Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 6 agosto 2001, n. 19.
Istituzione dellagenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
INDICE
Capo I.
ISTITUZIONE, NATURA ED ORDINAMENTO DELLAGENZIA REGIONALE
PER LE STRADE
DEL PIEMONTE ( ARES PIEMONTE )
Art. 1.
Finalità
Art. 2.
Natura ed attività dell ARES Piemonte
Art. 3.
Competenze della Regione
Art. 4.
Funzioni dellARES Piemonte
Art. 5.
Organi dellARES Piemonte
Art. 6.
Direttore generale
Art. 7.
Comitato direttivo
Art. 8.
Procedure per lapprovazione dei progetti
Art. 9.
Collegio dei revisori
Art. 10.
Compiti del collegio dei revisori
Art. 11.
Organizzazione e statuto
Capo II.
RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI DELLARES PIEMONTE
Art. 12.
Consulenze e collaborazioni
Capo III.
DOTAZIONI DELL ARES PIEMONTE E NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 13.
Finanziamento
Art. 14.
Norme di contabilità
Art. 15.
Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale
Capo IV.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16.
Disposizioni transitorie
Art. 17.
Modifiche allarticolo 101 della l.r. 44/2000
Capo I.
ISTITUZIONE, NATURA ED ORDINAMENTO DELLAGENZIA REGIONALE
PER LE STRADE
DEL PIEMONTE ( ARES PIEMONTE )
Art. 1.
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione delle norme emanate con larticolo 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come modificato dallarticolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 e sono finalizzate ad istituire lagenzia regionale delle strade del Piemonte, di seguito denominata ARES Piemonte .
2. La finalità generale dell ARES Piemonte , secondo quanto previsto allarticolo 104 della l.r. 44/2000, è di realizzare la migliore strutturazione della rete stradale insistente sul territorio della regione, coordinandola con le reti di trasporto internazionale e nazionale, attraverso il miglioramento della sua funzionalità e sicurezza, nellambito dellinteresse generale dellutenza e del sistema economico, nel rispetto della compatibilità e della tutela ambientale.
3. L ARES Piemonte in qualità di ente tecnico è a disposizione degli enti locali per fornire, su richiesta, attività di consulenza e di supporto per i comparti viari di loro competenza.
Art. 2.
(Natura ed attività dell ARES Piemonte )
1. L ARES Piemonte è ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale; esso è posto sotto la vigilanza della Giunta regionale al fine di garantire lattuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della viabilità, come emergenti dal piano triennale dinvestimenti e di interventi di cui allarticolo 101, comma 2, della l.r. 44/2000, così come modificato dalla presente legge.
2. L ARES Piemonte concorre allattuazione della pianificazione pluriennale, alla progettazione ed allesecuzione di interventi in materia di viabilità, nonchè allo studio ed alla diffusione dellinformazione connessa, anche relativa alla sicurezza, ai cittadini ed allutenza della rete viaria nel territorio regionale, svolgendo anche funzioni di supporto e consulenza tecnico scientifica per la Regione; puo svolgere analoghe attività per conto delle province, dei comuni singoli ed associati in relazione allo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della viabilità.
3. L ARES Piemonte puo svolgere inoltre funzioni di supporto per la predisposizione del piano regionale per la sicurezza stradale e per lattuazione delle politiche regionali previste nel piano stesso.
4. L ARES Piemonte puo avvalersi dellattività di terzi prestatori di servizi quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della legislazione vigente sui pubblici appalti.
Art. 3.
(Competenze della Regione)
1. La Regione nellambito delle proprie funzioni:
a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete stradale come previsto dallarticolo 104 della l.r. 44/2000;
b) approva con legge regionale il bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonchè il rendiconto dell ARES Piemonte .
2. Il Consiglio regionale:
a) approva lo statuto dellARES Piemonte ;
b) nomina il collegio dei revisori.
