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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R
Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto larticolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46-2809 del 17 aprile 2001
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54-4592 del 26 novembre 2001
emana
il seguente regolamento
REGOLAMENTO DI CONTABILITA
SOMMARIO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
Art. 2
Gestione finanziaria, economica e patrimoniale
Art. 3
Manuali operativi
CAPO II
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
Art. 4
Funzioni della Giunta in materia contabile
Art. 5
Strutture organizzative
CAPO III
ATTUAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI
FONDAMENTALI DELLORDINAMENTO CONTABILE
Art. 6
Pubblicità dei documenti contabili
Art. 7
Economicità ed efficacia della gestione
Art. 8
Trasferimenti agli enti locali
CAPO IV
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 9
Impostazione e contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria
CAPO V
BILANCIO PLURIENNALE
Art. 10
Durata
Art. 11
Bilancio pluriennale a legislazione vigente
Art. 12
Bilancio pluriennale programmatico
Art. 13
Coordinamento con il bilancio pluriennale degli enti locali
CAPO VI
PROGRAMMA OPERATIVO
Art. 14
Natura e modalità di predisposizione
Art. 15
Composizione e contenuti
CAPO VII
GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA
E PATRIMONIALE
Sezione I
Bilancio annuale di previsione
Art. 16
Note preliminari
Art. 17
Formazione delle previsioni
Art. 18
Mutui ed altre forme di indebitamento
Art. 19
Garanzie prestate dalla Regione
Art. 20
Contabilità analitica per centri di costo e piano dei conti
Sezione II
Gestione delle entrate e delle spese
Art. 21
Accertamento delle entrate
Art. 22
Riscossione delle entrate
Art. 23
Assunzione degli impegni di spesa
Art. 24
Liquidazione e ordinazione delle spese
Art. 25
Spese di rappresentanza
Art. 26
Iscrizione nel bilancio dei fondi di riserva
Art. 27
Fondo svalutazione crediti
Art. 28
Fondo ammortamento beni patrimoniali
Art. 29
Iscrizione delle contabilità speciali della spesa
Art. 30
Fondo economale
Art. 31
Funzionari delegati
Art. 32
Carte di credito
Art. 33
Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
Sezione III
Servizio di tesoreria e di cassa interno
Art. 34
Tesoreria regionale
Art. 35
Servizio di cassa interno
Sezione IV
Rendiconto generale
Art. 36
Predisposizione
Art. 37
Beni da includere nel conto generale del patrimonio
Art. 38
Criteri di valutazione delle componenti patrimoniali
Art. 39
Presentazione e approvazione del rendiconto generale
Art. 40
Risultati economici della gestione
CAPO VIII
CONTROLLI
Art. 41
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Art. 42
Controllo di gestione
CAPO IX
ENTI, AGENZIE E SOCIETA REGIONALI
Art. 43
Relazioni sulla gestione di fondi erogati dalla Regione
Art. 44
Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione
CAPO X
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 45
Distinzione e amministrazione dei beni
Art. 46
Magazzini di scorta
Art. 47
Assegnazione dei beni al Consiglio regionale
CAPO XI
SCRITTURE CONTABILI
Art. 48
Scritture finanziarie e patrimoniali
CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49
Individuazione delle unità previsionali di base della parte entrate del bilancio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dellarticolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le modalità di applicazione delle norme contenute nella stessa legge. In particolare, giusta i disposti della detta legge e per quanto da essa non previsto:
a) stabilisce, coerentemente con le disposizioni dello Statuto della Regione e della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale), ed anche per i fini di cui allarticolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001, lorganizzazione funzionale per il compimento degli atti e lo sviluppo dei processi contabili della Regione;
b) precisa le modalità con le quali è data applicazione ai criteri e principi fondamentali dellordinamento contabile della Regione;
c) definisce limpostazione ed i contenuti del documento di programmazione economico- finanziaria della Regione, nonché le sue correlazioni con il programma pluriennale di cui allarticolo 74 dello Statuto;
d) fissa i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, ne approva lo schema e stabilisce le norme per coordinare lordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale;
e) determina le modalità per la predisposizione e lutilizzo del programma operativo;
f) detta le regole e individua le modalità per la formazione delle previsioni del bilancio annuale di previsione e per la predisposizione, impostazione, redazione e gestione del bilancio stesso, compreso il ricorso ad operazioni di mutuo o di indebitamento e ad anticipazioni temporanee di cassa, nonché in merito alle garanzie che la Regione può prestare a favore di terzi;
g) detta le disposizioni ed individua le modalità per la predisposizione e la presentazione del rendiconto generale, e definisce i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio nonché le regole per la redazione degli stessi; indica le modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione;
h) determina le metodologie per lelaborazione e la dimostrazione dei risultati economici della gestione anche con riferimento ai movimenti patrimoniali;
i) dispone in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione;
l) fissa gli schemi per la relazione sulla gestione dei fondi erogati dalla Regione e per le rilevazioni dei conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione medesima;
m) indica le direttive per la tenuta delle scritture contabili.
