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Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2002

Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2002, n. 223 - 5714

Approvazione del piano territoriale della Provincia di Alessandria ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

di approvare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della l.r. 56/1977, come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45, il piano territoriale provinciale della Provincia di Alessandria, adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 29-27845 del 13 maggio 1999 e così come definito a seguito dell’esame condotto dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, e dal “tavolo di lavoro”, con le modifiche puntualmente riportate nei documenti redatti in data 15 gennaio 2001 (allegato n. 1), in data 7 febbraio 2001 (allegato n. 2) e in data 27 giugno 2001 (allegato n. 3).

Gli allegati nn. 1, 2, 3 e la deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria n. 29-27845 del 13 maggio 1999, completa di tutti gli allegati come dettagliatamente indicati in premessa, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato 2

PARERE SUL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP) DI ALESSANDRIA (art. 7, 2° comma, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.)

La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la Tutela e La Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali , riunitesi in seduta congiunta in data 22 gennaio 2001 e 7 febbraio 2001,

esaminati gli atti ed elaborati del PTP di Alessandria,

discussa la relazione istruttoria del 15 gennaio 2001 predisposta dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e comprendente i pareri espressi da altre Direzioni Regionali,

sentiti i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale di Alessandria:

1) Esprimono alla Giunta Regionale, ai fini della predisposizione della relazione sulla conformità con il Piano Territoriale Regionale - richiesta dall’art. 7, 2° comma, della L.R. 56/77 - il parere che il Piano Territoriale Provinciale di Alessandria sia da considerarsi, sotto l’aspetto dei contenuti e delle normative presenti, conforme allo strumento regionale.

A tale riguardo ritengono però opportuno sottolineare che la Provincia di Alessandria deve essere impegnata nella predisposizione degli elaborati e degli approfondimenti richiesti dalle normative del PTR e non contenute negli elaborati del PTP adottato dal Consiglio Provinciale. Queste carenze, che non si ritengono ostative alla prosecuzione delle procedure di approvazione del PTP, riguardano: il sistema delle emergenze paesistiche (articolo 7 delle Norme di Attuazione del PTR), il sistema del verde (articolo 8 delle Norme di Attuazione del PTR) e la rete dei corsi d’acqua principali (articolo 20 delle Norme di Attuazione del PTR) nelle forme definite dalla relazione istruttoria.

Oltre a ciò ritengono opportuno segnalare alla Giunta Regionale che, nel PTP, la soluzione prospettata e l’attenzione posta alle problematiche relative alla realizzazione del terzo valico ferroviario dell’Appennino ligure non sono totalmente allineate alle posizioni assunte dalla Regione. In particolare la definizione contenuta nelle tavole e nelle norme del PTP, proprio per la sua genericità, non è certamente in difformità a quanto contenuto nel PTR, ma le ipotesi strategiche avanzate, qualora vengano realizzate, potrebbero costituire una variazione dell’attuale politica regionale in materia.

Infatti il ruolo strategico del terzo valico costituisce un elemento fondamentale sul quale si incardinano una serie di politiche regionali gravitanti anche su altre realtà territoriali. Una soluzione diversa da quella prospettata dallo strumento regionale non costituisce elemento in grado di mettere in discussione la conformità dello strumento provinciale, ma deve essere vagliata dalla Giunta Regionale in relazione alle eventuali modificazioni che potranno prodursi all’interno del quadro strategico regionale.

2) Indicano alla Giunta Regionale , ai sensi dell’art. 8, 4° comma, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, affinchè siano proposte al Consiglio Regionale per essere espressamente evidenziate nel provvedimento di approvazione.

Tali disposizioni sono quelle definite all’art. 6 del PTP, lettera a), “prescrizioni immediatamente vincolanti” e quelle definite alla lettera c) “prescrizioni transitorie”.

Le prime sono tali in quanto discendenti da leggi vigenti o da piani sovraordinati già approvati e non necessitano di ulteriori specificazioni, mentre le seconde sono disposizioni introdotte “ex novo” dall’Amministrazione Provinciale; il testo di queste ultime è pertanto di seguito integralmente riportato nella formulazione eventualmente emendata (parti in corsivo):

Art. 11 - Aree vincolate ex D. L.vo 490 del 29 ottobre 1999 (L. 431/85)

comma 5

“ Fino all’approvazione di specifici piani paesistici, la pianificazione locale deve prevedere interventi e modificazioni d’uso del suolo esclusivamente rivolti alla tutela dell’ambiente.

Per quanto riguarda il sistema insediativo ed il sistema dei suoli agricoli sono ammessi solo gli interventi di cui all’art. 12 della L.R. 20/89." ;

comma 14

“Fino all’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici locali, il regime del territorio è assoggettato al mantenimento dello stato di fatto o al ripristino della qualità ambientale, se degradata.”

