Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Grignasco (Novara)
Statuto comunale (approvato con deliberazione n. 3 del 29.01.02)
INDICE
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Capo I Principi
Art. 1 - Autonomia statutaria
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Territorio e sede comunale
Art. 4 - Albo pretorio
Art. 5 - Programmazione e cooperazione
Art. 6 - Stemma e gonfalone
Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I Organi istituzionali
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali
Capo II Consiglio comunale
Art. 9 - Consiglio comunale
Art. 10 - Sessioni e convocazione
Art. 11 - Linee programamtiche di mandato
Art. 12 - Commisisoni
Art. 13 - Consiglieri
Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 15 - Gruppi consigliari
Capo III Il Sindaco
Art. 16 - Il sindaco
Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 18 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 19 - Attribuzione di organizzazione
Art. 20 - Vicesindaco
Art. 21 - Mozione di sfiducia
Art. 22 - Dimissioni e impedimento permanente sindaco
Capo IV La Giunta comunale
Art. 23 - La Giunta comunale
Art. 24 - Composizione
Art. 25 - Nomina
Art. 26 - Funzionamento della Giunta
Art. 27 - Competenze
Art. 28 - Cessazione dei singoli componenti la Giunta
Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I Partecipazione e decentramento
Art. 29 - Partecipazione popolare
Capo II Associazionismo e volontariato
Art. 30 - Associazionismo
Art. 31 - Diritti delle associazioni
Art. 32 - Contributi alle associazoioni
Art. 33 - Volontariato
Capo III Modalità di partecipazione
Art. 34 - Consultazioni
Art. 35 - Petizioni
Art. 36 - Proposte
Art. 37 - Referendum propositivi
Art. 38 - Accesso agli atti
Art. 39 - Diritto di informazione
Art. 40 - Istanze
Capo IV Difensore civico
Art. 41 - Nomina
Art. 42 - Decadenza
Art. 43 - Funzioni
Art. 44 - Facoltà e prerogative
Art. 45 - Relazione annuale
Art. 46 - Indennità di funzione
Capo V Procedimento amministrativo
Art. 47 - Diritto di intervento nei procedimenti Pag.18
Art. 48 - Procedimenti ad istanza di parte Pag.18
Art. 49 - Procedimenti a impulso dufficio
Art. 50 - Determinazione del contenuto dellatto
Titolo IV ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Capo I Attività amministrativa
Art. 51 - Obbiettivi dellattività amministrativa
Art. 52 - Servizi pubblici comunali
Art. 53 - Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 54 - Aziende speciali
Art. 55 - Struttura delle aziende speciali
Art. 56 - Istituzioni
Art. 57 - Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 58 - Convenzioni
Art. 59 - Consorzi
Art. 60 - Accordi di programma
Titolo V UFFICI E PERSONALE
Capo I Uffici
Art. 61 - Principi strutturali e organizzativi
Art. 62 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 63 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 64 - Diritti e doveri dei dipendenti
Capo II Personale direttivo
Art. 65 - Direttore generale
Art. 66 - Compiti del direttore generale
Art. 67 - Funzioni del direttore generale
Art. 68 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 69 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 70 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 71 - Collaborazioni esterne
Art. 72 - Ufficio di indirizzo e di controllo
Capo III Il segretario comunale
Art. 73 - Segretario comunale
Art. 74 - Funzioni del Segretario comunale
Capo IV La responsabilità
Art. 75 - Repsonsabilità verso il comune
Art. 76 - Responsabilità verso terzi
Art. 77 - Responsabilità dei contabili
Capo V Finanza e contabilità
Art. 78 - Ordinamento
Art. 79 - Attività finanziaria del comune
Art. 80 - Ammnistrazione dei beni comunali
Art. 81 - Bilancio comunale
Art. 82 - Rendiconto della gestione
Art. 83 - Attività contrattuale
Art. 84 - Revisore dei conti
Art. 85 - Tesoreria
Art. 86 - Controllo economico della gestione
Titolo VI DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 87 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Art. 88 - Pareri obbligatori
Art. 89 - Entrata in vigore del nuovo statuto
TITOLO I
Principi generali
CAPO I
Principi
Articolo 1
Autonomia statutaria.
