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Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002

Codice 25.9
D.D. 30 novembre 2001, n. 1781

R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia Idraulica. Ditta: Cave Spadea & C. S.r.l. e Sempione Scavi snc. Lavori di asportazione materiale litoide per il ripristino della piena funzionalità della briglia selettiva sul torrente Isomo in Comune di Montecrestese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli riguardi idraulici, le Ditte Cave Spadea & C. S.r.l. con sede in Crevoladossola e Sempione Scavi snc con sede in Crevoladossola ad eseguire i lavori di asportazione di materiale litoide del torrente Isorno per il ripristino delle sezioni di deflusso e per liberare le finestre della briglia selettiva in Comune di Montecrestese comportanti un’asportazione di mc. 9002,80 di materiale inerte, alle condizioni sottoelencate e secondo quanto previsto nel progetto allegato all’istanza:

Art. 1

l’autorizzazione ad asportare il materiale inerte sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. del 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

La zona di estrazione indicata nei grafici allegati all’istanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese delle Ditte titolari.

Art. 2

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.

Viene comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni, nonchè a tutela del patrimonio ittico, di estrarre materiale nelle zone di frega dei pesci ed inquinare le acque.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici le Ditte hanno l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed all’Autorità di P.S..

Art. 3

L’autorizzazione avrà la durata di gg. 90 lavorativi decorrenti dalla data che i Concessionari avranno formalmente comunicato, almeno 15 gg. prima, a questo Settore, ma sarà tuttavia facoltà dell’Amministrazione di sospenderla, modificarla od anche revocarla in qualsiasi momento a suo libero ed esclusivo giudizio senza che il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indirizzo o compenso.

Eventuali sospensioni dell’estrazione dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio concedente.

Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque l’Ufficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.

Art. 4

L’autorizzazione è valida per l’estrazione del solo quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida l’autorizzazione.

Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, i concessionari, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovranno provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.

Art. 5

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emandate in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.

I concessionari sono pertanto responsabili di qualsiasi danno che potesse derivare all’Amministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati e degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.

Art. 6

I concessionari, dovranno all’atto dell’esecuzione, avere con se, l’autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed i concessionari denunciati all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio è autorizzata l’estrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per l’osservanza delle norme contenute nella concessione, a norma dell’art. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).

Art. 7

L’asportazione del materiale litoide dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità.

Si elencano di seguito i mezzi d’opera che potranno essere impiegati:

1. Escavatore Hitachi 330

2. Pala gommata Caterpillar

3. Autocarro targato NO 448627

4. Autocarro targato NO 448628

5. Autocarro targato BH 022 CT

6. Autocarro targato AW 038 KZ

7. Autocarro targato NO 771632

8. Autocarro targato NO 771633

9. Autocarro targato NO 760008.

Art. 8

Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando i soggetti autorizzati unici responsabili dei danni eventualmente cagionati.

Art. 9

E’ vietato alle Ditte concessionarie, nel modo più assoluto, il carico di sabbia o ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

Art. 10

Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito le Ditte devono sospendere i relativi lavori, dandone immediatamente comunicazione scritta a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

I controlli del caso vengono eseguiti in contradditorio e le Ditte devono mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.

Qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, le Ditte, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sono ritenute al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, le Ditte devono fornire, a proprie spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere, iuris et de iure, revocata senza alcun diritto per le Ditte a compenso, rimborso e indennizzo.

Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta delle Ditte interessate, dopo la constatazione della regolarità dell’esecuzione dei lavori.

Art. 11

Al Geom. Claudio Angelo Perletti, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, viene attribuito l’incarico di verificare puntualmente:

1. l’esatta corrispondenza dei lavori in argomento, rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetto allegati all’istanza;

2. la stretta osservanza, delle autorizzande Ditte, a tutti i disposti previsti nella presente determinazione autorizzativi.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi il Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole