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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 3/R
Regolamento regionale recante: Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolarì
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto larticolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-381 del 4 luglio 2000;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2000, n. 6/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-2290 del 19 febbraio 2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
emana
il seguente regolamento:
MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE
17 LUGLIO 2000, N. 6/R
ALBO REGIONALE
DEI SOGGETTI SVOLGENTI ATTIVITA MUSICALI POPOLARI
Art. 1.
1. Al comma 2 dellarticolo 2 del regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R (Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali), le parole: dellatto costitutivo e dello statuto sono sostituite dalle seguenti: dellatto costitutivo e/o dello statuto.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 5 marzo 2001
Enzo Ghigo
Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 marzo 2001 (ndr)