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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2.

Esonero dall’applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e del tributo di cui all’articolo 41 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 “Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti” per lo smaltimento dei rifiuti alluvionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il tributo speciale a favore della Regione per il conferimento in discarica, di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché il contributo previsto a favore delle Province dall’articolo 41 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti), modificato dall’articolo 13 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39, per il conferimento nei diversi impianti di smaltimento, non si applica per il quarto trimestre 2000 limitatamente ai rifiuti prodotti a seguito degli eventi alluvionali registrati in Piemonte nei mesi di ottobre e novembre 2000 e dichiarati tali dai Comuni di provenienza.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 gennaio 2001

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 4 del 24 gennaio 2001 (ndr)