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Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 13-5251

Procedure di regolarizzazione dei vigneti impiantati in violazione delle norme vigenti, ai sensi dei Reg. CE 1493/99 e 1227/00; - integrazione D.G.R. n. 4-4665 del 30 novembre 2001 “criteri di regolarizzazione” e della D.G.R. n. 48-2240 del 12 febbraio 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di inserire nell’articolato della D.G.R. 4-4665 del 30.11.01 l’articolo 1 bis così costituito:

Per gli effetti dell’articolo 64 della L.448 del 21 dicembre 2001, tutti i vigneti impiantati prima del 1° settembre 1993 sono da considerarsi regolari. Pertanto al termine dell’iter istruttorio le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad emanare apposita determinazione che, per gli effetti dell’articolo 64 della L 448/2001, regolarizzi la superficie indicando quanto disposto all’articolo 5 del presente articolato.

Entro il 28 febbraio 2002 gli istanti potranno presentare presso le Amministrazioni competenti per territorio l’eventuale ulteriore documentazione probante la data di impianto del vigneto. E’ considerata documentazione probante quella indicata all’articolo 37 della D.G.R. 48-2240 del 12.2.01.

2) di inserire nell’articolato della suddetta D.G.R. 4-4665 l’articolo 10 “ criteri per la determinazione della sanzione”

Le sanzioni amministrative saranno stabilite dall’Amministrazione a cui compete l’istruttoria delle domande di regolarizzazione. La sanzione non potrà essere inferiore al valore di mercato dei diritti di reimpianto nella la zona interessata dal vigneto, maggiorato del 50%.

Qualora la sanzione non rientri nei limiti stabiliti dall’art. 38 della D.G.R. 48-2240 del 12/02/2001, ad essi dovrà essere ricondotta.

La determinazione della sanzione dovrà comunque tener conto della superficie abusivamente impiantata, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità di chi ha perpetrato l’illecito ed alle sue condizioni economiche, così come stabilito dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.

3) di modificare l’articolo 6 della D.G.R. 4-4665 sostituendo i termini temporali, 31 dicembre 2001 e 10 gennaio 2002, rispettivamente con 28 febbraio 2002 e 15 marzo 2002.

4) di inserire nell’articolato della D.G.R. 48-2240 del 12.2.01 l’articolo 36 bis che recita.

Per gli effetti dell’articolo 64 della L.448 del 21 dicembre 2001, tutti i vigneti impiantati prima del 1° settembre 1993 sono da considerarsi regolari.

Saranno pertanto regolarizzati secondo modalità stabilite con successiva Delibera di Giunta Regionale.

5) di modificare l’articolo 37 della D.G.R 48-2240 primo paragrafo sostituendo le parole “ di lire 750.000 (settecentocinquantamilalire; 387,34 euro) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata oggetto di regolarizzazione” con le parole “di 258,00 euro per ogni ettaro della superfice vitata”

6) di modificare l’articolo 38 della D.G.R 48-2240 laddove recita" - omissis, attraverso il pagamento delle sanzioni cosi stabilite dal D.Lgs n° 260 del 10 agosto 2000:" sostituendo il primo e secondo trattino nel seguente modo:

- da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta Regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale.

- da 2582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta Regionale.

(omissis)