3. La Giunta regionale:
a) assume con propria deliberazione gli atti di indirizzo e coordinamento cui deve conformarsi lattività dell ARES Piemonte per lattuazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) predispone lo schema tipo del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto, in attuazione specifica della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), nonchè i termini e le modalità per la presentazione ed approvazione;
c) annualmente sottopone alla competente Commissione consiliare una relazione sullattività dell ARES Piemonte ;
d) verifica, attraverso le strutture regionali, la regolarità delle attività dell ARES Piemonte in attuazione delle leggi di programmazione e pianificazione regionale, nonchè gli atti di contabilità sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei revisori e sottopone al Consiglio regionale il bilancio di previsione ed il rendiconto redatti per lapprovazione;
e) accerta, attraverso le strutture regionali, la regolarità della gestione anche per gli atti non soggetti a verifica, sia attraverso le relazioni del collegio dei revisori, sia a mezzo di ispezioni di propri funzionari o di organismi pubblici di attestazione e qualificazione ai sensi delle leggi vigenti;
f) nomina e revoca il direttore generale e il comitato direttivo;
g) definisce la pianta organica dell ARES Piemonte , che comunque non puo eccedere le trentacinque unità, comprensive del direttore generale e di due dirigenti responsabili rispettivamente dellarea tecnica e dellarea amministrativa.
4. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, insedia l ARES Piemonte .
Art. 4.
(Funzioni dell ARES Piemonte )
1. L ARES Piemonte esercita le funzioni di attuazione della programmazione sulla rete stradale regionale trasferita e di coordinamento tecnico e amministrativo della gestione delle strade demaniali regionali provvedendo:
a) alla progettazione di nuove opere direttamente o mediante gare pubbliche o con convenzioni di incarico alle province;
b) alla costruzione di nuove opere mediante appalti pubblici;
c) alla proposta dei criteri, delle modalità e dei parametri prestazionali per la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, oggetto di apposite convenzioni con le province nonchè alla relativa vigilanza sugli adempimenti definiti;
d) alla realizzazione ed allaggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale.
Art. 5.
(Organi dell ARES Piemonte )
1. Sono organi dell ARES Piemonte :
a) il direttore generale;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori.
Art. 6.
(Direttore generale)
1. Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato a tempo pieno.
2. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale sulla base delle risultanze curriculari acquisite mediante bando pubblico, è individuato tra persone che:
a) abbiano i requisiti legalmente richiesti per ricoprire lincarico di pubblici amministratori, finalizzati ad assicurare limparzialità e la trasparenza dellattività dell ARES Piemonte ;
b) non versino in situazione di conflitti di interesse diretti o indiretti;
c) siano in possesso del diploma di laurea nelle materie attinenti le competenze dell ARES Piemonte , dimostrino con il curriculum una comprovata professionalità ed esperienza decennale in materia di viabilità e nella direzione di organizzazioni complesse ed inoltre che tale esperienza non sia terminata da oltre un biennio prima della richiesta dellinteressato;
d) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età al momento del provvedimento di nomina.
3. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell ARES Piemonte , in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale, in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio e salute pubblica, nonchè della corretta gestione delle risorse.
4. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione e di direzione delle attività, nonchè la legale rappresentanza dell ARES Piemonte .
5. Il direttore generale provvede in particolare:
a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di contabilità;
b) alla gestione del patrimonio e del personale dell ARES Piemonte ;
c) alla verifica ed allassicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
d) alla redazione di una relazione annuale sullattività svolta e sui risultati conseguiti dall ARES Piemonte da presentare alla Giunta regionale, che costituisce la base per linformazione periodica della Giunta regionale alla commissione consiliare competente;
e) alla stipula di contratti e di convenzioni.
6. La durata del rapporto di lavoro del direttore generale coincide con la durata della legislatura in cui la Giunta lo nomina ed è rinnovabile per non più di due volte. Qualora la legislatura termini anticipatamente, decade anche il direttore che tuttavia rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Il contratto di lavoro e la determinazione dei relativi emolumenti sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Lincarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e accademica, con la partecipazione in consigli di amministrazione di imprese private, società di consulenza e in organismi direttivi di aziende pubbliche, municipalizzate e fondazioni bancarie nonchè con cariche elettive pubbliche. Lincompatibilità, qualora sussista, deve essere risolta entro sessanta giorni dallassunzione dellincarico, con atto formale di recepimento delle dimissioni da parte dellimpresa privata, della società di consulenza, delle aziende pubbliche, municipalizzate, fondazioni bancarie o dallacquisizione dellaspettativa in caso di attività accademica, pena limmediata decadenza dallincarico di direttore dell ARES Piemonte . Linsorgere di qualsiasi forma di incompatibilità comporta lautomatica risoluzione del rapporto di lavoro.
7. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi nonchè in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto immediato.
8. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 6.
Art. 7.
(Comitato direttivo)
1. Il comitato direttivo, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo 3, è composto dal direttore generale che lo presiede e da cinque esperti da individuare fra persone con comprovata professionalità ed esperienza in materia di viabilità e pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.
2. Il comitato direttivo resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalità del direttore generale.
3. Il comitato direttivo provvede, con propria deliberazione, ad approvare:
a) i progetti di bilancio e le proposte di programmi poliennali ed annuali dell ARES Piemonte;
b) gli affidamenti di servizi, lavori e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, nonchè le variazioni od aggiunte a seguito delle quali gli affidamenti superino tali soglie;
c) le convenzioni con le province per la gestione della rete di strade regionali;
d) le determinazioni in merito al contenzioso per lavori, espropri o contestazioni giudiziarie in genere, nellambito degli affidamenti di cui alla lettera b), per le quali cio che si prometta, rinunci od abbandoni superi la soglia europea prevista per gli appalti di servizi;
e) le determinazioni in merito alla classificazione, declassificazione o delimitazione di tratti di strade regionali;
f) il trattamento del personale dell ARES Piemonte .
4. Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità è determinante il voto del presidente. Il numero legale per la validità delle riunioni del comitato direttivo è di almeno quattro membri.
5. Il comitato è convocato dal direttore generale dell ARES Piemonte .
6. Ai componenti del comitato direttivo spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi a componenti Commissioni, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione regionale).
Art. 8.
(Procedure per lapprovazione dei progetti)
1. I progetti inerenti la rete stradale regionale presentati dall ARES Piemonte sono approvati mediante apposite conferenze dei servizi convocate dalla direzione regionale competente in materia. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui sopra costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
Art. 9.
(Collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalità del direttore generale e del comitato direttivo ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno effettivo ed un supplente riservati alle minoranze ed in possesso dei requisiti di compatibilità stabiliti dallarticolo 2399 del codice civile.
2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dallarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa allabilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
3. Il collegio dei revisori è convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella stessa seduta il presidente del collegio è eletto tra i revisori.
4 . Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri.
Art. 10.
(Compiti del collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell ARES Piemonte , valutandone la conformità dellazione e dei risultati alle norme che disciplinano lattività dell ARES Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. In particolare il collegio:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilità residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonchè con le disponibilità di cassa; inoltre controlla landamento finanziario e patrimoniale dell ARES Piemonte ;
b) esprime un parere sui bilanci di previsione pluriennale ed annuale e sullassestamento o variazioni degli stessi;
c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilità vigenti;
d) vigila sugli atti già efficaci, esprimendosi sulla loro regolarità amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;
e) esprime singoli pareri preventivi sullattività dell ARES Piemonte , su richiesta del direttore generale al presidente del collegio.
3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attività di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale.
4. Ai componenti del collegio spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento in deroga alla l.r. 33/1976.
Art. 11.
(Organizzazione e statuto)
1. L ARES Piemonte è articolata secondo criteri di:
a) programmazione delle attività e degli interventi;
b) interdisciplinarietà e specializzazione;
c) garanzia di collaborazione dell ARES Piemonte a tutti i livelli istituzionali sia statali sia di enti locali, di istituti universitari o di organismi pubblici di ricerca;
d) fissazione e verifica di obiettivi di qualità dei servizi.
2. L ARES Piemonte entro due anni dal decreto di insediamento di cui allarticolo 3, comma 4, deve avere conseguito la certificazione di qualità.