1. Il Comune di Grignasco:
a) è ente autonomo locale titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggi statali o regionali, con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e del presente statuto;
b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli enti locali sancito dalla Costituzione;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale delle colline novaresi in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussudiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità.
Articolo 2
Finalità.
1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela lequilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dellinquinamento, assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto alleffettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza lapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e su quello delle colline novaresi;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza e dellintegrazione;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Articolo 3
Territorio e sede comunale.
1. Il territorio del Comune si estende per 14,62 kmq, confina con i Comuni di Borgosesia, Valduggia, Boca, Maggiora, Prato Sesia, Serravalle Sesia ed il Fiume Sesia..
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Vittorio Emanuele II n. 15.
3. Le adunanze della giunta si svolgono nella sede comunale, quelle del consiglio, in assenza della sala consiliare, nellaula della biblioteca civica. Esse però potranno tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Le riunioni dei gruppi consiliari si svolgono nei locali comunali individuati dalla giunta.
Articolo 4
Albo pretorio.
1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. il segretario comunale, o altro responsabile del servizio, per mezzo del messo comunale cura la pubblicazione degli atti e, su attestazione del messo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Articolo 5
Programmazione e cooperazione.
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Novara e con la Regione Piemonte.
Articolo 6
Stemma e gonfalone.
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Grignasco.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune, accompagnato da almeno un membro dellAmministrazione.
3. Nelluso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 03.06.1986. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati..
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi Istituzionali
Articolo 7
Organi.
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è organo responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato, ed inoltre quelle attribuitegli come autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Articolo 8
Deliberazioni degli organi collegiali.
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei procedimenti dogni singolo ufficio e/o servizio; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
CAPO II
Consiglio Comunale
Articolo 9
Consiglio comunale.
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. Rimane in carica fino allelezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto dindizione dei comizi elettorali a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il consiglio comunale esercita le podestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di sussidarietà.
8. Il consiglio comunale esercita le competenze deliberative previste dallart. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in ogni modo allo stesso attribuite da disposizione di legge, anche successive.
Articolo 10
Sessioni e convocazione.
1. Lattività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e nei casi durgenza, secondo i modi previsti dal regolamento del consiglio. Le sessioni ordinarie, intese come spazio temporale in cui possono tenersi più sedute, possono svolgersi nel periodo di primavera ed autunno.
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso deccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
3. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
5. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi, in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. Lelenco degli argomenti da trattare, deve essere affisso nellalbo pretorio entro il giorno successivo alla convocazione, e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno ventiquattro ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, è indetta dal Sindaco neo eletto entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
11. Quando la proma convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunato il numero dei presenti pari alla metà più uno del numero die consiglieri assegnati al comune, alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno cinque consiglieri.
Articolo 11
Linee programmatiche di mandato.
1. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti che dovranno individuare anche le risorse necessarie, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Articolo 12
Commissioni.
1. In seno al consiglio comunale possono essere istituite, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte di norma da consiglieri comunali, garantendo la presenza delle minoranze.
2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia, ove costituite, spettano ad un consigliere di minoranza ai sensi dellart. 44 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni saranno disciplinate con apposito regolamento.
4. La deliberazione distituzione dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
Articolo 13
Consiglieri.
1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione e la sostituzione dei consiglieri sono disciplinati dalla legge; essi entrano incarica dallatto di proclamazione degli eletti e rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nella proclamazione degli eletti a tale carica, ha ottenuto il maggiore numero di preferenze con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano detà.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Articolo 14
Diritti e doveri dei consiglieri.
1. I consiglieri hanno diritto a presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Articolo 15
Gruppi consiliari.
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale, dandone tempestiva comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente allindicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nel candidato sindaco non eletto e nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono eletti purché tali gruppi risultino composti dalmeno n. 03 (tre) membri.
3. E istituita presso il comune di Grignasco la conferenza dei capigruppo per rispondere alle finalità generali dellart. 14, comma 3 del presente statuto, nonché dellart. 39, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
CAPO III
Il Sindaco
Articolo 16
Sindaco.
