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Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002

Codice 25.3
D.D. 29 novembre 2001, n. 1760

Autorizzazione idraulica n. 36661, all’attraversamento con tubazione fognaria staffata al ponte della S.P. 8, e alla realizzazione di un manufatto di scarico, proveniente dal pozzetto sfioratore, nel Rio Vaccaro, in Comune di Givoletto. Ditta: Comune di Givoletto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina,

nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Givoletto, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dei manufatti, nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione del manufatto di sbocco del previsto scarico, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt 1.00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

5. i massi costituenti il manufatto di sbocco e la pavimentazione antierosiva di fondo alveo non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta struttura mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera