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Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2002

Codice 14.3
D.D. 20 novembre 2001, n. 762

L.r. 16/1999 art. 29 D.G.R. n. 41-40 del 15/05/2000 - Progetti Speciali Integrati-Risorse aggiuntive - Richiedente “Comunità Montana delle Valli di Lanzo” - Titolo “Itinerari di valorizzazione turistico ambientale degli ambiti fluviali da realizzarsi nella Valle di Viù” - Autorizzazione Legge regionale n. 45 del 09/08/1989

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 della L.r. n. 45/1989 la Comunità Montana delle Valli di Lanzo ad effettuare le modificazioni e/o trasformazioni del suolo necessarie all’esecuzione dei lavori previsti dal progetto speciale integrato - risorse aggiuntive “Itinerari di valorizzazione turistico ambientale da realizzarsi nella Valle di Viù” sui terreni individuati nel Piano particellare di esproprio - tavola R5, datato 22 giugno 2001 che costituisce parte integrante degli elaborati del progetto definitivo dall’intervento. I lavori dovranno comunque essere effettuati in conformità al progetto che si conserva agli atti, con l’obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) lo studio geologico presentato dovrà essere integrato a livello esecutivo, con una relazione comprensiva di una cartografia geologica con in maggior numero di sezioni geologiche interpretative e verifiche di stabilità che certifichino le condizioni di equilibrio del versante interessato dagli interventi in progetto, considerando le condizioni maggiormente cautelative (livello falda a piana campagna, coesione nulla, ecc.). Dove il tracciato in progetto interessa con più tornanti il versante, dovranno essere realizzate delle sezioni geologiche lungo l’intero versante e le relative verifiche di stabilità, con i criteri in precedenza ricordati. Nel caso di sezioni non verificate dovranno essere previsti gli opportuni interventi di sostegno e/o consolidamento;

2) nel corso dell’apertura e dell’avanzamento del tracciato, le scarpate dovranno essere immediatamente stabilizzate in modo da evitare dissesti puntuali in grado d’innescare fenomeni d’instabilità del versante;

3) le opere di sostegno delle scarpate in detrito dovranno essere fondate, direttamente o indirettamente, in roccia, compatibilmente con le condizioni stratigrafiche dei luoghi;

4) il terreno di copertura sovrastante le scarpate rocciose realizzate nel corso dell’intervento dovrà essere modellato in modo tale da creare un angolo di scarpa compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti la copertura detritica;

5) tutte le scarpate in detrito dovranno essere immediatamente inerbite;

6) non dovranno essere realizzate scarpate in detrito con un angolo di riposo superiore a quello di attrito caratteristico dei materiali costituenti la copertura detritica;

7) gli impluvi attraversati dal tracciato dovranno essere realizzati mediante guadi atti a non alterare in maniera significativa il normale deflusso delle portate liquide e solide;

8) eventuali sorgenti interessate dal tracciato dovranno essere captate ed opportunamente regimate;

9) dovrà essere realizzato un sistema di canalizzazione delle acque superficiali lungo la pista, anche trasversalmente al tracciato, in modo tale che le stesse vengano frequentamente allontanate dalla sede stradale e convogliate in impluvi naturali;

10) nel corso dell’apertura del tracciato gli affioramenti rocciosi dovranno essere demoliti con mezzi meccanici e/o espansivi chimici, limitando l’utilizzo dell’esplosivo, ed eventuali blocchi lapidei instabili dovranno essere rimossi o chiodati;

11) l’apertura del tracciato in progetto dovrà essere realizzata in modo tale da evitare qualsiasi rotolamento di materiale verso valle;

12) dovranno essere integralmente rispettare le indicazioni evidenziate nelle relazioni allegate al progetto presentato;

13) considerato che il P.A.I. individua una serie di dissesti lungo il tracciato in progetto e che, inoltre, l’itinerario si snoda, localmente, alla base di versanti localmente soggetti a fenomeni di caduta massi e/o valanghe, si ritiene necessaria una regolamentazione per la fruizione in sicurezza del tracciato attraverso la predisposizione di apposita segnaletica e di un piano di protezione civile intercomunale;

14) la presente Autorizzazione si intende accordata nei limiti e nei diritti che competono all’Amministrazione concedente, fatti salvi i diritti di terzi, nonchè le competenze di altri organi, Amministrazioni ed Enti con particolare riferimento all’autorizzazione da ottenersi ai sensi del Decreto Legislativo 29/09/1999 n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

15) si deroga a quanto previsto dagli articoli 8 (versamento deposito cauzionale) e 9 (corrispettivo di imboschimento) della Legge Regionale n. 45/89 in quanto trattasi di opera pubblica;

16) l’amministrazione concedente si riserva la possibilità di sospendere o revocare la presente Autorizzazione, qualora durante i lavori si verificassero danni alla stabilità del terreno, dettando ulteriori eventuali prescrizioni o norme di salvaguardia;

17) tutti i lavori, compresi quelli di sistemazione e completamento dovranno essere portati a termine entro cinque anni dalla presente Determinazione Dirigenziale;

18) dettare altre ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a norma delle Leggi Vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Giunta Regionale.

Il Dirigente responsabile
Vincenzo Scannella