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione di carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua elezione.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, sono assegnate, in caso di emergenze sanitarie o digiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti.
7. Al sindaco oltre alle competenzze di legge, sono inoltre assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse al suo ufficio.
Articolo 17
Attribuzioni di amministrazione.
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del comune nonché lattività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart.8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
d) adotta le ordinanze con tingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo dallapposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di direzione e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, con le procedure previste dal regolamento..
Articolo 18
Attribuzioni di vigilanza.
1. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Articolo 19
Attribuzioni di organizzazione.
1. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quanto la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri su argomenti di competenza consigliare;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Articolo 20
Vicesindaco.
1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Articolo 21
Mozioni di sfiducia.
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, ed è messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre i 30 (trenta) dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 22
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio comunale diventano irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. Limpedimento permanente del sindaco è accertato da una commissione di n.03 (tre) persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento è attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa.
CAPO IV
La Giunta comunale
Articolo 23
Giunta comunale.
1. La giunta collabora col sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e dimpulso verso il consiglio ed impronta la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. Atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco del segretario comunale o dei funzionari. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Articolo 24
Composizione.
1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiori a 06 (sei), di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono essere tuttavia nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.
Articolo 25
Nomina.
1. La giunta, tra cui il vicesindaco, è nominata dal sindaco che, con proprio decreto, ne deve dare comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 30 (trenta) giorni gli stessi assessori, compresi quelli eventualmente dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Articolo 26
Funzionamento della giunta.
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. La convocazione può anche essere orale.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Articolo 27
Competenze.
1. La giunta, organo di governo del comune, collabora con il sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al Segretario comunale, al direttore generale, se nominato, o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Non può delegare ai propri componenti le sue competenze.
3. La giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva, i programmi, i progetti e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) propone le tariffe e/o contribuzioni a carico degli utenti, nonché listituzione di tributi ed entrate proprie comunali;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e le pubbliche selezioni, su proposta del responsabile del servizio e/o ufficio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti, associazioni e/o persone fisiche;
h) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni non riferiti a beni immobili;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) autorizza il presidente della delegazione trattante della parte pubblica alla sottoscrizione della contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il direttore generale, o, se non nominato, il segretario comunale;
o) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
p) approva il PEG - PRO su proposta del direttore generale, o, se non nominato, del segretario comunale.
Articolo 28
Cessazione dei singoli componenti la Giunta.
1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al sindaco, il quale nel prenderne atto provvede, con proprio decreto, alla sostituzione. Le dimissioni devono essere presentate alla segreteria comunale perché sia disposto il protocollo. Le dimissioni presentate anche oralmente, o dichiarate a verbale nel corso della seduta di giunta o consiglio comunale, decorrono dalla data della seduta. Per i modi di nomina del sostituto si osservano le modalità per la nomina della giunta.
3. Il sindaco con proprio decreto debitamente motivato può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Il decreto di revoca deve essere notificato allinteressato entro 3 (tre) giorni a cura del sindaco. Alla surroga degli assessori revocati si procede a cura del sindaco con le stesse modalità per la nomina della giunta.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. La decadenza é pronunciata con decreto del sindaco nei modi previsti dalla legge. Il decreto di decadenza deve essere notificato allinteressato entro 3 (tre) giorni a cura del sindaco. Alla surroga degli assessori dichiarati decaduti si procede a cura del sindaco con le stesse modalità per la nomina della giunta.
TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Articolo 29
Partecipazione popolare.
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale sono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Articolo 30
Associazionismo.
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussudiarietà.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Articolo 31
Diritti delle associazioni.
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati non sensibili di cui è in possesso lAmministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dellente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte che incidono sullattività delle associazioni devono essere precedute dalla comunicazione alle stesse.
3. i pareri devono pervenire al comune nei termini stabiliti dalla richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 (trenta) giorni.
Articolo 32
Contributi alle associazioni.
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività amministrativa e sociale.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato locale e/o riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale, lerogazione di eventuali contributi e le modalità della collaborazione saranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dellente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Articolo 33
Volontariato.
