Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28.

Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art.1.

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, è così sostituito:

“1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all’Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.”.

Art.2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’articolo 45, dello Statuto della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 novembre 2001

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 novembre 2001 (ndr)