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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 3/R

Regolamento regionale recante: “Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R ‘Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolarì”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-381 del 4 luglio 2000;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2000, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-2290 del 19 febbraio 2001;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

emana

il seguente regolamento:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE
17 LUGLIO 2000, N. 6/R
“ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI SVOLGENTI ATTIVITA’ MUSICALI POPOLARI”

Art. 1.

1. Al comma 2 dell’articolo 2 del regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R (Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali), le parole: “dell’atto costitutivo e dello statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dell’atto costitutivo e/o dello statuto”.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 marzo 2001

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul  Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 marzo 2001 (ndr)