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
CAPO III
Modalità di partecipazione
Articolo 34
Consultazioni.
1. Lamministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Articolo 35
Petizioni.
1. Chiunque, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comunale o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione con lindicazione del nome, cognome ed indirizzo dei firmatari.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro n.10 (dieci) giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Il contenuto della decisione che deve essere assunta entra 30 (trenta) giorni da parte dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, comunicato ad un referente individuato nella petizione stessa.
Articolo 36
Proposte.
1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a n. 500 (cinquecento) avanzi al sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al referente della proposta.
Articolo 37
Referendum propositivi.
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 50% (cinquantapercento) degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che siano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe e/o contribuzioni, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla podestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, pianta organica del personale e relative variazioni;
e) designazione e nomina di rappresentanti.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Non sono ammesse richieste di referendum in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
9. Non si procede agli adempimenti dei commi precedenti se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Articolo 38
Accesso agli atti.
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, per la difesa di interessi giuridicamente tutelati.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta scritta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge o regolamenti che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Articolo 39
Diritto di informazione.
1. Tutti gli atti dellamministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie del paese.
3. Laffissione è curata dal segretario comunale, o altro responsabile del servizio, che si avvale del messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere direttamente comunicati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Articolo 40
Istanze.
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allistanza deve essere motivata e fornita entro 30 (trenta) giorni dallarrivo.
CAPO IV
Difensore civico
Articolo 41
Nomina.
1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Novara, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura allamministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso di uno dei diplomi di laurea seguenti: scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti ai sensi di legge.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del comune gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allamministrazione comunale;
e) che sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale, e se nominato, il direttore generale.
Articolo 42
Decadenza.
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lamministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima dei termini della scadenza naturale dellincarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
Articolo 43
Funzioni.
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire losservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui: egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
Articolo 44
Facoltà e prerogative.
1. Lufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dellamministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nellesercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dellamministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto dufficio, salvo la non attinenza rispetto alla richiesta.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare lorgano competente a adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E facoltà del difensore civico, quale garante dellimparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.
Articolo 45
Relazione annuale.
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allattività svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattività amministrativa e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa allalbo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione al consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa lopportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi e questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
Articolo 46
Indennità di funzione.
1. Al difensore civico è corrisposta unindennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.
CAPO V
Procedimento amministrativo
Articolo 47
Diritto di intervento nei procedimenti.
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo giuridicamente tutelato coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Lamministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato a adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Articolo 48
Procedimenti ad istanza di parte.
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dallamministrazione che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o lamministratore devono sentire linteressato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni.
4. Nel caso latto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allamministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 49
Procedimenti a impulso di ufficio.
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi giuridicamente tutelati che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 (quindici) giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per lelevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dellart. 38 dello statuto.
Articolo 50
Determinazione del contenuto dellatto.
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellamministrazione.
TITOLO IV
Attività amministrativa
CAPO I
ATTIVITAAMMINISTRATIVA
Articolo 51
Obiettivi dellattività amministrativa.
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, defficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Articolo 52
Servizi pubblici comunali.
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Articolo 53
Forme di gestione dei servizi pubblici.
1. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma di legg.
g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali siano o meno a maggioranza pubblica.
Articolo 54
Aziende speciali.
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Articolo 55
Struttura delle aziende speciali.
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti e che non ricoprano cariche elettive pubbliche.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. n. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal consiglio comunale.
Articolo 56
Istituzioni.
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Articolo 57
Società per azioni o a responsabilità limitata.
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Chi ricopre cariche elettive pubbliche non può essere nominato nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Articolo 58
Convenzioni.
1. Il consiglio comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 59
Consorzi.
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allart.38, 2° comma del presente statuto.
4. Il sindaco, o suo delegato, fa parte allassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Articolo 60
Accordi di programma.
1. Il sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate è definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
Articolo 61
Principi strutturali e organizzativi.
1. Lamministrazione del comune si esplicita mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Articolo 62
Organizzazione degli uffici e del personale.
