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Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n. 49-5336

Modifica non sostanziale dell’Accordo di Programma per la realizzazione di un “Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca”. Approvazione ai sensi dell’art.14 dell’Accordo

A relazione dell’Assessore Racchelli

Premesso che:

la Regione Piemonte, al fine di contribuire al rilancio del sistema economico montano e alla sua competitività nel mercato turistico, ha sottoscritto, in attuazione della D.G.R. n. 85-4455 del 12/11/01, il 15.11.2001, ai sensi dell’art.34 del D.lgs.18.8.2000, n.267, un Accordo di Programma con la Provincia del Verbano Cusio Ossola, la Comunità Montana Monte Rosa e il Comune di Macugnaga, finalizzato alla realizzazione di un “Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca”;

nel corso dell’attuazione dell’Accordo di programma il Comune di Macugnaga - promotore e titolare dell’Accordo - ha evidenziato la necessità di aggiornare i costi relativi agli interventi classificati A1 (Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro (2°tronco) - opere elettromeccaniche-) e A2 (Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro - opere civili e scale mobili) applicando le relative aliquote IVA, non considerate ai fini degli oneri a carico dei soggetti firmatari dell’Accordo, in quanto recuperabili attraverso la successiva gestione degli impianti;

in particolare risulta prioritario aggiornare il costo dell’intervento A1 (IVA pari a Lire 398.000.000. sull’importo netto di Lire 3.465.000.000. indicato nell’Accordo, per un totale di Lire 3.863.000.000. equivalente a Euro 1.995.070,00=), il primo ad essere realizzato secondo il cronoprogramma dell’Accordo (1^ Fase - estate 2002 -) mentre l’intervento A2 è previsto per l’estate 2003;

il Comune di Macugnaga ha pertanto formulato l’ipotesi, al fine di garantire la copertura finanziaria dell’IVA in fase di approvazione e di attuazione del progetto A1, di utilizzare provvisoriamente la somma necessaria attingendola dall’intervento A2, somma che sarà nuovamente disponibile al momento dell’avvio di quest’ultimo in quanto, a quell’epoca, sarà già stata recuperata l’IVA relativa all’intervento A1 oramai realizzato e in funzione mentre, per quanto concerne la copertura finanziaria dell’IVA dell’intervento A2, si provvederà successivamente all’aggiornamento del costo in relazione alle economie che si realizzeranno nel corso dell’attuazione dell’intervento A1 (ribasso d’asta, ecc.);

l’art.14 dell’Accordo di programma prevede che nei casi di modifiche non sostanziali proposte dalle parti queste siano sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, le sottoponga a sua volta all’approvazione degli enti sottoscrittori.

In relazione alla proposta di modifica proposta dal Comune di Macugnaga di cui sopra, il Collegio di Vigilanza, nella sua seduta dell’8 gennaio 2002, ha ritenuto:

- che l’aggiornamento proposto all’Accordo di programma non modifica il quadro finanziario in termini di impegni complessivamente assunti dai soggetti partecipanti allo stesso, né incide sui contenuti dell’Accordo in termini di numero, tipo e tempi di realizzazione degli interventi previsti;

- che, alla luce di quanto sopra, la modifica proposta all’Accordo di programma è da ritenersi non sostanziale e pertanto, ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo, la stessa sia sottoposta all’approvazione degli Enti sottoscrittori;

preso atto di tutto quanto fin qui esposto,

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di dare atto, in relazione a quanto descritto in premessa, che la modifica proposta dal Comune di Macugnaga promotore e titolare dell’Accordo di programma per l’attuazione di un “Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca”, sottoscritto il 15/11/2001 tra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, la Comunità Montana Monte Rosa e il Comune di Macugnaga, è stata ritenuta dal Collegio di vigilanza, ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo stesso, non sostanziale in quanto non varia il quadro finanziario in termini di impegni complessivamente assunti dai soggetti partecipanti, né incide sui contenuti dell’Accordo in termini di numero, tipo e tempi di realizzazione degli interventi previsti;

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e alla luce di quanto sopra, la modifica non sostanziale all’Accordo di programma in oggetto, ai sensi dell’art. 14 dello stesso Accordo.

(omissis)