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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Legge regionale 9 marzo 2001, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 ‘Status dei consiglieri e gruppi consiliarì) e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 2 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 (Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n.10 ‘Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionalì, 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni) le parole “ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale, per il costo chilometrico” sono sostituite dalle seguenti: “ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico”. Al termine dello stesso comma è aggiunta la seguente frase: “Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell’art. 19 legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti”.

2. Nel secondo comma dell’articolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dall’articolo 3 della l.r. 14/1994 le parole “come nel comma 1” sono sostituite da: “moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio ed il capoluogo della Regione”.

3. Nel terzo comma dell’articolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dall’articolo 3 della l.r. 14/1994, le parole “gli organismi istituzionali per le cui riunioni” sono sostituite dalle parole “le riunioni e le attività istituzionali per le quali”.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, stimati, per l’anno 2001, in lire 50 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 marzo 2001

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 marzo 2001 (ndr)