2. Il presente regolamento, tenendo conto dei disposti di cui allarticolo 37 della l.r. 7/2001 relativamente allimpostazione del conto generale del patrimonio ed ai beni ed attività da comprendervi con le relative valutazioni, adegua altresì, per queste esigenze, le regole e le metodologie della Regione per lamministrazione del patrimonio.
Art. 2.
(Gestione finanziaria, economica e patrimoniale)
1. Nellambito del presente regolamento, sintende per:
a) gestione finanziaria linsieme delle procedure e degli atti posti in essere ai fini dellacquisizione delle entrate e dellerogazione delle spese;
b) gestione economica linsieme delle procedure e degli atti posti in essere ai fini della rilevazione e della rappresentazione dei fatti contabili in termini di ricavi e di costi;
c) gestione patrimoniale linsieme delle procedure e degli atti posti in essere ai fini della rilevazione e della rappresentazione dei fatti contabili che riguardano gli elementi costitutivi del patrimonio.
Art. 3.
(Manuali operativi)
1. Al fine di agevolarne lapplicazione, la Giunta adotta, con apposite deliberazioni, manuali operativi che contengono modalità, procedure e schemi utili per lattuazione delle fattispecie e degli istituti previsti nel Regolamento stesso e, in generale, per lesercizio dellattività contabile.
2. Il regolamento indica le situazioni per le quali è previsto il ricorso al metodo esposto nel comma 1.
3. In casi particolari e tenendo conto della materia da trattare, la Giunta può delegare ai Direttori regionali di cui alla l.r. 51/1997 ladozione dei manuali.
4. I manuali operativi sono adottati nel rispetto dei criteri e principi fondamentali indicati dallarticolo 3 della l.r. 7/2001 e dagli articoli 6 e 7 per quanto applicabili e possono anche essere compendiati in un unico manuale.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
Art. 4.
(Funzioni della Giunta in materia contabile)
1. Per quanto concerne la gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, la Giunta esercita le seguenti funzioni:
a) svolge i compiti previsti dallo Statuto della Regione nella materia e che non siano demandati, dalla l.r. 51/1997, ad altri organi od uffici;
b) adotta gli atti che le sono direttamente attribuiti dalla l.r. 7/2001 e dal presente regolamento;
c) assume i provvedimenti previsti dallarticolo 17 della l.r. 51/1997 afferenti allamministrazione e alla gestione del bilancio;
d) adotta ogni altro atto non espressamente riservato ad altro organo od ufficio.
Art. 5.
(Strutture organizzative)
1. Sono strutture organizzative per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione le Direzioni regionali e le Strutture speciali della Giunta regionale vigenti.
2. Le strutture di cui al comma 1 rappresentano aree omogenee di attività ai fini della determinazione, ai sensi dellarticolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001, delle unità previsionali di base del bilancio della Regione.
3. Nella determinazione delle unità previsionali di base, si tiene altresì conto di quanto disposto dallarticolo 42, comma 4, e dallarticolo 51, comma 1, della l.r. 7/2001.
4. Il provvedimento della Giunta che istituisce, ai sensi dellarticolo 12 della l.r. 51/1997, strutture temporanee flessibili per la realizzazione di specifici progetti indica lunità previsionale di base cui afferisce il progetto.
CAPO III
ATTUAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI
FONDAMENTALI DELLORDINAMENTO CONTABILE
Art. 6.
