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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 3 settembre 2001, n. 24
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
Disposizioni generali
Art. 1.
(Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dellarticolo 12, comma 4 dello Statuto, si articola in:
a) indennità di carica come disciplinata dallarticolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dallarticolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 (Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, sostituito dallarticolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri);
b) rimborso spese;
c) indennità di missione;
d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.
Art. 2.
(Trattenute sulla indennità di carica)
1. Sullintera indennità di carica di cui allarticolo 1 della l.r. 10/1972 come sostituito dallarticolo 1 della l.r. 21/2000 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui allarticolo 1, lett. d) così suddivisa: 20 per cento per lassegno vitalizio e 5 per cento per lindennità di fine mandato.
2. La trattenuta di cui al comma 1, è devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dellarticolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Capo II.
Assegno vitalizio
Art. 3.
(Assegno vitalizio)
1. Lassegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui allarticolo 2 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio o che abbiano esercitato la facoltà di cui allarticolo 4. La disposizione si applica ai consiglieri eletti per la prima volta in Consiglio regionale nella legislatura successiva allentrata in vigore della presente legge. Per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato continua ad essere applicata la disposizione dellarticolo 3, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri).
2. Lassegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dallarticolo 8, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui allarticolo 8.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.
Art. 4.
(Contributi volontari)
1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui allarticolo 2 per un periodo inferiore a 5 anni, ma pari almeno a 30 mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto allassegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 65° anno di età. Analoga facoltà è riconosciuta per il completamento di legislature ulteriori rispetto alla prima purchè il Consigliere abbia versato il contributo in quella legislatura per almeno trenta mesi.
2. Analoga facoltà è riconosciuta ai Consiglieri regionali anche in deroga al periodo minimo di versamento dei contributi di cui al comma precedente, al fine di raggiungere il periodo contributivo relativo alla legislatura stessa:
a) nellipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
b) allorchè il Consigliere sia cessato dal mandato a seguito del verificarsi di una situazione di incompatibilità e la nuova carica non preveda il conseguimento del diritto ad assegno vitalizio o trattamento analogo.
3. Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui ai commi 1 e 2, deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è uscito di carica. Il versamento avviene anche in forma rateale, senza interessi, entro un periodo massimo di 36 mesi dallaccoglimento della domanda da parte dellUfficio di Presidenza. Lammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di cessazione del mandato. In sede di prima applicazione della presente legge il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.
5. I Consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni e integrazioni, hanno facoltà durante il periodo di sospensione di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per lassegno vitalizio e lindennità di fine mandato.
Art. 5.
(Restituzione contributi versati,
ricongiunzione, sospensione dellassegno
vitalizio)
1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto allassegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui allarticolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.
3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dellassegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato lassegno sarà ripristinato tenendo conto dellulteriore periodo di contribuzione.
4. Lerogazione dellassegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dellassegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; lassegno è ripristinato nella percentuale già in godimento con la cessazione dellesercizio di tali mandati.
Art. 6.
(Misura dellassegno vitalizio)
1. Lammontare mensile dellassegno vitalizio è determinato in percentuale sullindennità mensile lorda attualmente definita ai sensi dellarticolo 1 della l.r. 10/1972 come sostituito dallarticolo 1 della l.r. 21/2000 spettante ai Consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce lassegno vitalizio.
2. La misura dellassegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
a) anni di contribuzione 5 - percentuale sulla indennità mensile lorda: 30%;
b) per ogni anno di contribuzione fino a 10 il 6% in più sulla indennità mensile lorda e pertanto il 60% dopo dieci anni;
c) per ogni anno di contribuzione dopo il 10° il 2% in più sulla indennità mensile lorda;
d) anni di contribuzione 20 e oltre, percentuali sulla indennità mensile lorda 80%.
3. Gli assegni vitalizi percepiti dagli ex Consiglieri vengono ricalcolati a far tempo dal 1° gennaio 2002 nella misura di ulteriori 5 punti percentuali rispetto alla tabella di cui allarticolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e lindennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte). Il relativo incremento è corrisposto nella misura del 50% a far tempo dal 1 gennaio 2002; per il residuo 50% a far tempo del 1 gennaio 2005, con riferimento allindennità consiliare spettante ai Consiglieri in carica a tale data. Il ricalcolo non viene effettuato per quei Consiglieri che hanno anticipato la percezione dellassegno vitalizio senza riduzione dellimporto.
4. Nellipotesi prevista allarticolo 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dallesercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, lammontare dellassegno vitalizio sarà commisurato allimporto minimo.
Art. 7.
(Decorrenza dellassegno vitalizio)
1. Lassegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto letà per conseguire il diritto.
2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto allassegno percepiscono lassegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.
Art. 8.
(Facoltà di attribuzione di una quota dellassegno vitalizio)
1. Il Consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui allarticolo 2, ha diritto di determinare lattribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 60% dellimporto lordo dellassegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perchè si determini questa attribuzione è che il Consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto allassegno vitalizio o per la prosecuzione della contribuzione volontaria.
2. Nel caso in cui la quota dellassegno sia attribuita a più soggetti, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al raggiungimento della maggiore età oppure, se studenti, fino al compimento del 26° anno di età, salvo il caso di invalidità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui allarticolo 9. La perdita del diritto da parte di uno o più degli aventi diritto alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri aventi diritto.
3. Il diritto a percepire la quota dellassegno loro attribuita permane per i figli che abbiano raggiunto la maggiore età ovvero, se studenti, superato il 26° anno di età, nel caso di invalidità a proficuo lavoro, accertata con le modalità di cui allarticolo 9, nelle seguenti misure:
a) invalidità dal 50 al 75% metà dellassegno percepito;
b) invalidità superiore al 75% la stessa misura percepita in precedenza.
4. Lottenimento del beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3, è subordinato alla comunicazione allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Lindicazione nominativa delle persone beneficiarie può essere modificata in qualsiasi momento.
5. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia linizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente allinizio del mandato consiliare; in tale caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e lobbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.
6. Qualora uno dei beneficiari della quota dellassegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dellassegno non è comunque cumulabile con lassegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consigliere regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere.
7. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dellassegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui allarticolo 2. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, la misura dellassegno è commisurata a quella dellimporto minimo del vitalizio.
8. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.
9. Nulla è innovato per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27/1995.
Art. 9.
(Consiglieri inabili al lavoro)
1. Hanno diritto allassegno vitalizio indipendentemente dalletà, dalla durata delleffettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, i Consiglieri che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dallesercizio del mandato.
2. Qualora il Consigliere sia riconosciuto inabile ai sensi del comma 1 prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, lammontare dellassegno vitalizio è quello minimo previsto dallarticolo 6.
3. LUfficio di Presidenza, integrato da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio ed uno indicato dallinteressato, accerta linabilità permanente, nonchè la dipendenza da cause dipendenti dallesercizio del mandato dellinabilità stessa, e delibera in merito.
Capo III.
Indennità di fine mandato
Art. 10.
(Beneficiari dellindennità)
1. Lindennità di fine mandato è erogata a quei Consiglieri che cessino dallincarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero, che non si ripresentino candidati. Nel caso di annullamento dellelezione di un Consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione dellarticolo 2.
Art. 11.
(Ammontare dellindennità di fine mandato)
1. Lammontare dellindennità di fine mandato dovuta ai Consiglieri regionali è fissato nella misura dellultima mensilità dellindennità consiliare lorda, percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dellindennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato ed al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato.
Art. 12.
(Assegno in caso di decesso)
1. In caso di decesso del Consigliere regionale, agli eredi viene corrisposto un assegno una tantum il cui ammontare è pari allindennità di fine mandato previsto dallarticolo 11 oltre ad una mensilità aggiuntiva dellindennità consiliare.
Art. 13.
(Anticipazione dellindennità di fine mandato)
1. Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui allarticolo 2, comma 1, ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dellindennità di fine mandato.
2. La misura dellanticipazione non può superare il 75% di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dellanticipazione medesima.
3. Lanticipazione può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale.
4. Al termine definitivo del mandato consiliare, sulla percentuale dellindennità di fine mandato corrisposta anticipatamente, non si effettua adeguamento.
Capo IV
Norme transitorie e finali
Art. 14.
(Disposizioni transitorie)
1. Gli assegni sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati, tenendo conto del disposto dellarticolo 6, con riferimento allindennità corrisposta ai consiglieri regionali in carica a far tempo dal 1° gennaio 2002.
2. Le disposizioni di cui allarticolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 come sostituito dallarticolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 26 ed ai commi 1 bis e 1 ter dellarticolo 3 della l.r. 27/1995 introdotti dallarticolo 2 della l.r. 21/2000 si applicano solo ai Consiglieri in carica o già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il coefficiente di determinazione previsto dal comma 1 ter dellarticolo 3 della l.r. 27/1995 è così modificato:
- anni 55 coefficiente 0.7000;
- anni 56 coefficiente 0.7600;
- anni 57 coefficiente 0.8200;
- anni 58 coefficiente 0.8800;
- anni 59 coefficiente 0.9400.
3. In fase di prima applicazione della presente legge la facoltà di cui allarticolo 4, comma 1, ultimo periodo è estesa ai Consiglieri cessati dal mandato che debbono esercitarla entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. Lammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.
4. In fase di prima applicazione della presente legge è altresì consentito ai Consiglieri, che non abbiano esercitato la relativa facoltà, di richiedere di avvalersi del disposto dellarticolo 8. La facoltà deve essere esercitata entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. Lammontare del versamento, relativo allintera durata del mandato già maturato, è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda e viene effettuato con le modalità di cui allarticolo 4, comma 3.
5. I Consiglieri che hanno esercitato la facoltà prevista dallarticolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 come sostituito dallarticolo 2 della l.r. 26/2000 possono, in fase di prima applicazione della presente legge, restituire quanto percepito a titolo di rinuncia allassegno vitalizio, integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la sua restituzione, e ricostituire la posizione pregressa. La relativa facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza, con le modalità di cui allarticolo 4, comma 3.
Art. 15.
(Abrogazione)
1. Sono abrogate, salvo per quanto espressamente richiamato dalla presente legge, le leggi regionali:
- 23 gennaio 1984, n. 9 per la parte ancora vigente a seguito della legge 1 marzo 1995 n. 27;
- 1 marzo 1995, n. 27.
Art. 16.
(Norme finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata per lanno finanziario 2002 e 2003 la spesa ulteriore di lire 450 milioni pari a Euro 232.405,60 per ciascun anno.
2. Agli oneri relativi si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 10.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 2001
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 novembre 2001 (ndr)