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Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002
Codice 25.3
D.D. 22 novembre 2001, n. 1712
Autorizzazione idraulica n. 73/2001 per il mantenimento di un muro di difesa spondale sinistra del Rio Marone in Cavour e suo consolidamento in corrispondenza dei civici numeri 1, 3 di Via Cottolengo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, i coproprietari del Condominio Le Betulle sopra elencati, domiciliati per la presente c/o Studio Tecnico Chiomio Boiero via Giolitti n. 70 in Cavour, al mantenimento / realizzazione delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati di rilievo / progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. lautorizzazione si riferisce esclusivamente al muro di difesa ed al relativo manufatto di consolidamento della fondazione, mentre non riguarda lesistente fabbricato utilizzato a box condominiali, sia in fregio alla sponda stessa, fabbricato che risulta insistere in fascia di rispetto fluviale in contravvenzione alle vigenti norme idrauliche e di P.R.G.C. (si rinvia al citato Verbale di P.I. 408/2000);
2. nessuna variazione delle opere realizzate / in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità globale dellopera di difesa spondale e del manufatto di consolidamento, nel corso dacqua in argomento, con particolare riguardo alla sottomurazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1.00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
7. in riferimento alla realizzazione della sottomurazione, la presente autorizzazione ha validità per un anno dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dellautorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
11. sono fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale per la realizzazione dellopera; con successivo atto verrà rilasciato leventuale provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle aree demaniali in questione;
13. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera