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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 14 novembre 2001, n. 26.
Nuova disciplina della cessione degli alloggi di proprietà regionale siti in Tortona in via Matteotti n. 13. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1993, n. 37.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art.1.
1. I profughi che allentrata in vigore della presente legge risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi siti in Tortona, Via Matteotti 13, già di proprietà dellEnte nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, possono chiedere, inoltrando domanda allAgenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Alessandria entro sei mesi dalla stessa data, la cessione in proprietà dellalloggio locato. Le domande di cessione precedentemente presentate dagli aventi titolo sono prive di efficacia.
2. Il trasferimento in proprietà puo essere richiesto dai familiari conviventi, anche se non in possesso della qualità di profugo, purchè legalmente residenti nellalloggio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Se il profugo assegnatario è deceduto, il familiare legalmente residente nellalloggio alla data di entrata in vigore della presente legge puo inoltrare domanda di acquisto, documentando la qualità di profugo in capo al dante causa deceduto.
Art.2.
1. LATC della Provincia di Alessandria è autorizzata a compiere in nome e per conto della Regione tutti gli atti inerenti la cessione in proprietà degli alloggi facenti parte dellimmobile sito in Tortona, Via Matteotti 13, con losservanza di quanto previsto dalla presente legge.
2. LATC della Provincia di Alessandria verifica che i soggetti che richiedono la cessione dellalloggio locato siano in possesso della qualifica di profugo attestata dagli organismi competenti e degli altri requisiti previsti allarticolo 1.
Art.3.
1. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi è determinato ai sensi dellarticolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da corrispondere in unica soluzione allatto della stipulazione dellatto di vendita o in forma rateale, con pagamento allatto della stipulazione dellatto di vendita di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
2. Per un periodo di dieci anni dalla data di stipulazione dellatto di vendita, e comunque fino a quando non sia stato pagato lintero prezzo, lalloggio acquistato non puo essere alienato a nessun titolo e su di esso non puo costituirsi alcun diritto reale di godimento.
3. Gli acquirenti hanno tuttavia facoltà di locare lalloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione dellATC della Provincia di Alessandria.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, lassegnatario, in caso di alienazione dellalloggio, deve darne comunicazione allATC della Provincia di Alessandria, che puo esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione, al valore di mercato dellalloggio, come determinato dagli organismi competenti.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è nulla.
Art.4.
1. I proventi delle alienazioni degli alloggi siti in Tortona, Via Matteotti 13, rimangono nella disponibilità dellATC della Provincia di Alessandria e sono soggetti alla disciplina prevista per i proventi delle alienazioni operate ai sensi della l. 560/1993.
Art.5.
1. La legge regionale 3 agosto 1993, n. 37 (Cessione degli alloggi siti in Tortona, in via Matteotti n. 13, già di proprietà del disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 novembre 2001
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 novembre 2001 (ndr)