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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 23 aprile 2001, n. 9
Disposizioni fiscali per lacquisto delle benzine in territori regionali di confine.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza regionale con quella statale ed in coerenza con le disposizioni dellUnione europea in materia di aiuti concessi ai singoli consumatori per lacquisto delle benzine, con la presente legge detta le norme per concedere, anche in misura differente per singoli comuni in ragione inversamente proporzionale alla distanza dai confini nazionali con la Svizzera, un bonus fiscale a favore dei soggetti residenti nei comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola garantendo uguale trattamento anche nei comuni delle province limitrofe che si trovano ad uguale distanza, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui allarticolo 4, comma 1.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) con il termine beneficiari:
1) le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui allarticolo 4, comma 1, intestatarie di uno o più veicoli;
2) le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati allarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, che abbiano sede sul territorio dei medesimi comuni e siano intestatarie di uno o più veicoli;
b) con il termine veicoli, gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;
c) con il termine intestatario, il proprietario come risulta dal certificato di proprietà del veicolo.
Art. 3.
(Modalità di concessione del bonus fiscale)
1. Ai beneficiari viene concesso un rimborso per ogni litro di benzina acquistato, ed immesso contestualmente nel serbatoio del veicolo, presso gli impianti di distribuzione carburanti nellanno precedente la richiesta dellagevolazione, secondo i limiti e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Il rimborso è attribuito mediante la procedura del bonus fiscale. Il beneficiario utilizza il bonus fiscale in unica soluzione, prioritariamente per il pagamento della tassa automobilistica regionale alla prima scadenza successiva alla concessione dellagevolazione o, in subordine, in occasione del primo versamento delladdizionale regionale Imposte sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
3. Il bonus fiscale è concesso una sola volta allanno per veicolo.
4. Lacquisto della benzina, ai fini dellagevolazione, deve avvenire esclusivamente presso gli impianti di distribuzione carburanti siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale.
5. La concessione del bonus fiscale è subordinata al rispetto del principio comunitario del de minimis.
Art. 4.
(Disposizioni attuative della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da emanarsi entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, individua:
a) i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni di cui allarticolo 1;
b) le modalità di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera;
c) i limiti e i criteri per la concessione dellagevolazione;
d) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni.
2. La Giunta regionale è delegata ad adottare eventuali intese con altri Enti, locali e non, che possano collaborare per leffettiva realizzazione della legge anche a condizioni onerose.
Art. 5.
(Monitoraggio e coordinamento)
1. Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale, tramite lOsservatorio regionale per la rete carburanti, di cui allarticolo 18 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), provvede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei consumi delle benzine nei territori interessati.
2. Lapplicazione della presente legge viene sottoposta a monitoraggio da parte della Giunta regionale che presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare. E introdotto un periodo di sperimentazione di un anno al termine del quale la Giunta regionale adotterà eventuali modificazioni alle disposizioni attuative di cui allarticolo 4.
3. In ogni caso la Regione Piemonte assicura il necessario raccordo con i soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti di concessione del beneficio.
Art. 6.
(Sanzioni)
1. Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere lagevolazione prevista comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti, la revoca del bonus fiscale e, ove già utilizzato, la restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi legali e di mora, oltre il pagamento di una sanzione amministrativa pari a quattro volte limporto ottenuto.
2. Ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, che falsificano in tutto o in parte i dati relativi allerogazione delle benzine nei modelli a tal fine predisposti, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 2 milioni, in base alla continuazione o al ripetersi dellazione illecita.
Art. 7.
(Efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui allarticolo 4, comma 1.
2. Le medesime disposizioni non si applicano qualora il prezzo delle benzine praticato alla pompa non sia superiore a quello praticato nello Stato confinante.
3. A tale fine la Giunta regionale provvede alladeguamento dellentità del bonus fiscale in relazione allandamento dei prezzi praticati nello Stato confinante, rilevato secondo le disposizioni dellarticolo 5, comma 1.
Art. 8.
(Norma finanziaria)
1. Per lapplicazione della presente legge è autorizzata, per lanno finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, si provvede mediante istituzione di apposito capitolo di spesa denominato Oneri per la procedura di concessione del bonus fiscale con la dotazione di lire 500 milioni e mediante riduzione di pari importo del capitolo 15950.
3. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
Art. 9.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 aprile 2001
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 maggio 2001 (ndr)