Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 novembre 2001, n. 14/R.
Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago dOrta, promulgato con D.P.G.R. n. 2906 del 1° luglio 1992.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il suo regolamento attuativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2906 del 1° luglio 1992;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40-4191 del 22 ottobre 2001
emana
il seguente regolamento
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE DISCIPLINANTE LA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE DEL LAGO DORTA, PROMULGATO CON IL D.P.G.R. N. 2906 DEL 1° LUGLIO 1992.
Art. 1.
1. Il comma 1 dellarticolo 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago dOrta, è sostituito dal seguente:
1. In deroga a quanto previsto dallarticolo 2, comma 4, nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona allesercizio della pesca alla traina.
Art. 2.
1. ll comma 2 dellarticolo 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago dOrta, è sostituito dal seguente:
2. In deroga a quanto previsto dallarticolo 2, comma 4, alle unità a motore è consentito lattraversamento della fascia lacuale di cui allarticolo 2, comma 4, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa) ad una velocità non superiore a 7 Km/h (4 nodi circa)..
Art. 3.
1. Il comma 3 dellarticolo 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago dOrta, è abrogato.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 14 novembre 2001
Enzo Ghigo
Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 novembre 2001 (ndr)