Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n. 27-5314

Interpretazione autentica clausola in materia di trasferte contenuta nello schema di contratto tra amministrazione regionale e direttori, approvata con deliberazione n. 31-4923 del 28.12.2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- la clausola contrattuale approvata con deliberazione della Giunta regionale 31-4923 del 28.12.2001, a parziale modifica dello schema contrattuale in essere tra Amministrazione regionale e direttori regionali, a suo tempo approvato con deliberazione n. 25-23494 del 22.12.1997, circa il trattamento di trasferta, deve essere così interpretata:

“In caso di trasferte, ai direttori regionali compete il trattamento previsto per i dirigenti generali dello Stato e specificatamente:

a) Trasferte all’interno del territorio nazionale.

Il trattamento è quello previsto dalla L. 18.12.1973 n. 836 art. 1, integrata dal D.P.R. 16.1.1978 n. 513 e dalla L. 26.7.78 n. 417; l’indennità spettante è stabilita nella tabella A, n. 2, aggiornata dal D.M. 11.4.1985, lett. a), pari a L. 46.700 giornaliere (Euro 24,12) e L. 1.946 orarie (Euro 1,01).

Ai sensi del D.P.R. 23.8.1988 n. 395 art. 5, esteso ai dirigenti dello Stato con L. 28.2.1990 n. 37, oltre le otto ore di trasferta competono le spese per pasti; in tal caso, ai sensi dell’art. 14 della L. 9.3.1989 n. 88, l’indennità è ridotta al 30 %.

La misura del rimborso pasti è stata stabilita con D.P.C.M. 15.2.1995 nella misura di L. 59.150 per un pasto (Euro 30,55) e L. 118.300 per due pasti (Euro 61,10).

Ai sensi del D.P.C.M. 16.3.1990, spetta il rimborso di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).

Viene esteso ai direttori il rimborso forfettario delle spese per pasti, previsto dall’art. 35 del C.C.N.L. 23.12.1999 per il personale dirigenziale, nonché il rimborso delle spese per trasporti urbani, taxi e parcheggi secondo le modalità previste per i dirigenti regionali contrattualizzati nella relativa disciplina di dettaglio approvata con determinazione 14.12.2000 n. 339.

b) Trasferte all’estero.

La normativa applicabile è quella di cui al R.D. 3.6.1926 n. 941, nonché alla L. 18.12.1973 n. 836.

L’indennità di trasferta è stabilita paese per paese ai sensi del D.P.R. 31.3.1971 n. 286 art. 1, nella misura prevista dal D.M. 27.8.1998 art. 1, integrato con D.M. 30.8.1999, con riferimento alle tariffe del gruppo C.

L’indennità è comprensiva delle spese per i pasti.

Nel caso in cui il direttore richieda il rimborso delle spese di albergo, ai sensi dell’art. 2 della L. 26.7.1978 n. 417 l’indennità è ridotta di un terzo.

Anche per le trasferte all’estero, per gli aspetti non previsti, si applica la disciplina di dettaglio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali contrattualizzati".

(omissis)