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Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Asti

Statuto (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 81850 in data 23 gennaio 2002)

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità generali

Art. 2 - Sede

CAPO II - FUNZIONI

Art. 3 - Attribuzioni

Art. 4 - Sviluppo sociale ed economico

Art. 5 - Partecipazione dei cittadini

Art. 6 - Programmazione e pianificazione

CAPO III - ORGANI

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio Provinciale

Art. 9 - Indirizzi politico-amministrativi

Art. 10 - Presidenza del Consiglio Provinciale

Art. 11 - Consiglieri Provinciali

Art. 12 - Nomine di competenza consiliare

Art. 13 - Adunanze consiliari

Art. 14 - Sistemi di votazione

Art. 15 - Controllo, proposta e indirizzo

Art. 16 - Commissioni consiliari

Art. 17 - Commissione provinciale delle donne elette ed amministratrici

Art. 18 - Giunta

Art. 19 - Nomina della Giunta

Art. 20 - Mozione di sfiducia

Art. 21 - Competenze della Giunta e degli Assessori

Art. 22 - Impedimento, rimozione, decadenza, decesso, dimissioni del Presidente della Provincia

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

Art. 24 - Deliberazioni della Giunta

Art. 25 - Presidente della Provincia

Art. 26 - Linee programmatiche di mandato

Art. 27 - Conferenza dei Capi Gruppo

Art. 28 - Gruppi Consiliari

Art. 29 - Regolamento

Art. 30 - Revisori dei Conti

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Art. 31 - Organi di gestione

Art. 32 - Rappresentanza in giudizio

Art. 33 - Segretario Provinciale

Art. 34 - Conferenza di servizi

Art. 35 - Ordinamento degli Uffici

Art. 36 - Gestione dei servizi

Art. 37 - Nomina e revoca degli Amministratori degli Enti o Società di gestione dei Servizi

Art. 38 - Gestione associata delle Funzioni e dei Servizi

CAPO V - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39 - Trasparenza dell’Amministrazione Provinciale

Art. 40 - Referendum

Art. 41- Modalità e procedure di iniziativa e di indizione del Referendum

Art. 42 - Esclusione dal Referendum Art. 43 - Difensore Civico

Art. 44 - Circondari

CAPO VI - ATTIVITA’ NORMATIVA DELL’ENTE

Art. 45 - Regolamenti

Art. 46 - Modifiche allo Statuto

CAPO VII - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 47 - Ordinamento finanziario

CAPO VIII

Art. 48 - Norme transitorie

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità generali)

1. La Provincia di Asti è l’Ente Locale intermedio fra i Comuni e la Regione, esplica la propria autonomia nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle Leggi, dal presente Statuto, rappresenta la comunità di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina l’armonico sviluppo culturale, economico e sociale.

2. Attraverso gli Organi previsti dallo Statuto, la Provincia esercita funzioni proprie e competenze attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Per la definizione degli obiettivi della propria azione e la realizzazione delle sue finalità di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della comunità provinciale, assume il metodo e gli strumenti della pianificazione e programmazione come criteri ordinatori della propria attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale. La Provincia concorre a determinare la programmazione regionale, di concerto con le altre Province, con i Comuni, i loro Enti ed Associazioni e le Comunità Montane attuandola attraverso propri piani e programmi pluriennali e in particolare con l’adozione del piano territoriale di coordinamento. La Provincia afferma la necessità di addivenire ad una specifica capacità impositiva e ad una spiccata autonomia decisionale nell’utilizzo delle risorse e nell’organizzazione dei servizi.

3. Assume, nel rispetto del principio di sussidiarietà, compiti di coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Comunità Montane, favorendone le migliori forme d’aggregazione e la gestione comune di servizi, promuovendo la loro partecipazione ai fini della programmazione ed attivandosi perché concorrano alla realizzazione degli obiettivi programmatici.

4. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Provincia di Asti realizza forme di partecipazione dei cittadini; coopera con gli altri soggetti pubblici e privati, con le organizzazioni sociali locali e del volontariato nazionali ed internazionali; promuove la trasparenza amministrativa e una costante informazione sui propri atti. Persegue l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati direttamente o da essa coordinati, il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell’occupazione. Persegue, inoltre, la tutela dei valori ambientali e paesaggistici, la tutela delle minoranze, la tutela delle identità culturali, religiose, linguistiche e sessuali dei cittadini garantendo loro i diritti d’espressione e diritto di rappresentanza attraverso la promozione economica, il potenziamento ed il riequilibrio delle strutture di servizio e la distribuzione delle risorse sul territorio; promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative che tendano a fare del territorio provinciale una terra di pace al fine di garantire la migliore qualità della vita.

5. La Provincia nell’esercizio della sua autonomia afferma la propria identità storico-culturale.

6. La Provincia promuove il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale, dei costumi e delle tradizioni, onde evitarne la perdita e l’alterazione. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza.

7. La Provincia promuove il superamento di ogni discriminazione tra i sessi attraverso il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali nell’esercizio della propria attività e nella composizione degli organi collegiali e negli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti (nota I).

Art. 2
(Sede)

1. La Provincia ha sede nel Comune Capoluogo.

2. Presso la sede si riuniscono di norma la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo che esigenze diverse ne rendano opportuna la riunione in altre sedi, nell’ambito del territorio provinciale ed eccezionalmente fuori dal suo territorio.

