3 del D.M. 468/2001 sottopone alla stessa disciplina di esclusione le persone giuridiche che si trovino, rispetto al responsabile dell’inquinamento foriero di danno ambientale, in una delle situazioni di controllo o di collegamento previste dall’art. 2359 del cod. civ.

Individuati così i presupposti soggettivi necessari per essere ammessi alla fattispecie transitoria disciplinata dall’art. 9 comma 3 del D.M. 471/1999, si ritiene che la circostanza di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione sopra precisate debba essere attestata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 da rendersi alla Struttura organizzativa competente che si individua nella Direzione regionale “Tutela risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti”.

Nell’eventualità che alcune delle situazioni di inquinamento denunciate ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. 471/1999 non possano beneficiare delle procedure ivi descritte in quanto carenti di uno dei presupposti soggettivi di ammissibilità, viene a decadere per le medesime la possibilità di avvalersi della programmazione regionale e l’intervento dovrà essere attivato in conformità alle procedure di cui al successivo art. 10, precisando che il termine di trenta giorni ivi previsto decorre dalla data di conoscenza del provvedimento regionale di esclusione.

Analogamente, saranno esclusi dalla programmazione regionale quei soggetti che non provvedano a fornire all’Amministrazione, nei tempi e nei modi previsti dalla Struttura amministrativa competente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 -attestante la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissibilità alla procedura di cui all’art. 9 comma 3 del D.M. 471/1999.

L’art. 9, comma 3 del D.M. 471/1999 demanda poi alla Regione di definire, nell’ambito del piano regionale o di suoi eventuali stralci, la decorrenza dell’obbligo di bonifica in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri di cui al successivo art. 14, comma 3 del medesimo decreto ministeriale.

Nell’ambito della Regione Piemonte l’approvazione del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate di cui all’art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 è avvenuta contestualmente all’approvazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42, recante disposizioni in materia di “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”.

La medesima legge regionale 42/2000 attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad aggiornare il programma a breve termine - contenente l’elenco dei siti da bonificare in via prioritaria - tenendo tra l’altro conto della segnalazione di nuovi siti.

A seguito dell’avvenuta segnalazione dei siti fatti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. 471/1999 e in considerazione della necessità, prevista dal medesimo comma, di disporre la decorrenza dell’obbligo di bonifica di tali siti nell’ambito del Piano regionale o di suoi stralci, occorre pertanto procedere all’aggiornamento del programma a breve termine attualmente vigente e contenuto nel Piano regionale di bonifica delle aree inquinate per quanto attiene all’attuazione dell’art. 9, comma 3 del D.M. 471/1999.

Come testualmente stabilito dall’art. 9 comma 3 del D.M. 471/1999, la decorrenza dell’obbligo di bonifica nei confronti dei soggetti che hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di un sito inquinato e che non hanno già proceduto ad avviare gli interventi, deve essere definita dalla Regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito secondo un ordine di priorità da determinarsi in applicazione dei criteri di cui all’articolo 14, comma 3 del D.M. 471/1999.

L’art. 7 della legge regionale 42/2000 stabilisce che “Il Piano di bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione, con il quale la Regione, in coerenza con le normative nazionali, e nelle more dell’adozione dei criteri di priorità che verranno definiti dall’Agenzia nazionale di protezione ambientale ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del D.M. 471/1999, definisce”, tra l’altro, “l’ordine di priorità degli interventi”.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce poi che “Il Piano di bonifica contiene”, tra l’altro, “i criteri per individuare le priorità di intervento” nonché “i criteri per definire il programma di bonifica a breve termine e la sua attuazione”.

Considerato che alla data odierna l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente non ha ancora provveduto a definire i sopra citati criteri di priorità, devono ritenersi conseguentemente ad ogni effetto vigenti nella Regione Piemonte, in luogo e nelle more di quelli che saranno adottati dall’A.N.P.A., i criteri di priorità stabiliti nel Piano di bonifica approvato con la legge regionale 42/2000.

Pertanto, preso atto degli indirizzi recentemente forniti dal Ministero dell’Ambiente mediante la pubblicazione del D.M. 468/2001, si ritiene di poter procedere a stabilire, per ciascun soggetto autore della segnalazione di siti inquinati, i termini di decorrenza dell’obbligo di avviare le azioni di bonifica secondo modalità temporali direttamente dipendenti dalla pericolosità del sito così come risultante dall’indice di rischio sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale vigente.

Al fine di acquisire le informazioni necessarie a determinare l’indice di rischio si demanda pertanto alla Struttura organizzativa competente di richiedere ai soggetti che hanno presentato la comunicazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. 471/1999 i dati necessari alla valutazione dei siti secondo il metodo di calcolo della pericolosità previsto dal Piano medesimo, da rendersi a firma di professionista abilitato.

In considerazione dell’urgenza di pervenire alla determinazione della priorità di avvio degli interventi e di stabilire così le tempistiche per l’attivazione degli stessi - anche al fine di non compromettere ulteriormente la situazione ambientale dei siti inquinati - si ritiene che, nell’ipotesi in cui il soggetto interessato non fornisca all’Amministrazione uno o più dati necessari al calcolo dell’indice di pericolosità nei termini che saranno stabiliti dalla Struttura organizzativa competente, quest’ultima dovrà considerare i medesimi nel valore massimo previsto allo scopo di anticipare, in presenza di circostanze ignote, l’avvio di quell’intervento rispetto ad altri di cui la situazione è nota.

Tale conclusione rappresenta l’applicazione del principio del “worst case”, internazionalmente conosciuto in materia, che prevede per il calcolo degli indici di rischio che, in caso di dati incerti o sconosciuti, debba prefigurarsi la situazione ambientalmente più sfavorevole e, di conseguenza, debba assumersi il valore più critico.

In considerazione dei diversi dati richiesti dal Piano regionale vigente per la determinazione dell’indice di rischio non si dovrà peraltro tener conto della sezione relativa alle informazioni in materia di “caratteristiche dei rifiuti presenti sul sito” nei casi in cui non ricorrono nel caso specifico situazioni di abbandono e/o stoccaggio di rifiuti, circostanza da evidenziarsi nella relazione a firma del professionista abilitato di cui sopra.

Preliminarmente alla individuazione dell’intervallo temporale in cui dovranno prendere avvio tutti gli interventi di bonifica dei siti segnalati ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.M. 471/1999 e non ancora avviati dagli interessati, si stabilisce che i siti contaminati saranno graduati in base all’indice di rischio decrescente e suddivisi in tre scaglioni numericamente omogenei.

Ad avvenuta determinazione dell’indice di pericolosità, la Giunta regionale provvederà, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 42/2000, ad approvare l’integrazione del programma a breve termine vigente e, quindi, verrà dato inizio all’avvio degli interventi.

Anche al fine di consentire adeguate tempistiche organizzative per le Amministrazioni competenti in materia di verifica, approvazione ed autorizzazione, le procedure ed i termini di cui all’art. 10 del D.M. 471/1999 relative agli interventi compresi all’interno dei tre scaglioni avranno avvio, rispettivamente, entro quattro, otto e dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento regionale di aggiornamento del programma a breve termine.

In presenza di motivate ragioni di necessità di coordinamento delle azioni sulle medesime matrici ambientali compromesse viene fatta salva la possibilità di anticipare l’avvio di un intervento territorialmente connesso ad altro intervento inserito in uno scaglione precedente.

Visto il D.Lgs n. 22/1997, art. 17;

visto il D.M. n. 471/1999;

visto il D.M. n. 468/2001;

vista la L.R. n. 42/2000;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

- di ritenere ammissibili alla programmazione regionale della decorrenza dell’obbligo di bonifica prevista dall’art. 9, comma 3 del D.M. n. 471/1999 tutti i soggetti che hanno inviato la relativa comunicazione entro il termine del 31 marzo 2001 con esclusione di quelli rientranti nelle fattispecie previste dal comma 2 lettera a) e dal comma 3 dell’art. 5 del D.M. 18 settembre 2001 n. 468;

- di ritenere conseguentemente non ammissibili alla suddetta programmazione i soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione al sito inquinato;

- di ritenere parimenti non ammissibili alla suddetta programmazione le persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. nei confronti del soggetto di cui al paragrafo precedente;

- di stabilire che la circostanza di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione sopra precisate debba essere attestata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;

-di stabilire che la mancata ovvero la tardiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissibilità costituisca causa di esclusione dalle procedure di cui all’art. 9 comma 3 del D.M. 471/1999;

- di prevedere che in caso di ricorrenza di una delle situazioni di esclusione sopra descritte le procedure ed i termini di cui all’art. 10 del D.M. 471/1999 avranno avvio dalla data di comunicazione del relativo provvedimento di esclusione;

- di dare atto che la programmazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica prevista dall’art. 9 comma 3 del D.M. 471/1999 abbia luogo previa determinazione dell’indice di rischio da stabilirsi in applicazione dei criteri approvati, nelle more dell’adozione dei criteri di cui all’art. 14 comma 3 del D.M. 471/1999, dal Piano regionale di bonifica delle aree inquinate approvato con la legge regionale 7 aprile 2000 n. 42;

- di demandare alla Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” la richiesta ai soggetti autori della comunicazione ai sensi dell’art. 9 del D.M. 471/1999 delle informazioni previste dal Piano regionale di bonifica da rendere a firma di professionista abilitato nel termine massimo da stabilirsi con atto dirigenziale;

- di stabilire, per le ragioni di cui in premessa, che in caso di non disponibilità delle informazioni nel termine di cui sopra l’indice di rischio dovrà essere determinato assumendo il valore del parametro non conosciuto nella misura massima prevista nel Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, con esclusione della circostanza in cui si dichiari, nelle forme di cui al paragrafo precedente, che non ricorrono nel caso specifico situazioni di inquinamento derivanti da abbandono e/o stoccaggio di rifiuti;

- di rinviare ad un successivo atto deliberativo, da adottare ad avvenuta determinazione dell’indice di rischio, l’aggiornamento del programma a breve termine vigente così come previsto con la legge regionale 42/2000, per quanto attiene all’attuazione dell’art. 9 comma 3 del D.M. 471/1999;

- di demandare alla Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti” la individuazione temporale degli interventi di bonifica ammissibili alle procedure di cui all’art. 9 del D.M. 417/1999 da operarsi in applicazione dei criteri stabiliti in premessa, fatta salva la possibilità di anticipare l’avvio di un intervento territorialmente connesso ad altro intervento in presenza di motivate ragioni di necessità di coordinamento delle azioni sulle medesime matrici ambientali compromesse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)