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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 16 luglio 2001, n. 14.
Modifica dei confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione), nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui allarticolo 4.1.3 delle Norme di attuazione del Piano dArea approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 982-4328 dell8 marzo 1995 (Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po).
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le planimetrie in scala 1:25.000 denominate Santena-9, Torino Ovest-11, Avigliana-12, Chivasso-15, Verrua Savoia-16 e Casale-20, di cui allarticolo 2, comma 1 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione), modificata con legge regionale 13 aprile 1995, n. 65, sono sostituite con le planimetrie allegate alla presente legge, denominate Santena-9 bis, Torino Ovest-11 bis, Avigliana-12 bis, Chivasso-15 bis, Verrua Savoia-16 bis e Casale-20 bis, riportanti i nuovi confini del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po in territorio dei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo.
2. Il perimetro dello Schema grafico n. 11 di cui allarticolo 4.1.3 delle Norme di attuazione del Piano dArea del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 982-4328 dell8 marzo 1995 (Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po), è modificato così come previsto nella cartografia 11 bis allegata alla presente legge, fermo restando il contenuto dello stesso Schema grafico e della relativa Scheda progettuale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 luglio 2001
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF) A Planimetria Santena-9 bis (art. 1)
Allegato (fare riferimento al file PDF) B Planimetria Torino Ovest-11 bis (art. 1)
Allegato (fare riferimento al file PDF) C Planimetria Avigliana-12 bis (art. 1)
Allegato (fare riferimento al file PDF) D Planimetria Casale-20 bis (art. 1)
Allegato (fare riferimento al file PDF) E Planimetria Chivasso-15 bis (art. 1)
Allegato (fare riferimento al file PDF) F Planimetria Verrua Savoia-16 bis (art. 1)
Allegato (fare riferimento al file PDF) G Schema grafico 11 bis (art. 1 (1))
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 2001 (ndr)