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale o direttore generale se nominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Articolo 63
Regolamento degli uffici e dei servizi.
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, segreteario comunale, il direttore generale, se nominato e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come podestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore se nominato e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff settoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Articolo 64
Diritti e doveri dei dipendenti.
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale o il segretario comunale se non nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dellente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi uffici e servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore generale o il segretario comunale se non nominato e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, dei permessi di costruzione e alla pronuncia delle ordinanze di natura non con tingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO II
Personale direttivo
Articolo 65
Direttore generale.
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Articolo 66
Compiti del direttore generale.
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave violazione ai doveri dufficio.
4. Nel caso non sia stata stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
Articolo 67
Funzioni del direttore generale.
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili degli uffici e dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curate dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Articolo 68
Responsabili degli uffici e dei servizi.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi nominati dal sindaco, sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
Articolo 69
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart.50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore, se nominato;
j) forniscono al direttore, se nominato o al segretario comunale, nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) assumono gli atti di amministrazione e gestione del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore, o dal segretario se non nominato, e dal sindaco;
l) rispondono in via esclusiva in relazione agli obbiettivi del comune, nei confronti del direttore generale se nominato, o del segretario, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare ove permesso dalla vigente normativa, le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Articolo 70
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.
1. Nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, previa delibera della giunta comunale possono essere conferiti, al di fuori della dotazione organica, incarichi con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può essere assegnato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Articolo 71
Collaborazioni esterne.
1. E possibile prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Articolo 72
Ufficio di indirizzo e di controllo.
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart.45 del D.Lgs. n.504/92 e s.m.i..
CAPO III
Il Segretario comunale
Articolo 73
Segretario comunale.
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionale dellufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria.
4. Il segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Articolo 74
Funzioni del Segretario comunale.
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne cura i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina lattività, salvo la nomina del direttore generale, ed inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse del comune;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
d) esercita le funzioni di direttore generale conferite dal sindaco.
2. Il segretario comunale inoltre può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne al comune, e con autorizzazione del sindaco, a quelle esterne.
3. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum comunali e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
CAPO IV
La responsabilità
Articolo 75
Responsabilità verso il Comune.
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il direttore generale se nominato, i responsabili degli uffici e dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale, al direttore generale se nominato o ad un responsabile degli uffici o dei servizi, la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Articolo 76
Responsabilità verso terzi.
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore se nominato, e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal segretario, dal direttore se nominato, o dal dipendente, sì rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del segretario, del direttore se nominato, o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore, il segretario, il direttore se nominato, o il dipendente, siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio voto contrario.
Articolo 77
Responsabilità dei contabili.
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V
Finanza e contabilità
Articolo 78
Ordinamento.
1. Lordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Articolo 79
Attività finanziaria del Comune.
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da tributi ed entrate proprie, addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e regionali riferibili al proprio territorio, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione dellorgano competente, tributi, entrate proprie e tariffe.
4. Il comune applica i tributi tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Articolo 80
Amministrazione dei beni comunali.
1. Il sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni istituzionali o sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dallorgano competente.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti, da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate o nellestinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio, nella realizzazione di opere pubbliche.
Articolo 81
Bilancio comunale.
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalle leggi dello Stato e dal regolamento, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Articolo 82
Rendiconto della gestione.
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.
Articolo 83
Attività contrattuale.
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Articolo 84
Revisore dei conti.
1. Il consiglio comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni.
Articolo 85
Tesoreria.
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione al comune entro 5 (cinque) giorni lavorativi;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Articolo 86
Controllo economico della gestione.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio, agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, è rimesso allassessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.
TITOLO VI
Disposizioni diverse
Articolo 87
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.
1. Il comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Articolo 88
Pareri obbligatori.
1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart.16, commi 1-4 della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i...
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 (quarantacinque) giorni, il comune può prescindere dal parere.
Articolo 89
Entrata in vigore del nuovo statuto.
1. Con lentrata in vigore del presente Statuto, approvato in esecuzione allart. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., è abrogato il vigente statuto approvato con deliberazione consiliare n. 25 in data 24.06.1998.