Art. 15.1 - Aree protette esistenti

comma 5

“Nelle aree incluse nel Piano regionale delle aree protette si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 3 della L.R. 12/90.”

Art. 15.2 - Biotopi

comma 5

“In mancanza di progetti d’area, la pianificazione locale deve consentire esclusivamente interventi che non compromettano il raggiungimento degli obiettivi di tutela, le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali indicate nella scheda di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. 47/95.”

Art. 16.2 - Aree a scarsa compatibilità ambientale di competenza provinciale

comma 4

“Nella fascia di rispetto di metri lineari 100 dall’insediamento o nell’area di rischio se già individuata, in assenza o di specifica variante di adeguamento al PTP che normi la destinazione d’uso dei suoli in base al fattore di rischio o di specifico parere dell’Assessorato Regionale all’Ambiente, gli interventi ammessi sono relativi esclusivamente alla modificazione del patrimonio edilizio esistente.”

Art. 19.3 - Architetture e manufatti oggetto di tutela visiva

comma 5

“In una fascia indicativa di 150 mt. dall’oggetto di tutela visiva e fino alla definizione di specifiche norme di tutela da parte della pianificazione locale, gli interventi ammessi dalla pianificazione vigente devono dimostrare il corretto inserimento in riferimento all’oggetto da salvaguardare.”

Art. 19.5 - Percorsi panoramici

comma 5

“Fino all’approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione locale, di adeguamento al PTP, tutti gli interventi ammessi dalla pianificazione vigente, in una fascia indicativa di 100 m. dal confine stradale, devono dimostrare il corretto inserimento e la non compromissione della panoramicità del percorso.”

Art. 27 - Sottosistema dei servizi ambientali

comma 5

“In assenza della previsione di idonee aree per servizi di cui al comma 1 lettera d), la pianificazione locale non potrà prevedere aumento della capacità insediativa teorica, così come rilevabile dalla scheda quantitativa dei dati urbani redatta secondo il modello regionale, né aumento delle aree per insediamenti produttivi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41.”

3) Suggeriscono alla Giunta Regionale, a seguito delle considerazioni e valutazioni effettuate nel corso delle menzionate sedute congiunte, di proporre al Consiglio Regionale:

A) di approvare il PTP, impegnando l’Amministrazione Provinciale di Alessandria:

1) ad adeguare formalmente - con propria deliberazione assunta sulla base di uno specifico elenco di modifiche preventivamente concordato con la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica ed allegato al provvedimento di approvazione - i testi normativi e gli elaborati grafici del PTP conseguentemente:

alla rettifica di materiali errori, in particolare per quanto concerne l’ errata trascrizione di alcuni toponimi e l’individuazione di elaborati cartografici con titolazioni coincidenti solo parzialmente con quelle riportate nella deliberazione di adozione,

alla rettifica di qualsivoglia errata o incompleta citazione di leggi o disposizioni normative,

alla rettifica di parti normative ritenute di equivoca interpretazione, limitatamente a quanto evidenziato nella relazione istruttoria degli Uffici;

all’integrazione dell’elenco e/o della rappresentazione grafica di parti del territorio soggette a tutele o vincoli già individuati con leggi o provvedimenti in vigore, erroneamente non citati o rappresentati in modo impreciso;

2) a trasmettere alla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica della Regione Piemonte copia degli atti ed elaborati adeguati;

3) ad aggiornare il PTP, secondo le procedure di variante, e limitatamente ai temi di competenza, per quanto attiene al recepimento di leggi e normative di settore entrate in vigore dopo l’adozione del medesimo, vagliando le segnalazioni contenute nei pareri espressi dalle Direzioni Regionali.

B) Di ribadire, in riferimento al contenuto dell’articolo 42 “ Disposizioni finali” del PTP, che l’accertamento di compatibilità degli strumenti urbanistici locali con le previsioni del PTP medesimo spetta alla Provincia, secondo l’attribuzione delle deleghe in materia di gestione del territorio da disciplinare con legge regionale.

C) Di inviare all’Amministrazione Provinciale di Alessandria il testo integrale dell’Istruttoria degli Uffici Regionali unitamente al provvedimento di approvazione, al fine di consentirle la puntuale valutazione di tutte le osservazioni formulate e delle relative motivazioni.

Torino, 7 febbraio 2001

Allegato 3

L.R. 5.12.1997 n. 56/1977 s.m.i. - Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Alessandria - Proposta di approvazione  al Consiglio regionale - Documento di errata corrige agli elaborati di piano.

- In merito “alla rettifica di materiali errori, in particolare per quanto concerne l’errata trascrizione di alcuni toponimi e l’individuazione di elaborati cartografici con titolazioni coincidenti solo parzialmente con quelle riportate nella deliberazione di adozione”.