3. La Provincia ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, le cui caratteristiche sono deliberate dal Consiglio Provinciale e riconosciute ai sensi di legge.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere opportunamente autorizzati dalla Giunta.

CAPO II
FUNZIONI

Art. 3
(Attribuzioni)

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e dalla Regione Piemonte, che riguardino l’intera area territoriale provinciale o zone intercomunali di essa.

2. I settori d’intervento, nell’ambito delle competenze definite dalla legge, sono principalmente:

a) programmazione, pianificazione, coordinamento e gestione delle politiche del territorio, dell’ambiente, dell’agricoltura e dei servizi al cittadino ed agli Enti;

b) promozione e sviluppo delle attività economiche e produttive con particolare attenzione per le produzioni tipiche;

c) promozione e sviluppo delle attività culturali, sociali e sportive.

3. La Provincia concorre a promuovere il decentramento o l’attribuzione organica delle competenze e delle funzioni statali e regionali agli enti locali in applicazione dei principi d’unicità, responsabilità, omogeneità ed adeguatezza della Pubblica Amministrazione.

4. La Provincia assume, inoltre, iniziative dirette ad agevolare e promuovere la crescita economica e sociale delle aree deboli.

Art. 4
(Sviluppo sociale ed economico)

1. La Provincia riconosce la funzione insostituibile della partecipazione popolare che sarà esercitata nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli organismi partecipativi.

2. La Provincia promuove le condizioni per il libero svolgimento dell’attività privata e dei gruppi sociali, delle istituzioni e delle associazioni democratiche; riconosce, inoltre, in particolare, la funzione sociale, economica ed organizzativa della cooperazione e dell’associazionismo.

3. La Provincia, nel pieno rispetto delle singole autonomie, incoraggia e promuove forme d’aggregazione, unione e fusione tra i Comuni per realizzare dimensioni territoriali adeguate a garanzia di un livello soddisfacente di servizi e infrastrutture.

4. La Provincia riconosce il valore del principio di sussidiarietà, come strumento per lo sviluppo del territorio e per l’efficacia dell’azione amministrativa.

Art. 5
(Partecipazione dei cittadini)

1. Allo scopo di determinare le condizioni di un effettivo concorso dei cittadini alla vita democratica della Comunità locale:

a) sono consultati, sulle materie di specifico interesse, i Sindaci dei Comuni, i Rappresentanti dei Municipi, delle Unioni dei Comuni, delle Comunità Montane e di altre Istituzioni Pubbliche Locali, dei lavoratori e delle categorie professionali, delle Associazioni ed organismi in cui si esprime la Comunità Provinciale;

b) è garantita la partecipazione dei cittadini ai procedimenti che insistono sulle situazioni giuridiche soggettive;

c) è garantito inoltre ad ogni Cittadino, a titolo individuale o in associazione con altri cittadini, il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi in favore degli interessi collettivi locali.

2. La partecipazione dei Cittadini della Provincia alle scelte ed alla definizione degli obiettivi dell’Ente, nonché all’esplicazione delle sue funzioni ed all’esercizio dei suoi poteri è, inoltre, garantita:

a) dalla possibilità di convocare Consigli Provinciali aperti;

b) dall’istituzione del Referendum su materie di competenza locale;

c) dalla costituzione delle Commissioni speciali;

d) dall’istituzione del Difensore Civico, come previsto dall’art. 42 del presente Statuto.

3. E’ possibile costituire consulte per lo svolgimento di attività di collaborazione consultiva e di ausilio all’indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell’ente stesso. L’attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

4. La Provincia di Asti garantisce forme di partecipazione alla vita pubblica locale di cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. (nota II).

Art. 6
(Programmazione e pianificazione)

1. Nell’ambito dei principi stabiliti dalle norme dello Stato e della Regione nonché sulla base delle proposte dei Comuni e in armonia con le linee ed i principi della programmazione regionale, la Provincia adotta i programmi annuali e pluriennali di gestione e di sviluppo provinciale, sia di carattere generale che settoriale; concorre alla formazione dei programmi e dei piani di sviluppo regionale, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nei diversi settori di interesse della comunità e del territorio, approva il piano territoriale provinciale di coordinamento e concorre alla formazione del piano territoriale regionale.

CAPO III
ORGANI

Art. 7
(Organi)

1. Sono Organi della Provincia il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale e il Presidente della Provincia.

2. Sono Organi di direzione politica il Consiglio Provinciale e il Presidente della Provincia, i quali definiscono gli obiettivi e i programmi dell’Ente e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Art. 8
(Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio, Organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, esercita le competenze di cui alla legge oltre a quelle espressamente conferite dal presente Statuto.

2. Delibera inoltre:

a) l’istituzione dei Circondari;

b) l’elezione del “Difensore Civico”;

c) l’indizione dei referendum;

d) la costituzione delle commissioni permanenti e di quelle speciali.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio Provinciale e dal Segretario Generale della Provincia e sono pubblicate nelle forme previste dalla legge e dal regolamento.

