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Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Roccaforte Mondovi’ (Cuneo)

Integrazione Statuto comunale (deliberazione Consiglio Comunale n. 2 dell’1.2.2002)

Lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione N.56 del 30.12.1999, viene integrato inserendovi il seguente articolo:

Art. 9 Bis

1. I Consiglieri comunali possono intervenire durante le sedute consiliari, a loro semplice richiesta, in lingua occitana. Il Consigliere che si esprime in lingua occitana ripete immediatamente il proprio intervento in lingua italiana. La traduzione in lingua italiana potrà essere fatta anche da altra persona, di fiducia del Consigliere interessato. Qualora non sia possibile operare nel modo suddetto, il Comune garantisce la presenza in Consiglio di un traduttore qualificato. La verbalizzazione in lingua occitana è obbligatoria solo se l’intervento viene presentato anche in forma scritta.

2. Il Comune si fa carico, direttamente o in collaborazione con altri Enti, della traduzione in lingua occitana degli atti ufficiali dello Stato, della Regione, degli Enti locali e degli Enti pubblici non territoriali. La traduzione viene disposta solo in casi di particolare rilevanza sociale o culturale. Il Comune di impegna ad assicurare, su richiesta degli interessati, la corretta comprensione in lingua occitana, di atti ufficiali dello Stato, della Regione, degli Enti locali e degli Enti pubblici non territoriali.

3. E’ garantito, per chi ne fa richiesta, l’accesso a tutti gli uffici comunali in lingua occitana. Qualora il personale dipendente non conosca la lingua occitana verrà supportato con la presenza di traduttori qualificati. Negli uffici comunali le indicazioni scritte rivolte ai cittadini sono redatte in lingua italiana e in lingua occitana, con pari dignità grafica.

4. Ordinanze, avvisi e ogni altro provvedimento rivolto alla generalità

della popolazione riporteranno, oltre al testo ufficiale italiano, anche la traduzione in lingua occitana. I singoli cittadini possono richiedere la traduzione in lingua occitana degli atti di loro specifico interesse.

5. I cartelli indicatori di località e la toponomastica stradale sono redatti in italiano e in occitano, con pari dignità grafica, anche con il recupero di toponimi tradizionali e conformi agli usi locali.