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Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n. 58-5344

L.R. 33/2001 art. 2, comma 5. Individuazione delle figure professionale turistiche

A relazione dell’Assessore Racchelli

Vista la legge regionale 26.11.2001 n. 33 “Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e della legge regionale 29 settembre 1994 n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)”, che disciplina in Piemonte le attività professionali di servizio al turista;

visto il comma 5 dell’art. 2 della succitata L.R. 33/2001, che demanda alla Giunta regionale l’individuazione, a seguito di un’indagine di rilevazione dell’esigenza di specifiche professionalità nell’ambito dei programmi di sviluppo turistico, delle figure professionali soggette alla disciplina della legge stessa, previo parere della competente Commissione consiliare;

visto il comma 3 dell’articolo 5 della stessa L.R. 33/2001 il quale dispone che le figure professionali di guida ed accompagnatore turistico, così come sono state individuate dalla legge regionale 18.7.1989 n. 41, siano ricomprese di diritto nel provvedimento con il quale la Giunta regionale individua le figure professionali;

visto l’articolo 3, commi 3 e 4 e l’articolo 12, che nominano, nell’ambito del disposto normativo, le figure professionali di guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico, istruttore nautico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico, compiendo, di fatto, un implicito riconoscimento delle figure stesse;

considerata la necessità di garantire una continuità nel settore delle professioni turistiche, disciplinate da apposita normativa regionale sin dal 1989, in quanto sono attualmente in fase di svolgimento dei corsi di formazione alle succitate professioni, e nel contempo sono in corso di istruttoria istanze di riconoscimento di altri corsi, presentate ai sensi della precedente legge regionale 41/89;

ritenuto pertanto di procedere all’individuazione, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della summenzionata L.R. 33/2001 del seguente primo elenco di figure professionali turistiche, la cui esigenza nell’ambito dei programmi di sviluppo turistico è indubbia, in quanto si tratta di figure consolidate, operanti in Piemonte da oltre un decennio, ed inoltre individuate implicitamente dal legislatore nel momento in cui, nel contesto della L.R. 33/2001, pone delle norme specifiche per quelle figure stesse:

* E’ guida turistica, chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica ha valenza provinciale.

* E’ accompagnatore turistico o corriere, chi per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.

* E’ istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche. La professione di istruttore nautico si articola in specialità individuate dalla Giunta regionale.

* E’ animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

* E’ accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche.

* E’ accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo.

Dato atto che il suddetto elenco potrà essere integrato con successivi provvedimenti adottati ai sensi del succitato comma 5 dell’art. 2 della L.R. 33/2001;

visto altresì il parere favorevole espresso a maggioranza dalla III° Commissione consiliare nella seduta del 18 febbraio 2002;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, l’individuazione, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della summenzionata L.R. 33/2001, del seguente primo elenco di figure professionali turistiche. Tale elenco potrà essere integrato con successivi provvedimenti deliberativi.

* E’ guida turistica, chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica ha valenza provinciale.

* E’ accompagnatore turistico o corriere, chi per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.

* E’ istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche. La professione di istruttore nautico si articola in specialità individuate dalla Giunta regionale.

* E’ animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

* E’ accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche.

* E’ accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo.

(omissis)