4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate, in ordine decrescente, dai candidati che hanno ottenuto la più alta percentuale alle elezioni con esclusione del Presidente neo-eletto e dei candidati alla carica di Presidente proclamati consiglieri.

5. Entro 5 giorni dall’accettazione delle liste e delle candidature per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale, deve essere depositata presso la Segreteria Generale la dichiarazione delle spese preventivate per la campagna elettorale, sottoscritta dai candidati e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia. Allo stesso modo entro 30 giorni dalla proclamazione dell’elezione del Presidente, deve essere reso pubblico il resoconto delle spese effettive sostenute da tutti i candidati, anche non eletti. Tale documentazione può essere presentata dal candidato Presidente a titolo cumulativo per tutte le liste a lui collegate.

6. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale e le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolamentate dalla legge. Le dimissioni rese con atti separati dai Consiglieri si intendono “contemporaneamente” presentate quando sono protocollate dall’ente nello stesso giorno.

Art. 9
(Indirizzi politico-amministrativo)

1. Costituisce strumento d’indirizzo politico-amministrativo generale per l’azione della Giunta Provinciale e dei singoli Assessori la relazione illustrativa al Bilancio di Previsione, predisposta con le modalità di cui alla Legge e al regolamento di contabilità.

2. Può costituire inoltre, indirizzo la specificazione di ulteriori obiettivi generali, specifici, di struttura e di strategie operative generali e settoriali, su materia di rilevanza e interesse provinciale, ferme restando le competenze gestionali e amministrative della Giunta e della struttura operativa dell’Ente.

Art. 10
(Presidenza del Consiglio Provinciale)

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto tra i Consiglieri con esclusione del Presidente della Provincia, che partecipa alla votazione, a scrutinio segreto, con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

2. Nel caso che alla seconda votazione nessun Consigliere risulti eletto, l’elezione è rinviata a successiva seduta da convocarsi non prima di dieci e non oltre venti giorni. In tale seduta di Consiglio, convocata e presieduta dal Consigliere anziano, risulta eletto il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il Consigliere più anziano d’età tra quelli che hanno avuto lo stesso numero di voti.

3. Il Consiglio provinciale, dopo aver eletto il Presidente, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, procede all’elezione del Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. In assenza di entrambi le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 11
(Consiglieri Provinciali)

1. L’elezione dei Consiglieri Provinciali, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. L’ente stipula, nei limiti consentiti dalla legge, polizze assicurative che garantiscano i Consiglieri dai rischi connessi all’esercizio delle loro funzioni amministrative.

3. I Consiglieri possono richiedere, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Tale trasformazione costituendo una diversa modalità di percezione del gettone di presenza non soggiace ai divieti di cumulo previsti dalla legge per mandati elettivi presso enti diversi.

Art. 12
(Nomine di competenza consiliare)

1. Prima di procedere alle nomine di competenza del Consiglio, il Presidente del Consiglio provvede alla pubblicazione dei curricula dei candidati, nei tempi e nei modi fissati dal Regolamento.

2. Non si procede alla pubblicazione dei curricula quando le nomine riguardano componenti degli Organi provinciali.

3. Con le modalità di cui al successivo art. 20, il Consiglio può essere chiamato a votare la revoca dei Membri eletti, in rappresentanza dell’assemblea consiliare, presso Enti ed Organismi esterni e interni.

Art. 13
(Adunanze consiliari)

1. Le adunanze consiliari sono convocate dal Presidente del Consiglio, che forma l’ordine del giorno, sentita la Conferenza dei Capi gruppo. Il Presidente del Consiglio deve convocare l’Assemblea Consiliare nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto entro:

10 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia (Nota III).

20 giorni dalla richiesta dei Consiglieri.

2. L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, deve pervenire ai Consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta.

3. In via d’urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso minimo di tre giorni, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quando, su decisione del Presidente del Consiglio, debbano essere trattati argomenti suscettibili di nuocere all’onorabilità di persone o nei casi previsti dal Regolamento.

5. Quando ragioni d’interesse generale lo giustificano, la Giunta può proporre al presidente del Consiglio la convocazione di Consigli Provinciali aperti. Tale convocazione può essere altresì promossa dal Presidente del Consiglio stesso su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.

6. La convocazione dei Consigli aperti deve essere annunciata, oltre che ai Consiglieri nelle forme previste al precedente secondo comma, da manifesto affisso nel Comune Capoluogo della Provincia e in tutti i Comuni della Provincia, quando le materie in trattazione investano temi di portata provinciale, ovvero nei Comuni interessati, qualora gli argomenti da discutere abbiano portata circoscritta a delimitati ambiti locali, nonché da avviso ai soggetti particolarmente qualificati ad intervenire. Potranno essere adottate ulteriori modalità di pubblicizzazione.

7. Le votazioni sono riservate ai soli Consiglieri Provinciali anche quando le assemblee aperte al pubblico si concludono con la votazione di documenti, ordini del giorno e provvedimenti amministrativi.

8. Gli atti relativi alle Sedute Consiliari sono a disposizione presso la Segreteria Generale per almeno 3 giorni lavorativi interi prima dell’inizio della seduta, salvo diversa disciplina regolamentare per i casi d’urgenza.

9. Ai Consiglieri che ne fanno richiesta è garantito il rilascio delle copie degli atti nei limiti stabiliti dal regolamento.

10. Un quinto dei Consiglieri in carica ha diritto di ottenere la convocazione del Consiglio mediante richiesta d’indizione con allegato l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

11. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso d’inosservanza dell’obbligo della convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

12. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia ai sensi delle vigenti leggi.

13. Quando un Consigliere non abbia partecipato a tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi, ne è dichiarata la decadenza con le modalità stabilite dal regolamento.

14. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio provinciale.

Art. 14
(Sistemi di votazione)

1. La volontà del Consiglio è espressa, per regola, in forma palese mediante votazione per alzata di mano.

2. Sono da assumere a scrutinio segreto, con appello nominale, le deliberazioni concernenti persone, compresa qualsiasi elezione di persona, quando è esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle loro qualità soggettive o sulla valutazione dell’azione da loro svolta.

3. Il Presidente del Consiglio può procedere mediante appello nominale, nella votazione palese, quando per l’approvazione del provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata e ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri presenti.

4. Il regolamento garantisce con specifiche previsioni il diritto delle minoranze ad eleggere propri rappresentanti nei casi in cui ciò sia previsto nelle elezioni consiliari di persone.

Art. 15
(Controllo, proposta e indirizzo)

1. Con le modalità stabilite dal regolamento i Consiglieri Provinciali esercitano attività di proposta, indirizzo e controllo nei riguardi dell’Organo esecutivo ed hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni sulle materie di competenza dell’Ente, proposte ed emendamenti sui provvedimenti in trattazione, come pure autonome proposte di deliberazione. Le modalità e i casi di controllo sulle deliberazioni della Giunta sono stabiliti dalla legge.

Art. 16
(Commissioni Consiliari)

1. Per il migliore esercizio delle loro funzioni ed attività, il Consiglio Provinciale e la Giunta sono coadiuvati da Commissioni Consultive, permanenti e speciali.

2. I Consiglieri Provinciali sono nominati in dette Commissioni dal Consiglio secondo il criterio della rappresentanza proporzionale dei Consiglieri assegnati e con riferimento alla composizione dei singoli gruppi. Esse sono, in ogni momento, totalmente o parzialmente revocabili e modificabili con le stesse modalità della nomina.

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno funzioni referenti, di controllo e consultive secondo le previsioni del Regolamento. Alle riunioni delle Commissioni permanenti, in relazione alla specificità degli argomenti in trattazione, possono essere invitati tecnici ed esperti nonché rappresentanti d’organi di partecipazione, di forze sociali, politiche ed economiche.

4. Per l’esame di materie di complesso e generale rilievo possono essere costituite Commissioni consultive speciali.

5. Il Consiglio Provinciale può istituire al proprio interno Commissioni d’indagine sull’attività dell’Amministrazione.

6. All’atto dell’istituzione di Commissioni consultive speciali o di Commissioni d’indagine, il relativo provvedimento ne definisce le funzioni, gli obiettivi ed i tempi d’operatività, in conformità alle disposizioni del Regolamento.

7. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal Regolamento.

8. E’ attribuita ad esponenti della minoranza consiliare la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione d’indagine, di controllo e garanzia, ove costituite. E’ obbligatoriamente costituita, nella seduta immediatamente successiva a quella di convalida degli eletti, la commissione consiliare permanente Affari Istituzionali che istruisce modifiche ed adeguamenti allo statuto ed ai regolamenti. 9. Alla commissione permanente Affari Istituzionali, con rappresentanza paritetica tra maggioranza e minoranza consiliare, con il medesimo atto o con atto separato, potranno essere ulteriormente attribuite funzioni di vigilanza. In questo caso la presidenza della commissione è affidata ad un esponente della minoranza.

Art. 17
(Commissione provinciale delle
“Donne elette ed Amministratrici”)

1. Allo scopo di favorire idonee condizioni di pari opportunità nell’ambito dell’intero territorio provinciale, la Provincia promuove la formazione della Commissione delle “Donne elette ed Amministratrici” negli organi degli Enti Locali.

2. La Commissione delle “Donne elette ed Amministratrici” ha compiti d’analisi, d’iniziativa e di proposta sull’attività delle Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio provinciale, interessanti la condizione, i diritti e le garanzie della popolazione femminile della provincia, in relazione ai principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalle Leggi ordinarie.

3. Della Commissione delle “Donne elette ed Amministratrici” fanno parte 9 donne elette dal Consiglio Provinciale nell’ambito delle seguenti designazioni:

3 da parte del Consiglio Provinciale;

5 da parte dei Consigli dei Comuni della Provincia di Asti;

1 da parte delle Associazioni operanti nell’ambito provinciale.

4. La designazione delle componenti della Commissione da parte del Consiglio Provinciale dovrà garantire la rappresentanza della minoranza.

Art. 18
(Giunta)

1. La Giunta Organo d’amministrazione della Provincia, è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad otto. (Nota n. IV)

2. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità (Nota V) d’eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e dotati delle competenze tecniche, scientifiche o sociali richieste per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel documento programmatico di governo.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.

4. L’ente stipula, nei limiti consentiti dalla legge, polizze assicurative che garantiscano il Presidente e gli Assessori dai rischi connessi all’esercizio delle loro funzioni amministrative.

Art. 19
(Nomina della Giunta)

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, illustrandone la composizione sotto gli specifici profili della competenza richiesta dall’articolo 18, comma 2, nonché della presenza di assessori di genere femminile e maschile.

2. Il Presidente può affidare a singoli Consiglieri incarichi specifici, per materie e periodi predeterminati e con facoltà di revoca.

Art. 20
(Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale cessano dalla carica a seguito di “mozione di sfiducia” approvata a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, espressi per appello nominale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia è presentata presso l’Ufficio di Segreteria della Provincia ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata nel corso di seduta consiliare.

5. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21
(Competenze della Giunta e degli Assessori)

1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge.

3. Fatta salva l’esclusiva collegialità delle decisioni dell’Organo di Governo Locale, le deleghe dei singoli Assessori sono stabilite dal Presidente della Giunta, con provvedimento che è comunicato al Consiglio nella seduta successiva al medesimo.

4. Ai documenti d’accompagnamento al bilancio annuale è allegata sintetica relazione scritta sull’attività svolta nell’esercizio precedente, riferita ai principali obiettivi, raggiunti o non raggiunti.

Art. 22
( Impedimento, rimozione, decadenza, decesso e dimissioni del Presidente della Provincia)

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente della Provincia determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti al precedente capoverso, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta.

Art. 23
(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata dal Presidente o da chi lo sostituisce, che la presiede e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Modalità di convocazione e funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.

3. La Giunta non può deliberare senza la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 24
(Deliberazioni della Giunta)

1. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

2. Gli atti amministrativi della Giunta sono deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto non favorevole.

4. Le deliberazioni della Giunta Provinciale sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale della Provincia e sono pubblicate nelle forme previste dalla legge e dal regolamento.

Art. 25
(Presidente della Provincia)

1. Il Presidente è l’Organo responsabile dell’Amministrazione della Provincia; nella seduta d’insediamento egli presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Il Presidente della Provincia convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, istituisce e nomina le Commissioni tecnico - consultive.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti, il Presidente della Provincia nomina, designa e revoca i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4. Nell’osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti dell’ente, il Presidente nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.

5. In caso d’assenza, impedimento o sospensione temporanea, il Presidente della Provincia è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presidente.

6. Le sostituzioni di cui ai commi precedenti hanno termine con la cessazione dell’assenza, dell’impedimento, della sospensione dei titolari.

7. Il distintivo del Presidente della Provincia è stabilito dalla legge.

Art. 26
(Linee programmatiche di mandato)

1. Il Presidente della Provincia non appena possibile e, comunque, entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio Provinciale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere provinciale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio provinciale.

3. Con cadenza almeno annuale e, comunque, entro il 30 settembre, il Consiglio Provinciale provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Presidente della Provincia e degli assessori di riferimento.

4. E’ facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all’organo consiliare il documento sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 27
(Conferenza dei Capi Gruppo)

1. La “Conferenza dei Capi Gruppo” è Organo di consultazione permanente del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio Provinciale.

Art. 28
(Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri Provinciali possono riunirsi in gruppi.

2. Per costituire un gruppo consiliare occorre che i Consiglieri provinciali, quando non siano più di uno, rappresentino un partito o raggruppamento che abbia presentato una propria lista nelle elezioni provinciali.

3. La Provincia assicura ai gruppi consiliari le condizioni organizzative necessarie alla loro operatività.

Art. 29
(Regolamento)

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato in conformità allo Statuto, stabilisce le forme che realizzano l’autonomia organizzativa.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio deve disciplinare, altresì, in conformità alla legge ed al presente Statuto:

a) le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;

c) le modalità per fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il loro funzionamento.

Art. 30
(Revisori dei Conti)

1. Componenti il Collegio dei Revisori, per riferire o essere consultati sulle materie in trattazione, possono essere ammessi alle sedute di Giunta.

2. Il Regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio dei Revisori dei Conti nonché i sistemi ed i rapporti di cooperazione tra l’Ufficio stesso, la Giunta, il Consiglio, i suoi componenti e la Struttura di Gestione.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Art. 31
(Organi di gestione)

1. Sono Organi di gestione il Direttore Generale (nota n. VI) quando esistente, il Segretario Generale, su incarico del Presidente della Provincia, e i Dirigenti (nota n. VII) .

2. Le funzioni direzionali, gestionali ed amministrative dell’ente nonché l’organizzazione degli uffici e dei servizi sono normate dal Regolamento di organizzazione ai sensi delle vigenti leggi.

3. Il Direttore Generale deve avere caratteristiche di comprovata professionalità, competenza ed esperienza pluriennale, che può essere acquisita anche nel settore privato.

4. Le funzioni di Direttore Generale possono essere affidate, dal Presidente della Provincia, al Segretario Generale.

Art. 32
(Rappresentanza in giudizio)

1. I dirigenti, nell’esercizio delle funzioni assegnate, rappresentano in giudizio la Provincia.

2. Nei limiti delle materie e degli adempimenti di propria competenza, salvo diverso provvedimento motivato del Presidente della Provincia, i dirigenti hanno il potere di promuovere, resistere e rinunziare alle liti, di conciliare, di transigere e di costituirsi in giudizio conferendo il mandato ad agire al titolare del Servizio Avvocatura e Contenzioso.

3. Il titolare del Servizio Avvocatura e Contenzioso per comprovati motivi legati all’eccessivo carico di lavoro, alla necessità di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e valutazione nonchè per ragioni di carattere deontologico, può richiedere che il mandato venga conferito congiuntamente ovvero esclusivamente ad un legale esterno.

4. Nei casi di controversie relative a materie di competenza di altri organi, la rappresentanza in giudizio è attribuita al Presidente.

Art. 33
(Segretario Provinciale)

1. Il Segretario Generale della Provincia svolge le funzioni e le attività previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario Generale svolge anche le funzioni di consulente giuridico e amministrativo del Consiglio Provinciale e dei singoli consiglieri nell’esercizio del loro mandato amministrativo con particolare riferimento ai compiti di controllo della legittimità, dell’efficienza, dell’efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente e di verifica della legittimità degli atti. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. In caso d’assenza o d’impedimento del Segretario, o di vacanza del posto, le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario.

Art. 34
(Conferenza di servizi)

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dell’ente e per favorire il lavoro per progetti e programmi, la collaborazione tra gli uffici e la semplificazione delle procedure, i responsabili degli uffici e dei servizi operano in sinergia, in conformità al regolamento.

Art. 35
(Ordinamento degli uffici)

1. La Provincia promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Provinciale e nel rispetto delle modalità previste dal regolamento, la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato.

4. La responsabilità del personale provinciale è determinata nell’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite; è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore; si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto nell’esercizio delle proprie funzioni supera tali limiti. L’ ente, nei limiti previsti da leggi e regolamenti, può stipulare polizze assicurative dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni professionali del segretario provinciale e dei dipendenti.

5. Il personale é organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità; i criteri da utilizzare sono configurati nella contrattazione, nella competenza e nell’uso di una organizzazione non gerarchizzata.

6. I responsabili dei servizi assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

7. La provincia promuove, quale momento di formazione e qualificazione professionale, l’acquisizione da parte del personale dell’abilitazione all’esercizio della professione; l’iscrizione in albi o collegi è compatibile con la condizione di dipendente provinciale, nei modi e nei limiti previsti dalle norme.

Art. 36
(Gestione dei servizi)

1. Le attività dirette a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza territoriale, economica, sociale e di promozione dello sviluppo, compresa la produzione di beni, sono svolte attraverso servizi pubblici istituiti e gestiti ai sensi di legge (nota n. VIII) e secondo le norme stabilite dai regolamenti dell’ente.

2. La scelta della forma di gestione, per ciascun Servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, con riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla funzionalità ed economicità del Servizio stesso. Inoltre i servizi dovranno essere organizzati in modo da perseguire il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza sull’intero territorio provinciale.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme d’ informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. La gestione dei servizi, comunque attivati, deve essere sottoposta ad un controllo economico che consenta la valutazione preventiva ed il riscontro finale del rapporto ottimale tra servizio reso e risorse economico-finanziarie impiegate.

Art. 37
(Nomina e revoca degli Amministratori degli Enti o Società di gestione dei Servizi)

1. Gli Amministratori degli Enti o Società, incluse quelle di gestione dei Servizi, sono nominati dal Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 25, comma 3.

2. Tali Amministratori debbono avere i requisiti per essere eletti Consiglieri Provinciali, oltre a possedere capacità e professionalità adeguate alla gestione del Servizio, o dei Servizi, cui l’Ente o Società è preposto.

3. Gli Amministratori di cui al comma 1 possono essere revocati dal Presidente della Provincia con provvedimento motivato o su proposta motivata di un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 38
(Gestione associata delle Funzioni e dei Servizi)

1. La Provincia, in relazione alle attività, alle funzioni, ai servizi che svolge ed agli obiettivi da raggiungere, individua le forme associative e di cooperazione e le dimensioni strumentali e strutturali più appropriate tra quelle previste dalla legge, sviluppando, a questo fine, rapporti con gli Enti locali territoriali nonché con gli Enti e soggetti interessati alla realizzazione d’ interventi, opere, servizi e programmi.

2. Possono essere stipulate, a tali fini, le convenzioni e costituiti i consorzi con le modalità e le forme non vietate dalla legge.

CAPO V
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39
(Trasparenza dell’Amministrazione Provinciale)

1. La Provincia s’impegna ad assicurare la massima trasparenza ed informazione, preventiva e nel corso del procedimento, al fine di rendere concreto ed attivabile il fondamentale diritto alla partecipazione all’attività amministrativa da parte dei cittadini. I cittadini interessati hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste d’ informazione, istanze e proposte ed ottenere copia di documentazione d’ufficio.

2. Il Regolamento disciplina, in particolare, le modalità di conoscenza per i cittadini e per gli organismi di partecipazione dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

3. Le modalità per l’esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell’Amministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure sono disciplinate da apposito Regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla legge.

4. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli per legge espressamente riservati o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del Presidente.

5. Il Regolamento stabilirà i criteri per l’individuazione del Dirigente o Funzionario responsabile del procedimento. L’individuazione del responsabile del procedimento dovrà essere tale da consentire al cittadino la sua immediata ed agevole individuazione.

