“3. Criteri di priorità da applicare per la formulazione delle graduatorie

 

 

Trascorsi i termini per la presentazione delle domande e delle eventuali integrazioni le Amministrazioni Provinciali provvedono ad effettuare l’istruttoria ed a stilare una graduatoria, riferita alle singole unità vitate sulla base degli elementi riportati nella seguente tabella.

 

Verrà comunque data priorità in ordine decrescente:

- ai conduttori di unità vitate segnalate nel 1999.

- ai conduttori di unità vitate segnalate nel 2000.

 

 

punti

Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 80% e fino al 100%

50

                                                                                            al 60% e fino al 80%

45

                                                                                            al 40% e fino al 60%

40

                                                                                            al 30% e fino al 40%

35

                                                                                            al 10% e fino al 30%

30

                                                                                            al 8% e fino al 10%

25

                                                                                            al 5% e fino al 8%

23

                                                                                            al 2% e fino al 5%

20

Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata fino al 2%

18

Unità vitata con età inferiore o uguale 15 anni

15

Unità vitata con età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni

10

Unità vitata in zona di insediamento di flavescenza dorata

7

Beneficiario al di sotto dei 40 anni

5

Beneficiario coltivatore diretto (titolare del CD4)

4

 

I dati relativi al numero delle piante dovranno essere uguali a quelli riportati sulla modulistica prevista dalla nota della Direzione 12 - Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/08/1999 o dalla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000 o su eventuale altra modulistica predisposta dalle Province allo stesso scopo o sui verbali di accertamento relativi alle segnalazioni di cui alla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e dalla D.D. n. 70 del 03/07/2001.

 

L’età dell’unità vitata e del beneficiario si intendono riferite alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

 

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si dovrà fare riferimento alla superficie dell'unità vitata così come definita dalla DGR 48-2240 del 12/2/2001 [unità vitata: una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno)].

 

Il punteggio di ogni domanda sarà pari alla media ponderata (rispetto alle superfici) dei punteggi attribuiti alle diverse unità vitate in essa inserite.

 

Le domande andranno inserite in elenco, sulla base dei relativi punteggi, in ordine decrescente.

 

Per tutte le domande ammissibili a finanziamento, la Provincia adotta il provvedimento di approvazione della domanda (dandone comunicazione all’interessato) con il quale vengono determinati la spesa ammessa, il contributo massimo spettante ed il punteggio attribuito sulla base dei criteri riportati nella tabella sopra riportata.

 

Qualora l’entità delle risorse a disposizione delle diverse Province non sia sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili, la Regione potrà ridefinire la ripartizione finanziaria procedendo attraverso compensazioni tra Province con risorse in eccesso e Province con risorse in difetto in modo da utilizzare tutte le risorse disponibili.

 

Se anche attraverso queste operazioni non fosse possibile evadere tutte le richieste relative a pratiche ammissibili a finanziamento si provvederà ad inserire automaticamente le escluse nell’elenco del successivo anno di applicazione degli stanziamenti recati dall’art.129, comma 1, della legge 388/2000 per gli esercizi finanziari 2002 e 2003, attribuendo loro priorità rispetto ad eventuali nuove domande presentate.”