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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Legge regionale 14 novembre 2001, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette ‘Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardià).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art.1.

1. Il comma 25 dell’articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette ‘Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardià), è così sostituito:

“25. I membri designati dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni ambientaliste previsti nei Consigli direttivi di cui ai commi precedenti debbono essere residenti nei Comuni interessati alle aree protette, salvo motivate deroghe assunte con deliberazione delle Giunte provinciali competenti per territorio.”

Art.2.

1. L’articolo 14 bis della l.r. 12/1990 è abrogato.

Art.3.

1. All’articolo 17 della l.r. 12/1990, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

“8 bis. Negli Enti di gestione privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di direttore dell’Ente, così come previste dall’articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali), e dall’articolo 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale), sono assunte da un funzionario inquadrato nella categoria D, individuato dalla Giunta esecutiva.

8 ter. Il personale degli Enti di gestione delle Aree protette regionali può svolgere attività di protezione civile in occasione di eventi calamitosi, anche al di fuori del territorio gestito dall’ente stesso, su richiesta delle autorità preposte al coordinamento delle operazioni.”.

Art.4.

1. All’articolo 41, comma 1, della l.r. 12/1990 le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle parole: “31 marzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 novembre 2001

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 novembre 2001 (ndr)