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Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2002
Codice 25.8
D.D. 17 dicembre 2001, n. 1859
Autorizzazione idraulica n. 1820 - Consorzio Alta Capacità TO/MI - attraversamento e sistemazione idraulica rio Orcale in Comune di Greggio
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai soli fini idraulici, il Consorzio CAV. TO/MI ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
- lopera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda e se necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il Committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonchè la data dinizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Consorzio CAV. TO/MI dovrà inviare al Settore scrivente dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione dellopera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
- lautorizzazione non solleva il Consorzio dallincombenza di dover presentare comunicazione allAmministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486, 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi dacqua;
-lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e la stabilità dellopera autorizzata;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, e le eventuali competenze di altri Organi od Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con lobbligo di tenere sollevata lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dalluso dellautorizzazione stessa;
- nel richiamare le precedenti note di questo Settore, prot. n. 35917 del 23/10/2001 e prot. n. 40943 del 27/11/2001 si fa presente al Consorzio CAV. TO/MI che lautorizzazione idraulica viene rilasciata con esclusivo riferimento agli atti progettuali depositati.
Leventuale richiesta di asportazione di materiale in esubero dalle attività di scavo in alveo dovrà essere supportata da apposita istanza, specifica autorizzazione allutilizzo del materiale litoide di proprietà demaniale.
Con il presente provvedimento sono autorizzati i lavori di attraversamento e sistemazione idraulica del Rio Orcale.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle aree demaniali in questione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa