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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 19 novembre 2001, n. 32.
Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dellarticolo 122, comma 4, della Costituzione.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, a salvaguardia dellautonomia e dellindipendenza riservata ai componenti del Consiglio regionale dallarticolo 122, comma 4 della Costituzione, definisce le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali.
Art. 2.
(Principi)
1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati (1) nellesercizio delle loro funzioni.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione e dallo Statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, nonchè quelle collegate da nesso funzionale con lesercizio delle attribuzioni proprie dellorgano legislativo regionale.
3. Il Consiglio regionale è lorgano competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.
Art. 3.
(Valutazione di insindacabilità)
1. Qualora un Consigliere sia chiamato a rispondere davanti allautorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati (1) nellesercizio delle sue funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe della questione il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni.
3. Qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del Consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione allAutorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per quanto di competenza.
Art. 4.
(Istruttoria)
1. La Giunta per le elezioni è lorganismo interno consiliare che ha il compito di procedere allistruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al Consiglio ai fini dellassunzione della deliberazione di cui allarticolo 3, comma 2.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 novembre 2001
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 22 novembre 2001 (ndr)