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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Legge regionale 11 aprile 2001, n. 8

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 “Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A.”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A.) come modificato dalla legge regionale 31 luglio 1986, n. 32, è sostituito dal seguente:

“Art. 5.

1. La Regione, mediante apposito provvedimento legislativo, potrà acquisire direttamente le aree necessarie per l’intera struttura intermodale di Orbassano e provvedere ai finanziamenti per l’urbanizzazione primaria, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1980 n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l’interscambio tra sistemi di trasporto).

2. La Regione, attraverso i propri competenti organi, è autorizzata a cedere alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A., a titolo oneroso, il diritto di superficie sulle aree, acquisite in esecuzione della l.r. 11/1980, su cui è previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura interportuale di Torino - Orbassano, da realizzare anche con non totale finanziamento pubblico.

3. La Regione è, altresì, autorizzata a cedere in proprietà alla S.I.TO. le altre aree, comprese nel progetto di cui all’articolo 13 della l.r. 11/1980 e nei progetti stralcio di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 8/1982 e provvedimenti integrativi) e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 70 per cento del totale delle aree dell’intero interporto: la cessione avverrà a titolo oneroso ed il corrispettivo a carico della S.I.TO. - che dovrà impegnarsi, all’atto dell’acquisizione, a garantirne una destinazione d’uso coerente con le funzioni dell’Interporto - sarà ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risulterà in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.

4. La S.I.TO. , intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi di legge, potrà acquistare, ove possibile, direttamente dagli espropriandi le aree di cui al comma 2, comprese nei progetti di cui alla l.r. 11/1980 e comunque non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore a quella consentita al comma 3.

5. La S.I.TO. , nelle ipotesi di acquisti diretti, sarà tenuta ad informare la Regione, inviando alla medesima notizie circa trattative e conclusioni degli acquisti e ciò al fine di permettere alla Regione medesima di addebitare alla S.I.TO. le somme come sopra definite, dedotte le spese di acquisizione delle aree.

6. La S.I.TO. , potrà cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del comma 5, nel rispetto degli impegni assunti al momento dell’acquisizione ed in conformità agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso idonee clausole contrattuali - la destinazione d’uso coerente con le funzioni interportuali.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 2001

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 aprile 2001 (ndr)