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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Legge regionale 25 maggio 2001, n. 11.

Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, al fine di prevenire i danni alla salute ed all’ambiente, interviene per assicurare l’eliminazione, mediante il trattamento termico, di animali morti in allevamento o abbandonati e di carni o parti di animali macellati non idonee al consumo alimentare umano ed animale.

Art. 2.

(Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione istituisce un consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale, di seguito denominato consorzio, regolato dalle norme del codice civile.

2. Aderiscono al consorzio gli allevatori piemontesi operanti in forma singola o associata. Possono altresì aderire gli operatori della filiera zootecnica ed industriale operanti in forma singola o associata.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con l’incarico di costituire il consorzio entro i successivi centottanta giorni e di svolgere le funzioni connesse fino all’insediamento degli organi.

4. Con la stessa deliberazione di cui al comma 3 è stabilito l’ammontare dell’emolumento da riconoscersi al Commissario e del rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le attività di segreteria.

Art. 3.

(Vincoli per la costituzione del consorzio)

1. Il consorzio è costituito sulla base dei seguenti vincoli:

a) i servizi resi agli allevatori residenti in Piemonte sono considerati prioritari sotto il profilo operativo e finanziario;

b) l’ammontare della quota di adesione annuale degli allevatori al consorzio è stabilita dalla Giunta regionale, anche in forma differenziata per gli allevamenti operanti nelle zone montane;

c) il consorzio opera mediante programmi annuali di attività, predisposti sulla base degli indirizzi previsti dalle istruzioni di cui all’articolo 7, da trasmettersi alla Giunta regionale per l’approvazione ed il loro finanziamento;

d) il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti di origine animale resi ad industrie alimentari o mangimistiche è stabilito dal consorzio a totale copertura delle spese sostenute;

e) il consorzio opera secondo le indicazioni della Giunta regionale in campo sanitario ed ambientale, tenendo conto delle esigenze legate ad emergenze alle quali deve essere accordata priorità.

2. Lo statuto del consorzio è approvato dalla Giunta regionale.

3. Il consorzio presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nel semestre precedente. Di tale relazione viene data informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.

Art. 4.

(Compiti e funzioni del consorzio)

1. Il consorzio, direttamente o mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:

a) assicura la raccolta, il deposito, il trattamento, il coincenerimento o l’incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari;

b) promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all’attività zootecnica.

2. Il consorzio, fatta salva la priorità di intervento per gli allevatori che operano sul territorio del Piemonte di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), può offrire servizi per lo smaltimento di rifiuti di origine animale ad enti pubblici e ad imprese che operano nel settore delle carni fresche e trasformate, anche operanti fuori Regione.

Art. 5.

(Finanziamenti)

1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Il contributo è concesso per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento degli organi del consorzio, in base alla spesa ammissibile ed alle misure percentuali determinate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 7 nei limiti degli importi decrescenti stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

3. La Regione provvede inoltre a concedere le seguenti agevolazioni:

a) un contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 7, entro il limite previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;

b) un contributo annuo a favore del consorzio pari al cinquanta per cento del premio di assicurazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);

c) contributi per l’eventuale adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie ad assicurare l’eliminazione dei rifiuti di origine animale, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 7.

4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l’ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio”), la Regione concede un’indennità integrativa rispetto a quella prevista dallo Stato ai sensi della l. 49/2001 ai soggetti che assicurano la distruzione, compreso l’eventuale stoccaggio, dei materiali e delle farine animali a rischio specifico BSE e ad alto rischio, prodotti nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001.

Art. 6.

(Contributi a favore dei Comuni)

1. I soggetti gestori degli impianti di trattamento di scarti animali ad alto rischio, basso rischio ed a rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) corrispondono al Comune sede dell’impianto un contributo annuo pari all’importo previsto dall’articolo 41, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti), per ogni chilogrammo di materiale trattato nell’impianto.

Art. 7.

(Istruzioni per l’applicazione della legge)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentite le competenti Commissioni consiliari, le istruzioni per l’applicazione, riguardanti, in particolare, le modalità di funzionamento e di articolazione del consorzio, le procedure e gli indirizzi per la redazione dei programmi annuali di attività del consorzio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), le modalità di erogazione degli incentivi, la tipologia ed i limiti delle spese ammissibili, le percentuali di contribuzione, le priorità degli interventi nonché gli aspetti operativi ed organizzativi.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno finanziario 2001 la spesa complessiva di lire 12.900.000.000.

2. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 15910, per lire 12.200.000.000, e del capitolo 27170, per lire 700.000.000, in termini di competenza e di cassa e mediante l’istituzione, nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2001, dei capitoli indicati nei successivi commi.

3. Per l’attuazione dell’articolo 5, comma 1, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione “Contributo alle spese di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività del consorzio per lo smaltimento o per il recupero dei rifiuti di origine animale” con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 1.000.000.000.

4. Per l’attuazione dell’articolo 5, comma 3, lettera a), è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione “Contributo a favore del consorzio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale per la parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti”, con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 5.000.000.000.

5. Per l’attuazione dell’articolo 5, comma 3, lettera b), è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione “Contributo a favore del consorzio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale per l’onere derivante dal costo del premio assicurativo dei soci allevatori contro le malattie del bestiame”, con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 5.000.000.000.

6. Per l’attuazione dell’articolo 5, comma 3, lettera c), è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione “Contributi per l’eventuale adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie ad assicurare l’eliminazione dei rifiuti di origine animale”, con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 700.000.000.

7. Per l’attuazione dell’articolo 5, comma 4, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione “Indennità integrativa per la distruzione, compreso l’eventuale stoccaggio dei materiali e delle farine animali a rischio specifico BSE e ad alto rischio”, con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 1.200.000.000.

8. La presente legge costituisce integrazione degli elenchi 4 e 5 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 ove viene aggiunta nella elencazione riferita all’Agricoltura la voce: “contributi al consorzio per lo smaltimento o il recupero di rifiuti di origine animale”.

Art. 9.

(Norme transitorie)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere dell’Unione europea sulla legge.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli indirizzi comunitari e nazionali, nonché dei principi di sussidiarietà e addizionalità delle risorse finanziarie.

Art. 10.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 maggio 2001

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 maggio 2001 (ndr)