6. La Provincia promuove attività rivolte alla tutela del cittadino consumatore.

7. Il regolamento disciplina le modalità di notificazione degli atti di interesse provinciale.

Art. 40
(Referendum)

1. Su qualsiasi materia di propria competenza il Consiglio può promuovere un Referendum, esteso a tutti i Cittadini elettori della circoscrizione provinciale o limitato, secondo gli ambiti di interesse, ad uno o più dei circondari di cui al successivo art. 43.

2. L’iniziativa propositiva del Referendum spetta, solo su materie d’interesse provinciale, anche ad una quota di almeno:

a) 2,5% degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati, alla data delle ultime elezioni provinciali.

b) 1/10 dei Consigli Comunali.

c) 2/5 dei Consiglieri provinciali.

3. La deliberazione consiliare con la quale è promosso il referendum deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 41
(Modalità e procedure d’iniziativa
e d’indizione del Referendum)

1. La richiesta di indizione referendum, di cui all’art. 39, comma 2, è preceduta dal deposito presso la Segreteria della Provincia della richiesta di raccolta delle firme necessarie presentata da un comitato promotore, composto da non meno di dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Provincia, con la formulazione esatta del quesito che si intende sottoporre a referendum.

2. Il regolamento stabilisce le procedure da osservare per l’indizione e lo svolgimento dei referendum. Per quelli ad iniziativa degli Elettori o dei Consigli Comunali, il regolamento stabilirà:

a) le modalità, i termini e i limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme (su quesiti chiari ed univoci), limiti numerici e temporali dei referendum ammissibili, la prescrizione delle eventuali cauzioni;

b) le modalità attraverso le quali il Consiglio Provinciale valuta i presupposti d’ammissibilità;

c) i termini entro i quali il Presidente della Provincia indice il Referendum, le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento delle operazioni.

3. L’indizione del referendum consultivo sospende ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che non sussistano motivate ragioni di imprenscindibile urgenza, positivamente riscontrate dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Non potranno essere indetti Referendum in coincidenza con altre operazioni elettorali. (nota IX)

5. La consultazione referendaria è sospesa nel caso in cui il Consiglio Provinciale, con proprio atto amministrativo adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, recepisca e attui gli obiettivi dell’istanza di referendum.

Art. 42
(Esclusione dal Referendum)

1. Non possono costituire oggetto di Referendum:

a) bilanci, tributi, espropriazioni e appalti;

b) provvedimenti attinenti lo stato giuridico ed economico del personale della Provincia, di Aziende speciali o istituzioni;

c) regolamenti interni;

d) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;

e) atti dovuti in forza di legge.

Art. 43
(Difensore Civico)

1. Presso l’Amministrazione Provinciale è istituito l’Ufficio del “Difensore Civico” avente la funzione essenziale di vigilare sull’imparzialità e sulla puntualità dell’Amministrazione Provinciale, a tutela dei cittadini ed in attuazione della legge.

2. Il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio Provinciale sui risultati della propria attività e riferisce allo stesso Consiglio, sia su questioni specifiche che sull’andamento generale, ogni qualvolta gli sia richiesto.

3. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d’ufficio, se non per gli atti riservati su espressa indicazione della Legge.

4. La Provincia promuove l’istituzione del Difensore Civico presso tutti gli Enti Locali, anche in forma associata; il Difensore Civico provinciale può, previa convenzione formale o assenso del Consiglio Comunale, svolgere le funzioni di Difensore Civico del Comune. In questo caso, le spese per l’espletamento delle funzioni possono essere assunte a carico della Provincia.

5. Il Regolamento stabilisce i requisiti soggettivi per la designazione a Difensore Civico, le modalità di nomina, le prerogative e le modalità d’esercizio delle funzioni.

Art. 44
(Circondari)

1. La Provincia può suddividere il proprio territorio in circondari al fine di realizzare una più efficace organizzazione decentrata e polifunzionale degli uffici e dei servizi provinciali, agevolare una più articolata partecipazione dei cittadini alle proprie scelte e consentire un più attivo concorso dei Comuni e delle Comunità montane alla programmazione socio-economica e alla pianificazione territoriale della Provincia e della Regione, nonché un più incisivo esercizio delle diverse forme di partecipazione previste dallo Statuto e dal Regolamento.

2. I Circondari favoriscono la realizzazione di forme e strumenti di gestione di servizi e attività rispetto ai quali i singoli Comuni risultino inadeguati e richiedano l’intervento della Provincia, in conformità alla legge.

3. L’istituzione di Circondari è promossa dai Comuni delle aree interessate o dalla Provincia, sentiti i Sindaci degli stessi Comuni.

4 La definizione delle aree dei circondari, degli Organi e delle competenze dei Circondari sono stabiliti negli atti istitutivi e regolamentari.

CAPO VI
ATTIVITA’ NORMATIVA DELL’ENTE

Art. 45
(Regolamenti)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, la Provincia adotta regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni.

2. Il Consiglio Provinciale approva i Regolamenti e le loro modifiche con il parere obbligatorio delle Commissioni competenti e con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati in prima votazione, ovvero con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, da tenersi in una successiva seduta del Consiglio Provinciale.

