Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 26 novembre 2001, n. 33.
Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Indice
CAPO I.
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 1.
Finalità
Art. 2.
Specializzazione e specialità.
Definizione delle figure professionali
Art. 3.
Abilitazione professionale
Art. 4.
Programmi dei corsi e degli esami
Art. 5.
Commissioni desame
Art. 6.
Aggiornamento professionale
Art. 7.
Elenchi professionali
Art. 8.
Esercizio delle professioni
Art. 9.
Limiti di applicazione della legge
Art. 10.
Organizzazione dei servizi turistici
Art. 11.
Tariffe professionali
Art. 12.
Ingresso gratuito
Art. 13.
Sanzioni amministrative
Art. 14.
Funzioni di vigilanza e controllo
CAPO II.
MODIFICHE ALLORDINAMENTODELLE PROFESSIONI DI MAESTRO
DI SCI E
DI GUIDA ALPINA
Art. 15.
Modifiche allordinamento della professione di maestro di sci
Art. 16.
Modifiche allordinamento della professione di guida alpina
CAPO III.
NORME TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art. 17.
Norma transitoria
Art. 18.
Abrogazione di norme.
Capo I.
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione disciplina le attività professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dellutente, la valorizzazione delle risorse turistiche e lo sviluppo delleconomia turistica, nel rispetto dellambiente.
Art. 2.
(Specializzazione e specialità. Definizione delle figure professionali)
1. In relazione alle caratteristiche tecniche, allevoluzione e alle esigenze del mercato, le figure professionali possono caratterizzarsi in specializzazioni o articolarsi in specialità.
2. Si intende per specializzazione larricchimento delle competenze professionali della figura di base mediante conoscenze aggiuntive concernenti una determinata area, o attrattiva, o tecnica o tipologia di utente.
3. Si intende per specialità larticolazione della figura professionale di base in figure professionali che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di attività, le tecniche e le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.
4. Le specializzazioni e le specialità professionali sono definite con deliberazioni della Giunta regionale.
5. Le figure professionali sono individuate a seguito di unindagine di rilevazione dellesigenza di specifiche professionalità nellambito di programmi di sviluppo turistico. Tali figure professionali sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 3.
(Abilitazione professionale)
1. Labilitazione allesercizio delle professioni relative alle figure di cui allarticolo 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.
2. I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale, e sono riconosciuti dalle Province.
3. I requisiti per lammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dellabilitazione di cui al comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fermo restando lobbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o più lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.
4. Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialità, e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate ai sensi dellarticolo 2, comma 5, la Provincia riconosce altresì, ai fini delliscrizione negli elenchi di cui allarticolo 7, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
5. Lammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale.
6. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali relative alle figure di cui allarticolo 2, comma 5, o equivalenti, conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri e intendono ottenere il riconoscimento dellabilitazione ai fini delliscrizione nellelenco di cui allarticolo 7 ne fanno richiesta alla Provincia, che verifica lequivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone lapplicazione di eventuali misure compensative per il riconoscimento dellabilitazione professionale e liscrizione nellelenco, consistenti nella frequenza di un corso di formazione integrativo, o nellespletamento di un periodo di tirocinio, o nelleffettuazione di una prova desame, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4.
(Programmi dei corsi e degli esami)
1. I programmi dei corsi di qualificazione e le modalità ed i criteri degli esami per laccertamento dellidoneità tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni previste dalla presente legge, nonché delle specializzazioni e specialità, sono approvati dalla Giunta regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 stabiliscono anche i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.
3. I corsi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure di cui alla l.r. 63/1995.
4. I corsi di aggiornamento hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.
5. I corsi di specializzazione hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le Province dove si svolgono effettivamente.
Art. 5.
(Commissioni desame)
1. Le commissioni desame sono nominate dalla Provincia.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilita la composizione delle commissioni desame per ciascuna delle professioni individuate, ai sensi dellarticolo 2, comma 5, dalla presente legge, garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie desame, di cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso e uno designato dallorganizzazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente.
3. Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora queste siano previste dal programma desame.
4. Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.
5. I compensi ai Presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposti ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dellarticolo 25 bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 Disciplina delle attività di formazione professionale, richiamato in vigore dallarticolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).
6. Ai componenti delle commissioni provinciali previste dallarticolo 8 della legge regionale n. 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) sono corrisposti i gettoni di presenza nella misura prevista dallarticolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali).
Art. 6.
(Aggiornamento professionale)
1. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attività e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. Il mancato conseguimento di tale attestato per oltre tre anni dalla scadenza di detto termine comporta la cancellazione dagli elenchi professionali di cui allarticolo 7.
2. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dellimpedimento.
Art. 7.
(Elenchi professionali)
1. Coloro che hanno conseguito labilitazione professionale di cui allarticolo 3 vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta dellinteressato. La cancellazione dagli elenchi è disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dellinteressato, ovvero per la mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori.
2. La Provincia cura la tenuta e laggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati allesercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la specializzazione o specialità, la località o il territorio di riferimento dellattività, le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento; negli elenchi viene altresì annotato se gli iscritti esercitano effettivamente lattività.
3. La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta liscrizione, labilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialità.
4. La Provincia provvede ad inviare periodicamente gli elenchi aggiornati alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza, e informazione turistica in Piemonte), ai fini di informazione ai turisti.
Art. 8.
(Esercizio delle professioni)
1. Lesercizio delle professioni di cui allarticolo 2, comma 5, è riservato a coloro che hanno conseguito labilitazione ai sensi dellarticolo 3 e sono iscritti negli elenchi professionali di cui allarticolo 7.
Art. 9.
(Limiti di applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;
b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero operino, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche;
c) alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.
2. E fatto divieto a coloro che svolgono, ai sensi del comma 1, le attività disciplinate dalla presente legge di fregiarsi dei titoli professionali di cui allarticolo 2, comma 5.
Art. 10.
(Organizzazione dei servizi turistici)
1. Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla presente legge, al fine di prestare in modo organizzato e strutturato i servizi turistici attinenti al proprio campo di competenza professionale, sono iscritti in elenchi tenuti ed aggiornati dalla Provincia.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli organismi costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano organico, strutture ed attrezzature adeguate in rapporto al tipo di attività che intendono svolgere.
3. La domanda per liscrizione nellelenco deve essere presentata alla Provincia e deve indicare: i servizi turistici prestati, lelenco dei soggetti professionali che fanno parte dellorganismo richiedente, la sede, le modalità di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale viene svolta lattività.
4. La Provincia rilascia agli organismi iscritti nellelenco un attestato di iscrizione.
Art. 11.
(Tariffe professionali)
1. Le tariffe praticate dai soggetti disciplinati dalla presente legge per le prestazioni dei servizi turistici di competenza sono liberamente definite dai soggetti stessi.
2. Per la definizione delle tariffe sono di norma prese come riferimento le tariffe annualmente indicate di concerto tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella Regione.
3. Le tariffe sono comunicate, a fini di informazione ai turisti, alle Agenzie di accoglienza e informazione turistica locali di cui al capo III della l.r. 75/1996.
Art. 12.
(Ingresso gratuito)
1. Le guide turistiche e gli accompagnatori naturalistici nellesercizio della propria attività professionale sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche di proprietà della Regione e degli enti locali, purché rientranti negli ambiti della propria competenza professionale.
Art. 13.
(Sanzioni amministrative)
1. Chi svolge le attività riservate alle figure professionali di cui allarticolo 2, comma 5, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (516 euro) a lire 5 milioni (2.582 euro).
2. Gli operatori del settore turistico che, per le attività di cui allarticolo 2, comma 5, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro).
3. Luso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui allarticolo 10 da parte di organismi che non ne sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro) da parte di ciascun componente dellorganismo.
4. Lapplicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (258 euro) a lire 2 milioni (1.032 euro).
5. Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (206 euro) a lire 2 milioni 500 mila (1.291 euro).
6. Laccertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 14.
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze dellautorità di Pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali di cui allarticolo 2, comma 5, sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.
Capo II.
MODIFICHE ALLORDINAMENTO
DELLE PROFESSIONI DI MAESTRO DI SCI E
DI GUIDA ALPINA
Art. 15.
(Modifiche allordinamento
della professione di maestro di sci)
1. Per lesercizio delle funzioni trasferite dallarticolo 83, comma 3, lettera d) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, le Comunità montane si avvalgono del Collegio regionale dei maestri di sci.
2 Dopo il comma 2 dellarticolo 3 della l.r. 50/1992, è aggiunto il seguente:
2 bis. Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta liscrizione allalbo.
3. Il comma 6 dellarticolo 5 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:
6. Il programma dei corsi e delle prove desame è determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).
4. Dopo il comma 7 dellarticolo 6 della l.r. 50/1992, è aggiunto il seguente:
7 bis. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. In ogni caso deve essere garantita la presenza della metà più uno degli esperti nelle materie culturali e della metà più uno dei maestri di sci esperti nella relativa specialità.
5. Il comma 2 dellarticolo 7 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:
2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo limpiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali FISI.
6. Il comma 3 dellarticolo 7 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:
3. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dellimpedimento; in questo caso la validità delliscrizione allalbo professionale è prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dellimpedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dallalbo professionale.
7. Al comma 5 dellarticolo 9 della l.r. 50/1992, sono aggiunte, in fine, le parole Nei confronti dei cittadini dellUnione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE).
8. Sono delegificate le norme regionali riguardanti i sotto elencati aspetti, che vengono disciplinati con atti amministrativi della Giunta regionale:
a) modalità per liscrizione alla professione, di cui allarticolo 4 della l.r. 50/1992;
b) procedure di accertamento dellabilitazione professionale di cui allarticolo 5, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 50/1992;
c) composizione e durata in carica della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui allarticolo 6 della l.r. 50/1992, garantendo la presenza di quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, nonché, per ciascuna specialità, da due a cinque maestri particolarmente esperti, di cui la maggioranza scelti tra maestri che rivestano la qualifica di istruttore nazionale della Federazione italiana sport invernali (FISI).
Art. 16.
(Modifiche allordinamento della professione di guida alpina)
1. Per lesercizio delle funzioni trasferite dallarticolo 83, comma 3, lettera e) della l.r. 44/2000, come modificata dalla l.r. 5/2001, le Comunità montane si avvalgono del Collegio regionale delle guide alpine.
2. Dopo il comma 8, dellarticolo 7 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) è aggiunto il seguente:
8 bis. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti..
3. Sono delegificate le norme regionali riguardanti la composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui allarticolo 7, commi 7 e 8 della l.r. 41/1994, che vengono disciplinate con atti amministrativi della Giunta regionale.
Capo III.
NORME TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art. 17.
(Norma transitoria)
1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali di cui allarticolo 7, coloro che erano già iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche di cui allarticolo 4 della legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche), previa conferma della volontà di rimanere iscritti nellelenco.
2. Fino allentrata in vigore dei provvedimenti amministrativi di cui agli articoli 4 e 5, i corsi di qualificazione e le relative prove di accertamento sono organizzati con riferimento ai programmi e alle modalità approvati dalla Giunta regionale ai sensi della l. r. 41/1989.
3. Le figure di guida e accompagnatore turistico, così come individuate dallarticolo 2 della l.r. 41/1989, sono ricomprese di diritto nella deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dellarticolo 2, comma 5.
Art. 18.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche);
b) legge regionale 29 settembre 1992, n. 44 (Ordinamento della professione di direttore dalbergo), come modificata dallarticolo 10, comma 1 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere).
2. Sono abrogate a decorrere dallentrata in vigore dei relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi rispettivamente degli articoli 15, comma 8, e 16 comma 3, le seguenti norme:
a) articolo 4, articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e articolo 6 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50;
b) articolo 7, commi 7 e 8 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 novembre 2001
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 dicembre 2001 (ndr)