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Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002 n. 63-5535

Legge 6 marzo 1987 n. 65, D.G.R. n. 54-29427 del 21/02/2002 e D.G.R. n. 61-2824 del 17/04/2001. Revoca D.G.R. n. 48-5234 del 04/02/2002. Ulteriori determinazioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di revocare per le motivazioni esposte in premessa la deliberazione n. 48-5234 del 04/02/2002;

2. di erogare, previa approvazione della graduatoria, a favore di ciascun progetto presentato ed ammesso, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo necessario ad una copertura totale dell’intervento, fino al tetto massimo di L. 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) secondo la graduatoria finale dell’istruttoria e fino alla concorrenza delle somme a disposizione. Nel caso di progetti di importo superiore, le amministrazioni, nella deliberazione di approvazione del progetto, dovranno assumere a carico del proprio bilancio la differenza, oppure indicare con quali strumenti finanziari intendano far fronte alla restante parte della spesa per realizzare l’intervento; i lavori delle opere ammesse a contributo debbono iniziare, a pena di decadenza dall’utilizzo del finanziamento, entro un anno decorrente dalla data di concessione del mutuo;

3. di stabilire che le somme che si renderanno disponibili per eventuali rinunce di enti ammessi a finanziamento o per l’impossibilità degli stessi di accedere al sostegno finanziario, ai sensi della normativa vigente, saranno ripartite sui restanti enti ammessi sempre secondo la graduatoria finale dell’istruttoria e fino alla concorrenza delle somme a disposizione;

4. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla graduatoria approvata, all’Ufficio impiantistica sportiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai fini della conferma del finanziamento a disposizione per i progetti ammessi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)