3. I regolamenti, approvati dal Consiglio Provinciale entrano in vigore 15 giorni dopo la ripubblicazione all’Albo, da effettuarsi il giorno successivo al termine della pubblicazione.

4. Della ripubblicazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. I Regolamenti riportano normalmente in nota o in appendice le più significative norme di legge cui fanno riferimento.

6. A tutti i Consiglieri è consegnata copia dello Statuto e dei Regolamenti entro giorni 15 dall’entrata in vigore del documento o delle modificazioni.

7. Sino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, se compatibili, le norme dei vigenti regolamenti fino alla data in vigore dello Statuto.

8. La Provincia garantisce la massima diffusione e conoscenza dei testi regolamentari.

Art. 46
(Modifiche allo Statuto)

1. Per la modifica del presente Statuto si adotta la seguente procedura:

a) costituzione di una Commissione Consiliare paritetica, composta da un uguale numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza, con fissazione del termine per la formulazione della proposta;

b) presentazione della bozza al Consiglio Provinciale, con successiva fissazione di un termine non inferiore a giorni 7 per la presentazione di emendamenti scritti da parte dei Consiglieri;

c) successiva presentazione della bozza definitiva, nelle forme fissate dal Consiglio, alla Comunità Provinciale, con la fissazione di termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di osservazioni.

CAPO VII
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 47
(Ordinamento finanziario)

1. L’ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La Provincia, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.(nota n. X)

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dalla Provincia nel rispetto dei principi dettati dalle leggi vigenti .(Nota n. XI).

5. Per la gestione del servizio di Tesoreria si osservano le norme previste dal regolamento.

CAPO VIII

Art. 48
(Norme transitorie)

1. Il Consiglio Provinciale adegua gli atti regolamentari previsti nel presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sarà svolta dal Consiglio Provinciale una ricognizione di tutte le norme regolamentari esistenti per la loro abrogazione, modifica o adeguamento al nuovo ordinamento provinciale.

NOTE

Nota I, art. 1, comma 7 - L’ art. 6, comma 3 D.Lgs. 267/2000 prevede: “Gli Statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiale del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.” La legge 9 aprile 1991 n. 125 prevede: “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna” ed è stato pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15.4.1991.

Nota II, art 5, comma 4 - L’art. 8, comma 5 D.Lgs. 267/2000 prevede: “Lo Statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti”. La legge 8 marzo 1994 n. 203 prevede: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B” ed è stata pubblicata sulla G.U. n. 71 del 26.3.1994. Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ad oggetto: “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” è stato pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18.8.1998.

Nota III, art. 13, comma 1 - L’art. 39, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio provinciale anche al Presidente della Provincia.

Nota IV, art. 18, comma 1 - Art. 47, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 prevedono: “La Giunta comunale e provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della Provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali , computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità”;

Gli Statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi".

Nota V, art. 18, comma 2 - Requisito aggiunto dal comma 3 dell’art. 47 del D. Lgs. 267/2000. Il Capo II del D. Lgs. 267/2000 (artt. 55-70) prevede i casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.

Nota VI, art. 31, comma 1 - Art. 108 del Lgs. 267/2000 dispone:

Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo altri criteri stabiliti dal regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal presidente della provincia e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario generale della provincia.

Il direttore generale è revocato dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta provinciale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del presidente della provincia. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 dello stesso art. 108 del D. Lgs. 267/2000 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal presidente della provincia al segretario generale.

Nota VII, art. 31, comma 1 - Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 stabiliscono le funzioni e le responsabilità dei dirigenti e il conferimento delle funzioni:

Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti a tempo determinato dal Presidente della Provincia ai sensi di legge; possono essere attribuiti incarichi dirigenziali mediante contratto di diritto privato, con le forme e le modalità stabilite dal regolamento.

Al dirigente, nell’ambito dei programmi e delle direttive degli Organi elettivi di indirizzo e controllo, sono attribuite le funzioni d’ iniziativa, direzione, gestione, coordinamento, controllo, previste dalla legge.

In particolare spettano al dirigente tutte le competenze definite dal Regolamento di contabilità con le relative responsabilità e controlli.

Il dirigente assiste a tutte le attività degli organi istituzionali dell’Ente e ad eventuali organi o commissioni interne ed esterne.

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico, tra i quali in particolare, secondo il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure di gara di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

e) gli atti d’amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente della Provincia.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente della Provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Presidente della Provincia, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’ attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Nota VIII, art. 36, comma 1 - Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 267/2000 le forme di gestione dei servizi pubblici sono le seguenti:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) mediante Azienda Speciale; d) mediante istituzione;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116.

Inoltre, oltre alle ipotesi dell’art. 113, anche attraverso le forme di gestione associata disciplinate dal presente Statuto.

Nota IX, art. 41, comma 4 - L’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 prevede che i referendum non possano svolgersi in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Nota X, art. 47, comma 3 - Le disposizioni generali in materia di ordinamento finanziario e contabile sono stabiliti dal Titolo I - Parte Seconda del D. Lgs. 267/2000.

Nota XI, art. 47, comma 4 - Si veda in particolare la legge 27 luglio 2000 n. 212 che prevede: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” ed è stata pubblicata sulla G.U. n. 177 del 31.7.2000.