1. All’art. 7 delle Norme di Attuazione, comma 9, 2º riga la dicitura: “___di cui al successivo articolo 13.2, ___” viene modificata in: “___ di cui al successivo articolo 14.2, ___”.

2. All’art. 17 delle Norme di Attuazione viene eliminata la dicitura: “(scheda normativa n. 13)”.

3. All’art. 2 delle Norme di Attuazione comma 1, 6º riga la dicitura: “Norme tecniche di attuazione” è sostituita da: “Norme di attuazione” come da delibera di adozione del C.P. n. 29/27845 del 3.5.1999.

4. Il titolo della tavola B allegata alla Relazione illustrativa: “Sistemi territoriali e sottosistemi a vocazione omogenea” è sostituito da: “Ambiti a vocazione omogenea e bacini socio-economici” come da delibera di adozione del C.P. n. 29/27845 del 3.5.1999.

5. Su tutti gli elaborati grafici componenti la tavola n. 2 in scala 1.25.000 il titolo: “Carta della compatibilità geoambientale” è sostituito da: “Compatibilità geo-ambientale” come da delibera di adozione del C.P. n. 29/27845 del 3.5.1999.

6. Il titolo della tavola 4 “Carta della valorizzazione del territorio” è sostituito da: “Governo del territorio: indirizzi di valorizzazione del territorio” come da delibera di adozione del C.P. n. 29/27845 del 3.5.1999.

7. La tavola n. 1 “Governo del territorio: vincoli e tutele” 193 NE viene modificata in: “Governo del territorio: vincoli e tutele” 193 SE.

8. La tavola n. 2 “Compatibilità geo-ambientale” 193 NE viene modificata in: “Compatibilità geo-ambientale” 193 SE.

9. Nella tavola n. 1 “Governo del territorio: vincoli e tutele” - 177 SE il toponimo Villavernia viene modificato in Villavernia.

10. Nella tavola n. 3 “Governo del territorio: indirizzi di sviluppo” - 177 Se il toponimo Villavernia viene modificato in Villavernia.

11. Nella tavola n. 1 “Governo del territorio: vincoli e tutele” - 195 NE il toponimo Gavazzano viene modificato in Gavazzana.

12. Nella tavola n. 2 “Compatibilità geo-ambientale” - 195 NE il toponimo Gavazzano viene modificato in Gavazzana.

13. Nella tavola n. 2 “Compatibilità geo-ambientale” - 195 NO il toponimo Capriata d’Orba viene modificato in Capriata d’Orba.

14. Nella tavola n. 3 “Governo del territorio: indirizzi di sviluppo” - 195 NO il toponimo Capraia d’Orba viene modificato in Capriata d’Orba.

15. Nella tavola n. 2 “Compatibilità geo-ambientale” - 212 NO il toponimo Montechiaro viene modificato in Montechiaro.

16. Nella tavola n. 2 “Compatibilità geo-ambientale” - 177 SE vengono inseriti i toponimi dei comuni: Tortona, Volpeglino, Volpedo, Monleale, Berzano di Tortona, Sarezzano, Villaromagnano, Montemarzino, Carbonara Scrivia, Cerreto Gue, Montegioco, Spineto Scrivia, Paderna, Villavernia, Carezzano, Costa Vescovato, Avolasca.

17. Nella tavola n. 2 “Compatibilità geo-ambientale”  178 SO viene inserito il toponimo del comune di Momperone.

18. Nella tavola n. 2 “Compatibilità geo-ambientale” - 194 SE vengono inseriti i toponimi dei comuni di Morsasco, Trisobbio.

19. Nella tavola n. 3 “Governo del territorio: indirizzi di sviluppo” - 194 SE viene inserito il toponimo del comune di Belforte M.to.

20. Nella  tavola n. 1 “Governo del territorio: vincoli e tutele” - 195 NE vengono inseriti i toponimi dei comuni di Castellanis, Serravalle Scrivia.

21. Nella tavola n. 1 “Governo del territorio: vincoli e tutele” - 195 NO vengono inseriti i toponimi dei comuni di Pozzolo Formigaro, Pasturana, Francavilla Bisio, Tassarolo.

22. Nella tavola n. 3 “Governo del territorio: indirizzi di sviluppo: - 212 NO viene inserito il toponimo del comune di Denice.

23. Nella tavola n. 1 “Governo del territorio: vincoli e tutele” - 212 NO vengono inseriti i toponimi dei comuni Malvicino, Spigno, Pareto e le sigle del biotopo IT 1180017 e dei Galassini PPP04, PPP03.

