Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 3 settembre 2001, n. 23
Interventi straordinari per fronteggiare lemergenza nel settore zootecnico causata dallencefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dellarticolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte con la presente legge si propone di assicurare la realizzazione di interventi straordinari diretti a fronteggiare lemergenza nel settore zootecnico causata dallencefalopatia spongiforme bovina (BSE), a completamento di quanto previsto dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per lammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
2. A tale fine, in considerazione della specificità produttiva delle aziende zootecniche piemontesi, caratterizzata da razze, categorie merceologiche e modalità di allevamento che conferiscono ai prodotti caratteristiche di elevata qualità non adeguatamente salvaguardate dal d.l. 1/2001, convertito dalla l. 49/2001, la Regione interviene a favore delle aziende zootecniche piemontesi in modo da assicurare loperatività delle stesse compromessa dal perdurare dellemergenza di cui al comma 1.
Art. 2.
(Interventi previsti)
1. Le misure previste sono destinate ad interventi per assicurare, in conformità allarticolo 87, comma 2, lettera b) del Trattato istitutivo della Comunità europea, lagibilità degli impianti di allevamento compromessa dallimprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare linterruzione dellattività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali.
2. A tale fine, nei limiti della dotazione finanziaria di cui allarticolo 5, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere, in forma forfettaria, per i capi di bovini maschi e di vacche di razze da carne con età superiore a 20 mesi, presenti in stalla per almeno 5 mesi sul territorio della regione a decorrere dal 1° gennaio 2001, risultanti iscritti allanagrafe zootecnica nazionale ed avendo a riferimento la consistenza di stalla esistente a tale data dichiarata dal produttore con autocertificazione.
Art. 3.
(Disposizioni attuative)
1. Lentità dellindennizzo è stabilita dalla Giunta regionale nella misura massima di lire 500 mila per capo.
2. Ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), lintervento viene attuato dalle Province secondo criteri, modalità e procedure stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 4.
(Modifiche al comma 4, dellarticolo 5, della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)
1. Al comma 4, dellarticolo 5, della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), sono aggiunte, in fine, le parole: ovvero entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale..
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata, per lanno 2001, la spesa complessiva di lire 9 miliardi.
2. Allonere relativo si fa fronte con listituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, in termini di competenza e di cassa, avente la seguente denominazione: Interventi per assicurare lagibilità degli impianti di allevamento compromessa dallemergenza nel settore zootecnico causata dallencefalopatia spongiforme bovina (BSE) e per evitare linterruzione dellattività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali.
3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione dei capitoli 15732 e 15733 per lire 2,5 miliardi di lire ciascuno e del capitolo 15910 per lire 4 miliardi di lire.
4. Lelenco 4 è integrato dalla seguente voce: Interventi per fronteggiare lemergenza nel settore zootecnico causa BSE..
Art. 6.
(Norma sospensiva)
1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dellUnione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 2001
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 settembre 2001 (ndr)