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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 2/R.
Regolamento regionale dellattività di tassidermia e di imbalsamazione e della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto larticolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto larticolo 34 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42-2122 del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54-2246 del 12 febbraio 2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DELLATTIVITÀ DI TASSIDERMIA
E DI IMBALSAMAZIONE E DELLA DETENZIONE
E
POSSESSO DI PREPARAZIONI
TASSIDERMICHE E DI TROFEI.
Art. 1.
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dellattività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei, in attuazione dellarticolo 6 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dellarticolo 34 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 2.
(Definizione dellattività di tassidermia)
1. Si definisce attività di tassidermia quella volta a conservare, in tutto od in parte, la pelle o parti del corpo dei vertebrati, preservandone laspetto esteriore, mediante limpiego di adeguate e specifiche tecniche, per finalità scientifiche, didattiche, amatoriali.
2. Per imbalsamazione si intende il trattamento atto a conservare il corpo degli animali, con limpiego di sostanze e di tecniche adeguate, evitandone la decomposizione e la putrefazione.
3. Ai fini del presente regolamento, i termini tassidermia ed imbalsamazione sono considerati equipollenti e ad essi viene equiparata lattività volta alla preparazione e conservazione dei trofei.
Art. 3.
(Requisiti per lesercizio dellattività di tassidermia)
1. Lesercizio in forme professionali dellattività di tassidermia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia competente, previo accertamento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche mediante esame da parte di apposita Commissione.
2. I tassidermisti autorizzati, che intendono esercitare la loro attività in forma impreditoriale, debbono altresì essere iscritti al Registro delle ditte o allAlbo delle imprese artigiane, in conformità alle norme vigenti in materia. La richiesta di iscrizione devessere presentata entro trenta giorni dallinizio dellattività.
Art. 4.
(Disposizioni particolari)
1. Viene rilasciata autorizzazione, senza necessità di esame, su richiesta da presentarsi entro sei mesi dallentrata in vigore del presente regolamento, a coloro i quali dimostrino di essere iscritti, alla data di entrata in vigore della l.r. 70/1996, nellAlbo provinciale delle imprese artigiane con la qualifica di tassidermista, o nel Registro delle ditte con oggetto inerente allattività di tassidermia.
2. I tassidermisti, che svolgono la loro attività alle dipendenze o per conto di enti ed istituzioni pubbliche, istituti universitari, musei di storia o di scienze naturali e simili, anche in forma volontaria sono unicamente soggetti allobbligo di segnalazione della loro attività alla Provincia, ai fini della loro iscrizione in apposito elenco.
3. Lesercizio dellattività di tassidermia, svolta in forma amatoriale da soggetti non cacciatori e senza fini di lucro, è soggetta alla prescritta autorizzazione, ma non allobbligo di iscrizione al Registro delle ditte o allAlbo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 5.
(Procedure per lautorizzazione. Esame di idoneità)
1. Lautorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel cui territorio il richiedente intenda svolgere esclusivamente o prevalentemente lattività di tassidermia.
2. Il rilascio dellautorizzazione è subordinato allaccertamento del possesso di adeguate conoscenze tecniche, compiuto da apposita Commissione desame nominata dalla Provincia, così composta:
a) un esperto in tecniche di tassidermia, con funzioni di Presidente;
b) un esperto di legislazione venatoria;
c) un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
d) un laureato in veterinaria;
e) un perito conciario.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Provincia. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
4. Lesame, articolato in un colloquio ed in prove pratiche, avrà ad oggetto laccertamento di adeguate conoscenze relativamente alle materie previste dallarticolo 34, comma 4 della l.r. 70/1996.
5. La Commissione esprime giudizio di idoneità se lesito risulta favorevole in tutte le materie sopra elencate.
Art. 6.
(Esemplari di cui è consentita la tassidermia
e limbalsamazione)
1. Ai sensi dellarticolo 6, comma 2 della l. 157/1992 e dellarticolo 34, commi 8 e 9 della l.r. 70/1996, è consentita la tassidermia e limbalsamazione esclusivamente delle spoglie, o loro parti, di esemplari appartenenti alle seguenti categorie:
a) fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purchè catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti, ed ai vertebrati appartenenti alla fauna presente sul territorio italiano che non siano protetti ai sensi della vigente normativa;
b) fauna esotica o comunque proveniente dallestero, purchè il possesso della stessa sia accompagnato da documentazione attestante che labbattimento, limportazione o comunque la detenzione siano conformi alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi di origine in conformità ad accordi internazionali cui abbia aderito anche lItalia o di specie protette ai sensi della normativa comunitaria;
c) fauna domestica;
d) animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati, quando unautorizzazione sia richiesta, nei limiti in cui ne è consentito labbattimento;
e) animali rinvenuti morti o abbattuti per caso fortuito o forza maggiore, previa autorizzazione della Provincia competente, secondo le procedure stabilite dalla l.r. 70/1996.
Art. 7.
(Obblighi di documentazione, registrazione e conservazione)
1. Al momento della richiesta di preparazione tassidermica o di imbalsamazione, il tassidermista deve compilare un modulo contenente le generalità del richiedente, la descrizione dellesemplare, il luogo e la data della cattura.
2. I moduli vengono predisposti e distribuiti dalla Provincia competente a tutti i preparatori autorizzati.
3. Al modulo devono essere allegati in copia i documenti attestanti la legittimità della detenzione per gli esemplari appartenenti:
a) alla fauna esotica;
b) alla fauna selvatica non oggetto di caccia ai sensi della legislazione regionale piemontese;
c) alla fauna protetta, legittimamente abbattuta o detenuta (ivi compresi gli animali morti per cause accidentali o naturali);
d) alla fauna proveniente da allevamento.
4. In questi stessi casi, il tassidermista autorizzato deve trascrivere i dati della richiesta su apposito registro, vidimato in ogni suo foglio dal competente ufficio della Provincia.
5. Il tassidermista deve altresì apporre alle relative preparazioni il contrassegno inamovibile, fornito dalla Provincia competente. Tale contrassegno dovrà contenere i dati atti ad individuare il tassidermista ed il numero corrispondente allannotazione sul registro.
6. I moduli delle richieste debbono essere conservati dal tassidermista fino alla fine dellanno solare successivo a quello della presentazione.
7. Il registro delle preparazioni deve essere tenuto aggiornato e conservato per cinque anni dallultima registrazione in esso contenuta, unitamente alle copie dei documenti attestanti la legittimità della detenzione delle spoglie degli esemplari, nei casi sopra indicati.
8. Il tassidermista è tenuto ad esibire, su richiesta degli agenti esercitanti la vigilanza venatoria ai sensi dellarticolo 27 della l. 157/1992, la documentazione di cui ha lobbligo di conservazione.
Art. 8.
(Obblighi di segnalazione)
1. Il tassidermista autorizzato deve segnalare alla Provincia competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione, trasmettendo i moduli delle relative richieste.
2. Il tassidermista è inoltre tenuto a mettere a disposizione della Provincia lesemplare di cui non è consentita la preparazione, ove ne abbia la disponibilità, dandone alla stessa immediata comunicazione.
3. La Provincia competente, previo accertamento che si tratti di spoglie di esemplari delle suddette categorie, impartisce disposizioni circa la loro destinazione, e a tal fine può disporre che le stesse siano oggetto di preparazione tassidermica e destinate a fini didattico-scientifici, a musei, ad istituti universitari o agli enti di gestione delle aree protette.
4. La Provincia dà comunicazione al servizio certificazioni CITES del Corpo Forestale dello Stato, ai fini e per le determinazioni di cui allarticolo 4, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi allapplicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via destinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e lincolumità pubblica) nel caso di esemplari, loro parti o prodotti derivati, appartenenti a specie animali in via di estinzione.
Art. 9.
(Disciplina particolare dei musei)
1. Alle istituzioni scientifiche ed universitarie, ai musei di storia e di scienze naturali, ed agli altri enti e soggetti assimilati, non si applicano le disposizioni dellarticolo 8 del presente regolamento.
2. In aggiunta alla documentazione e catalogazione prevista dai rispettivi ordinamenti, i soggetti di cui al precedente comma debbono tenere un registro, sul quale annotare i dati essenziali delle spoglie preparate, la data di preparazione, la provenienza dellanimale, il nominativo del soggetto preparatore, ed al quale allegare la documentazione attestante la legittimità del possesso o della detenzione.
3. Alle preparazioni destinate ai musei ed alle altre istituzioni sopra indicate non si estende lobbligo del contrassegno.
Art. 10.
(Vigilanza e controlli)
1. La vigilanza sulla tenuta dei registri e della relativa documentazione è affidata agli addetti alla vigilanza venatoria ai sensi dellarticolo 27 della l. 157/1992 e dellarticolo 51 della l.r. 70/1996.
2. Gli atti di ispezione, perquisizione, controllo dei locali ove viene esercitata lattività di tassidermia e delle relative pertinenze, competono esclusivamente ai soggetti preposti alla vigilanza che rivestano la qualità di agenti od ufficiali di polizia giudiziaria.
Art. 11.
(Sanzioni)
1. Ai sensi dellarticolo 30 della l. 157/1992, la violazione della disciplina relativa allattività di imbalsamazione e tassidermia, comporta lapplicazione delle medesime sanzioni previste per labbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, sulla base delle diverse fattispecie incriminatrici delineata al comma 1 dello stesso articolo.
2. Ai sensi dellarticolo 6, comma 2 della l. 157/1992, la violazione dellobbligo di segnalazione delle richieste di imbalsamazione delle spoglie di specie protette o comunque non cacciabili o di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli consentiti dal calendario venatorio comporta la revoca dellautorizzazione.
3. La sanzione della revoca si applica inoltre nei casi di imbalsamazione di specie particolarmente protette di cui allarticolo 2, comma 1 della l. 157/1992.
4. Nei casi di imbalsamazione di specie non consentite, diverse da quelle indicate allarticolo 2 della l. 157/1992, lautorizzazione allesercizio dellattività tassidermica viene sospesa per un periodo da uno a tre anni; in caso di recidiva, per un periodo da due a cinque anni; in caso di ulteriore recidiva, lautorizzazione viene revocata.
5. Per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, conservazione di documenti giustificativi, si applica la sanzione della sospensione dellautorizzazione fino ad un anno, elevabile in caso di recidiva fino a due anni; in caso di ulteriore recidiva, lautorizzazione viene revocata.
Art. 12.
(Detenzione)
1. La detenzione di spoglie imbalsamate, di preparazioni tassidermiche e di trofei è consentita negli stessi casi e con gli stessi limiti in cui ne è consentita la preparazione.
2. I soggetti detentori di spoglie imbalsamate, preparazioni, trofei, già regolarmente denunciati in base alla previgente normativa, ma privi del contrassegno inamovibile, debbono fare richiesta dello stesso alla Provincia competente.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 19 febbraio 2001
Enzo Ghigo
Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 febbraio 2001 (ndr)