24. Nella tavola n. 2 “Compatibilità geo-ambientale”  - 2136 NE viene inserito il toponimo del comune di Fraconalto.

25. All’art. 16.2, comma 1 lett. A) il testo: “(individuate nella Tav. n. 3 ”Governo del territorio: indirizzi di sviluppo" con lettera A)" è sostituito dal seguente: “(individuate nella Tav. n. 1 ”Governo del territorio: vincoli e tutele" con lettera A)".

26. All’art. 16.2, comma 5 lett. B) il testo: “(individuate nella Tav. n. 3 ”Governo del territorio: indirizzi di sviluppo" con lettera B)" è sostituito dal seguente: “(individuate nella Tav. n. 1 ”Governo del territorio: vincoli e tutele" con lettera B)".

27. Su tutti gli elaborati grafici componenti la Tav. 1 in scala 1:25.000 il titolo: “Governo del territorio - Vincoli e tutele” viene modificato in: “Governo del territorio vincoli e tutele”.

28. La Legenda della Tav. 2 “Compatibilità Geo-Ambientale” è integrata con l’indicazione in calce: “Scala 1:25.000".

29. Sulla Tav. C “Sistema Infrastrutturale”, in scala 1:100.000, si intende individuato lo Scalo merci ferroviario di Casale Monferrato con la simbologia: “Da potenziare”, (v. art. 32.2, comma 1, delle Norme di Attuazione).

30. La Tav. C “Sistema Infrastrutturale”, in scala 1:100.000, è integrata con l’individuazione di specifica simbologia per il “Nuovo Impianto” in corrispondenza dell’infrastruttura “Centro intermodale di II livello”, con tale simbologia si intende indicato sulla medesima tavola il Centro Intermodale di II livello di Casale Monferrato (v. art. 32.3, comma 1, delle Norme di Attuazione).

- In merito “alla rettifica di parti normative ritenute di equivoca interpretazione limitatamente a quanto evidenziato nella relazione istruttoria degli uffici”.

1. L’art. 7 comma 9º viene così riformulato: “L’attuazione del P.T.P., per gli ambiti assoggettati ad approfondimento paesistico di competenza provinciale di cui al successivo art. 14.2, avviene tramite la formazione, adozione e successiva approvazione di ”Piani Paesistici" e “Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali” così come ai succitati commi 3º e 4º del presente articolo.".

2. All’art. 15 il titolo “Aree protette” viene riformulato in “Aree di protezione e tutela ambientale” e conseguentemente viene riformulato il titolo nell’"Allegato A: Schede normative degli ambiti territoriali a vocazione omogenea" ed in ogni altra eventuale citazione presente nei testi.

3. All’art. 15 il Iº comma viene così riformulato: “Sono compresi nelle aree di protezione e tutela ambientale: a) le aree protette esistenti (parchi di interesse regionale, riserve naturali) istituite ai sensi della L.R. 12/90m b) i biotopi presenti all’interno del territorio provinciale istituiti ai sensi della L.R. 47/95, c) le aree di salvaguardia finalizzate all’istituzione di nuove aree protette, d) zone di tutela faunistico venatoria istituite ai sensi della L.R. 70/96.”

4. All’art. 15.2 comma 3º la dicitura: ___ “I biotopi non inseriti in piani di area protetta, sono sottoposti a vincolo ambientale - paesistico ai sensi della L. 431/85 ___” è eliminata.

5. All’art. 15.3 il comma 4º “prescrizioni immediatamente vincolanti” viene eliminato e conseguentemente vengono rinumerati i successivi commi.

6. All’art. 11 il comma 11º viene integrato con: “L.R. 56/77 art. 29 ___”.

7. All’art. 11 il comma 13º viene eliminato e conseguentemente vengono rinumerati i successivi commi.

- In merito “alla integrazione dell’elenco e/o della rappresentazione grafica di parti del territorio soggette a tutele o vincoli già individuati con leggi o provvedimenti in vigore, erroneamente non citati o rappresentati in modo impreciso”

1. La tavola A “Obiettivi prioritari di governo del territorio” viene integrata con l’inserimento di Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia tra i centri storici di notevole rilevanza regionale.

2. All’Art. 14, I coma 1º viene integrato come segue: “Sono inoltre recepite, anche se non evidenziate cartograficamente, quali aree di approfondimento paesistico di competenza regionale le aste fluviali dei fiumi Belbo, Bormida, Orba, Scrivia e Tanaro.”.

3. All’art. 11 comma 1º viene aggiunto: “f) zone boscate” e conseguentemente si aggiunge il comma “17 f) zone boscate - Queste aree sono disciplinate al successivo punto 21.1".

4. Nell’allegato C “Elenco dei vincoli” il sub allegato “C2 - Elenco vincoli ex lege 1497/39" viene integrato con il vincolo ”Parco e villa conte Monte Bruno a Castellar Guidobono  - D.M. 13.10.1977".