3. Larticolazione e le modalità operative dell ARES Piemonte sono definite dallo statuto sulla base delle linee organizzative e contabili stabilite dalla presente legge.
Capo II.
RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI
DELLARES PIEMONTE
Art. 12.
(Consulenze e collaborazioni)
1. L ARES Piemonte puo stipulare convenzioni quadro con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessità delle indagini od il grado di specializzazione necessaria per leffettuazione delle stesse lo richiedano.
2. Secondo le modalità previste dallo statuto, l ARES Piemonte stabilisce rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilità, ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche.
3. Il direttore generale puo avvalersi di specialisti con comprovata competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti che richiedano particolari competenze, da scegliersi nellambito dellalbo dei consulenti ARES Piemonte che è istituito dalla Giunta regionale entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge.
4. L ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni affidate e tale elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Capo III.
DOTAZIONI DELL ARES PIEMONTE
E NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 13.
(Finanziamento)
1. Costituiscono entrate dell ARES Piemonte :
a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:
1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento dell ARES Piemonte ;
2) finanziamenti della Regione, relativi a progetti specifici affidati all ARES Piemonte ;
3) contributi provenienti da altri enti pubblici locali per la realizzazione di specifici progetti;
b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali;
c) le entrate derivanti da finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti.
2. Lammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi ai progetti affidati all ARES Piemonte è determinato sulla base del programma di attività dellagenzia.
3. Nel bilancio di previsione per lanno 2001 vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione per memoria:
a) Trasferimento di fondi all ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento;
b) Trasferimento di fondi all ARES Piemonte per la progettazione e realizzazione degli interventi programmati dalla Regione.
4. La dotazione dei capitoli di cui al comma 3 viene definita con la legge di bilancio o sue variazioni.
5. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte con una quota delle disponibilità assegnate alla Regione Piemonte in esecuzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 14.
(Norme di contabilità)
1. Lesercizio finanziario dell ARES Piemonte coincide con lanno solare.
2. Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell ARES Piemonte sono quelle previste dalla l.r. 7/2001.
Art. 15.
(Assegnazione, trattamento giuridico
ed economico del personale)
1. Il personale dell ARES Piemonte è assunto mediante procedure concorsuali pubbliche. Per la copertura della dotazione organica dell ARES Piemonte si puo procedere anche attraverso le modalità di mobilità previste dalla normativa vigente nellambito della Regione, delle province e dei comuni.
2. La Giunta regionale determina il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell ARES Piemonte , basandosi sul trattamento previsto per il personale dellEnte nazionale per le strade ANAS .
3. L ARES Piemonte può altresì avvalersi di personale mediante:
a) contratti di diritto privato a tempo determinato e ricorso a lavoro interinale;
b) apposite convenzioni che disciplinano lutilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, enti locali, ANAS .
4. Il personale trasferito alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998 per il comparto delle strade è utilizzato sulla base delle complessive esigenze regionali per la gestione della viabilità e dei trasporti.
Capo IV.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16.
(Disposizioni transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale assicura la messa a disposizione di locali e servizi idonei per un primo funzionamento dell ARES Piemonte entro i termini previsti per il decreto di insediamento di cui allarticolo 3, comma 4.
2. Entro un mese dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale adotta un regolamento di prima organizzazione, nelle more delladozione dei provvedimenti di cui allarticolo 3.
Art. 17.
(Modifiche allarticolo 101 della l.r. 44/2000)
1. La lettera a) del comma 2 dellarticolo 101 della l.r. 44/2000, come modificato dallarticolo 9 della l.r. 5/2001, è sostituita dalla seguente:
a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti e di interventi, da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;.
2. Dopo il comma 2 dellarticolo 101 della l.r. 44/2000 è aggiunto il seguente:
2 bis. Il piano triennale di investimenti ed interventi di cui al comma 2, lettera a), è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per lapprovazione entro il 30 novembre dellanno di scadenza e, in prima applicazione, entro il 31 marzo 2002..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 agosto 2001
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 agosto 2001 (ndr)