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Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2002
Legge regionale 5 marzo 2002, n. 8.
Disposizioni per la rinegoziazione e per lestinzione anticipata dei mutui per ledilizia residenziale agevolata.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui
per ledilizia residenziale
agevolata)
1. Al fine di ridurre lonere del debito pubblico, la Giunta regionale e autorizzata a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sui mutui per ledilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento di contributi, ai sensi di leggi regionali e statali.
2. Per i contributi regionali erogati in relazione ai mutui per ledilizia residenziale agevolata, in attuazione delle leggi indicate dallarticolo 29, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), si applicano le disposizioni contenute nello stesso articolo 29, commi 1 e 3, e nel decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110.
3. Per i contributi regionali erogati, in relazione ai mutui per ledilizia residenziale agevolata in attuazione della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprieta indivisa), si richiamano le disposizioni contenute nellarticolo 29, comma 2 della l. 133/1999 e nel d.m. 110/2000.
4. Le modalita di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite con provvedimento della Giunta regionale entro 30 giorni dallemanazione del decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze che stabilisce il tasso effettivo globale medio previsto dallarticolo 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)).
Art. 2.
(Disposizioni per lestinzione anticipata dei mutui
per ledilizia residenziale
agevolata e concorso
al pagamento dei contributi)
1. Al fine di ridurre lonere del debito pubblico, la Giunta regionale e autorizzata a porre in essere ogni azione utile per lestinzione anticipata dei mutui per ledilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso al pagamento di contributi ai sensi della l.r. 28/1976.
2. La Giunta regionale, a seguito di estinzione anticipata dei mutui contratti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata che usufruiscono di contributi integrativi concessi ai sensi della l.r. 28/1976, e autorizzata a continuare a concorrere al pagamento dei contributi sui nuovi mutui nella stessa misura di partecipazione prevista dai vecchi mutui oggetto di estinzione. Gli oneri di estinzione anticipata dei mutui sono a carico del bilancio regionale.
3. Il contributo regionale sui nuovi mutui e calcolato su un capitale non superiore al capitale residuo del vecchio mutuo allatto della estinzione e per un numero di rate non superiore a quello mancante per il totale ammortamento del vecchio mutuo, oppure per il numero minimo di rate consentito per laccensione del nuovo mutuo.
4. Le modalita di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 sono definite con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 3.
(Disposizioni per i fondi economizzati)
1. I fondi economizzati con la rinegoziazione di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere reimpiegati per interventi di edilizia agevolata.
Art. 4.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 marzo 2002
Enzo Ghigo