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Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002

Codice 25.4
D.D. 28 novembre 2001, n. 1752

Ditta: Comune di Stazzano. Autorizzazione idraulica (PI n. 468) per la modifica alle distanze indicate nel Regio Decreto n. 523/1904, art. 96, lettera f per quanto attiene un tratto del Rio Sereigo in loc. S. Bernardino, nel concentrico del Comune di Stazzano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Comune di Stazzano (P.za Risorgimento 6), la modifica alla distanza minima residuale a cui porre fabbricati e manufatti dai corsi d’acqua prevista dal RD 523/1904 art. 96 lettera f. subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- la modifica alla distanza minima di fabbricati e manufatti dalle sponde del corso d’acqua rio Sereigo, ai sensi dell’art. 96, lett. f del R.D. 523/1904, è applicabile esclusivamente per il tratto compreso fra le sezioni 260 e 200 (esteso a valle di questa fino all’attuale edificio esistente), in sponda sinistra idrografica, indicate nella relazione idrogeologica-idraulica quale allegato alla variante al P.R.G., mantenendo l’allineamento attuale dell’edificio sopra richiamato;

- in ogni caso tale distanza non può essere inferiore a 4 m;

- l’area in destra del rio Sereigo, individuata sulle tavole di progetto di PRG come “D2", dovrà essere destinata congruentemente con la verifica idraulica effettuata ad Area Di Esondazione, da ritenersi quindi non edificabile;

- le nuove delimitazioni devono essere riportate sulle tavole del P.R.G. del Comune di Stazzano e richiamate nelle norme di attuazione le presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Forno Mauro