(Pubblicità dei documenti contabili)
1. Per lattuazione dei criteri e principi fondamentali riguardanti la trasparenza e la conoscenza dei documenti contabili da parte dei cittadini, stabiliti dallarticolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 7/2001, la Regione applica le norme del proprio Statuto sulla pubblicità degli atti amministrativi nonché le disposizioni stabilite, allo stesso riguardo, dalla legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per quanto applicabili.
Art. 7.
(Economicità ed efficacia della gestione)
1. La Regione persegue leconomicità e lefficacia della gestione, di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2001, con le seguenti modalità:
a) fissazione di regole e attivazione di procedure che consentano il puntuale, tempestivo e integrale accertamento delle entrate;
b) applicazione delle norme sulla copertura delle leggi di spesa, di cui allarticolo 26 della l.r. 7/2001;
c) adozione di programmi e approvazione di progetti e interventi soltanto in presenza di risorse finanziarie idonee a coprirne, interamente, i costi;
d) costante monitoraggio dei ricavi e dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio ed immediata adozione di interventi correttivi in caso di accertamento di situazioni di squilibrio finanziario od economico;
e) applicazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e di gestione, nei termini previsti dagli articoli 41 e 42, al fine di garantire lordinato svolgimento dellattività amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati in funzione delle risorse impiegate;
f) definizione di un sistema di indicatori per procedere a misurazioni della produttività in termini qualitativi, quantitativi ed economici;
g) adozione, per lesercizio delle attività, di modelli organizzativi e gestionali, anche innovativi, idonei ad assicurare, costantemente, lefficienza dellazione ammini-strativa;
h) utilizzo di ogni strumento di gestione finanziaria ed economica atto a consentire il raggiungimento di risultati ottimali per le finalità cui lo stesso è preordinato;
i) verifiche sulle gestioni degli enti dipendenti nonché altre verifiche già previste da norme vigenti;
l) in generale, adozione di atti e processi idonei ad assicurare il buon andamento dellazione amministrativa.
2. I sistemi di attuazione dei criteri stabiliti nel comma 1 sono previsti nel presente regolamento e nei manuali di cui allarticolo 3.
Art. 8.
(Trasferimenti agli enti locali)
1. La Regione effettua i trasferimenti agli enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà e sulla base delle leggi regionali sullattribuzione di compiti e funzioni agli enti medesimi e in particolare larticolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
CAPO IV
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 9.
(Impostazione e contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria)
1. Il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione è redatto in forma di relazione che, valutate preliminarmente le politiche di bilancio nazionali e gli andamenti congiunturali complessivi, considera lo stato e le tendenze delleconomia del Piemonte al fine di fornire indicazioni in ordine ai criteri ed ai parametri necessari per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
2. In particolare, il documento di programmazione economico-finanziaria:
a) valuta le linee della politica di bilancio rappresentate nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato, segnatamente per quanto concerne levoluzione delleconomia italiana nel breve e medio periodo e gli obiettivi di finanza pubblica in materia di investimenti, di politica tributaria, di interventi strutturali e di devoluzione di compiti, funzioni e risorse alle regioni; valuta, altresì, le indicazioni che emergono dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per quanto concerne gli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea;
b) esamina il quadro macroeconomico del Piemonte in termini di andamento del prodotto interno lordo della regione, di situazione demografica, di sistema occupazionale, economico-produttivo, sociale, culturale e simili, procedendo anche a comparazioni con gli andamenti agli stessi titoli delle altre regioni, ed in particolar modo di quelle confinanti;
c) rileva, per quanto concerne il Piemonte, gli andamenti della programmazione e della finanza locale regionale anche con riferimento alle relazioni previsionali e programmatiche degli enti, di cui allarticolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali).
3. Sulla base delle valutazioni, esami e rilevazioni indicate nel comma precedente definisce, per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale, gli obiettivi da raggiungere attraverso le politiche regionali. In particolare:
a) indica le linee della programmazione regionale economico-sociale e territoriale in coerenza con gli indirizzi del piano di sviluppo regionale di cui allarticolo 74 dello Statuto;
b) articola gli interventi di settore, eventualmente anche in termini di funzioni-obiettivo quali previste dallarticolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2001, che la Regione intende attuare, compresi quelli correlati a rapporti interni e internazionali intrattenuti dalla Regione, e prevede le modalità del loro sviluppo in collaborazione, ove doccorrenza, con gli enti locali al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile del Piemonte; per questultimo fine, indica gli elementi che gli enti locali devono considerare nelle relazioni previsionali e programmatiche;
c) prevede le dinamiche di sviluppo della finanza regionale in termini di andamento delle entrate con riguardo al prelievo fiscale regionale, ai trasferimenti statali ed alle altre fonti dentrata comprese quelle derivanti dallUnione europea;
d) stima lincidenza tendenziale degli oneri per i servizi sanitari e, in generale, per tutti i servizi pubblici che gravano direttamente sulla finanza regionale, indicando i parametri da considerare per la definizione delle risorse da dedicare;
e) delinea, in termini macroeconomici, il quadro delle entrate e delle spese della Regione, compreso il sistema di indebitamento ed i vincoli che derivano, in ambito nazionale, dallappartenenza dellItalia allUnione europea, giusta i principi di cui allarticolo 2 della l.r. 7/2001 ed ai fini dellimpostazione delle previsioni contabili del bilancio pluriennale e annuale della Regione; contiene gli indirizzi per la predisposizione della legge finanziaria e degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra finanziaria di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 7/2001;
f) espone le politiche che sintendono attuare nei confronti degli enti che dipendono dalla Regione;
g) confronta gli andamenti rappresentati con gli analoghi contenuti nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria della Regione.
CAPO V
BILANCIO PLURIENNALE
Art. 10.
(Durata)
1. Il bilancio pluriennale della Regione, a legislazione vigente e programmatico, ha durata minima di tre anni.
Art. 11.
(Bilancio pluriennale a legislazione vigente)
1. Ai fini della formazione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, lAssessore competente procede allanalisi della legislazione statale e regionale in vigore stimando, sulla base di essa, landamento delle entrate e delle spese previste nel periodo di durata del bilancio stesso. Lanalisi è condotta anche al fine di valutare il grado di applicabilità delle leggi esistente alla data di formazione del bilancio pluriennale e le condizioni di coerenza delle leggi medesime con gli obiettivi ed i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente espone quindi, ai sensi dellarticolo 6 della l.r. 7/2001, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo di durata del bilancio pluriennale, tenendo conto degli elementi di rigidità di sistema anche derivanti da leggi di spesa a carattere permanente e pluriennale e delle variabili conseguenti alle indicazioni e agli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
3. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale corrispondono, per il primo anno, a quelli del bilancio annuale.
4. Le valutazioni di cui al comma 2 costituiscono presupposti anche per limpostazione della legge finanziaria e degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra finanziaria annuale previsti dagli articoli 8 e 9 della l.r. 7/2001.
5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è accompagnato da una nota preliminare che illustra le previsioni complessive del bilancio evidenziando le ragioni delle variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale ed i motivi che supportano le proiezioni finanziarie pluriennali.
6. Il bilancio pluriennale è approvato dal Consiglio regionale con apposito articolo della legge di bilancio. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è integrato con gli effetti della legge finanziaria.
7. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è redatto secondo lo schema previsto nellallegato A.
Art. 12.
(Bilancio pluriennale programmatico)
1. Il bilancio pluriennale programmatico è redatto sulla base degli andamenti tendenziali del quadro macroeconomico nazionale e regionale e tenendo conto degli effetti che derivano dalle variazioni alla legislazione vigente ed alla programmazione regionale in conseguenza degli obiettivi e degli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. In particolare, il bilancio pluriennale programmatico espone le proiezioni finanziarie di entrata e di spesa della Regione conseguenti ai fatti indicati nel comma 1 e le rapporta, in termini percentuali, coi tassi di crescita delleconomia nazionale e regionale ai fini di delineare lincidenza della finanza regionale sul quadro economico complessivo nazionale e regionale.
3. Il bilancio pluriennale programmatico è accompagnato da una nota preliminare che illustra i criteri seguiti per lelaborazione delle previsioni ed i parametri utilizzati per la detta elaborazione.
4. Il bilancio pluriennale programmatico è redatto secondo lo schema previsto nellallegato B.
Art. 13.
(Coordinamento con il bilancio pluriennale degli enti locali)
1. Ai sensi dellarticolo 171 del d.lgs. 267/2000, gli enti locali della Regione Piemonte redigono il bilancio pluriennale di durata pari a quella del bilancio regionale.
2. Il bilancio pluriennale degli enti locali del Piemonte tiene conto degli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione secondo quanto previsto dallarticolo 9, comma 3, lettera b).
3. Il bilancio degli enti locali del Piemonte tiene altresì conto delle disposizioni di cui allarticolo 51 della l.r. 7/2001, intendendosi le stesse estese anche al bilancio pluriennale degli enti medesimi.
CAPO VI
PROGRAMMA OPERATIVO
Art. 14.
(Natura e modalità di predisposizione)
1. Il programma operativo, di cui allarticolo 7 della l.r. 7/2001, è lo strumento mediante il quale la Regione traduce gli indirizzi contenuti nei documenti di pianificazione strategica e di programmazione in fatti gestionali mirati al conseguimento delle risorse ed allimpiego dei fattori produttivi.
2. Il programma operativo è predisposto anche tenendo conto delle proposte formulate dai responsabili delle strutture organizzative di cui allarticolo 5.
3. Le proposte di cui al comma 2 devono essere coerenti con le funzioni assegnate a ciascun centro di responsabilità e indicare, in maniera circostanziata e concreta, gli obiettivi che sintendono perseguire ed i mezzi che si ritengono necessari per il loro conseguimento, obiettivi e mezzi corredati di indicazioni in ordine rispettivamente ai tempi di conseguimento e di fabbisogno, con riferimento al bilancio annuale ed alla durata ed ai contenuti del bilancio pluriennale; le proposte devono anche contenere indicazioni sui miglioramenti qualitativi e quantitativi che sintendono apportare ai servizi da rendere. Le proposte informano, inoltre, circa le somme delle dotazioni finanziarie assegnate in precedenza eventualmente non impegnate per il raggiungimento degli obiettivi, affinché se ne possa tenere conto per le ipotesi previste dallarticolo 7, comma 3, della l.r. 7/2001.
4. LAssessore competente procede ad un primo coordinamento delle proposte verificandone la compatibilità con linsieme delle risorse disponibili. Qualora gli interventi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, fornisce indicazioni ai responsabili delle strutture organizzative di cui allarticolo 5 assegnando un termine per la presentazione delle proposte riadeguate.
5. Il programma operativo è attivato con le modalità previste dallarticolo 7 della l.r. 7/2001.
Art. 15.
(Composizione e contenuti)
1. Il programma operativo è composto di due parti nella prima delle quali, con riferimento a tutta lattività della Regione con esclusione di quella del Consiglio regionale, sono definiti e descritti, sotto il profilo operativo, gli obiettivi gestionali individuati facendo riferimento al documento di programmazione economico-finanziaria ed al programma pluriennale di attività e spesa e possono riguardare il periodo compreso nel bilancio pluriennale. La prima parte contiene, altresì, gli altri elementi di natura non monetaria che concorrono con quelli di natura monetaria al conseguimento degli obiettivi medesimi.
2. La seconda parte articola gli obiettivi da conseguire nellanno cui si riferisce il bilancio di previsione da parte dei centri di responsabilità amministrativa di cui allarticolo 5 e definisce, per ciascun centro, le risorse utilizzabili facendo riferimento, per quanto concerne gli elementi monetari, agli stanziamenti di competenza del bilancio annuale di previsione. Le risorse monetarie da impiegare tengono conto del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.
3. I manuali di cui allarticolo 3 definiscono modalità, procedure e modelli occorrenti per lattuazione dellarticolo 14 e del presente articolo, nonché le procedure per effettuare le modificazioni del programma operativo, previste dallarticolo 7, comma 2, della l.r. 7/2001; definiscono, altresì, i sistemi di coordinamento tra il programma operativo ed il controllo di gestione, di cui allarticolo 42.
4. La Giunta, definendo il programma operativo ed assegnando gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili delle strutture organizzative di cui allarticolo 5, indica quali sono gli impegni di spesa che, ai sensi dellarticolo 23, comma 3, e tenendo conto delle ipotesi ivi previste, possono essere assunti oltre ai limiti delle dotazioni finanziarie assegnate. Indica, altresì, quali sono le dotazioni finanziarie aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi derivanti da economie di precedenti dotazioni assegnate per obiettivi simili, nonché quali sono le obbligazioni che possono essere assunte, ai sensi dellarticolo 31, comma 6, della l.r. 7/2001, e nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli esercizi successivi.
CAPO VII
GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA
E PATRIMONIALE
Sezione I
Bilancio annuale di previsione
Art. 16.
(Note preliminari)
1. Gli stati di previsione dellentrata e della spesa del bilancio annuale di previsione della Regione, redatto con losservanza delle disposizioni previste al riguardo dalla l.r. 7/2001, sono illustrati mediante note preliminari.
2. Nella nota preliminare dello stato di previsione dellentrata sono illustrati i criteri seguiti per la determinazione dellammontare dello stanziamento dei titoli e, per ciascun titolo, le quote non aventi natura ricorrente. Sono, altresì, illustrati gli andamenti delle entrate prevedibili per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, coerentemente con quanto indicato nello stesso documento contabile.
3. Per le entrate tributarie, la nota preliminare indica i criteri seguiti per la definizione di entrata di ciascun tributo proprio della Regione e delle entrate derivanti da tributi dello Stato devoluti alla Regione. In caso di minori entrate, la nota fornisce informazioni dettagliate sulle ragioni della diminuzione. Per le altre entrate, la nota preliminare precisa i presupposti che danno diritto allentrata e, per le entrate derivanti dallindebitamento, espone analitiche motivazioni circa la necessità di fare ricorso a mutui o prestiti.
4. Nella nota preliminare dello stato di previsione della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alle spese correnti di carattere discrezionale che presentano tassi di variazione significativamente diversi dagli analoghi stanziamenti degli esercizi precedenti. Nella nota preliminare della spesa sono, altresì, indicati:
a) gli obiettivi che sintendono conseguire in termini di servizi ed interventi, con i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti;
b) le eventuali assunzioni di personale da effettuare per la realizzazione dei programmi e dei progetti;
c) gli indicatori di efficacia ed efficienza che sintendono utilizzare per valutare i risultati;
d) i contenuti, disaggregati per capitolo, di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative.
Art. 17.
(Formazione delle previsioni)
1. In ottemperanza al disposto di cui allarticolo 10, comma 10, della l.r. 7/2001, la formazione delle previsioni, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale, avviene:
a) tenendo conto del quadro degli obiettivi e delle risorse risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria della Regione, di cui allarticolo 9, e delle previsioni indicate nel bilancio pluriennale, di cui allarticolo 11;
b) desumendo elementi e valutazioni dal programma operativo, di cui agli articoli 14 e 15, in esecuzione al momento della predisposizione del bilancio annuale di previsione, e dal controllo di gestione, di cui allarticolo 42;
c) analizzando i dati risultanti dal sistema informativo interno;
d) applicando i criteri di efficacia e di economicità secondo le linee indicate nellarticolo 7.
Art. 18.
(Mutui ed altre forme di indebitamento)
1. La Regione, compatibilmente con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui allarticolo 9, può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento o di ristrutturazione del debito, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali nei termini di cui allarticolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per lattuazione delle Regioni a statuto ordinario).
2. Limporto complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nellesercizio deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dellammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nellambito del bilancio pluriennale.
3. La Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente lammontare bimestrale delle entrate tributarie. Le anticipazioni sono estinte nellesercizio finanziario in cui sono contratte.
4. Ai mutui ed alle anticipazioni contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dellamministrazione dello Stato.
5. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato il rendiconto dellesercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
6. Lautorizzazione allindebitamento decade al termine dellesercizio cui il bilancio si riferisce. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dellesercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
7. Le somme iscritte nello stato di previsione dellentrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dellesercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
Art. 19.
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o di aperture di credito, indicano lammontare complessivo della spesa e lammontare di quello a carico dellesercizio in corso.
2. La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta che indica le condizioni alle quali vengono prestate, lunità previsionale di base cui fa carico lonere e le modalità di iscrizione dello stesso.
3. In allegato al bilancio di previsione sono elencate, ai sensi dellarticolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione.
Art. 20.
(Contabilità analitica per centri di costo e piano dei conti)
1. Per la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, utile anche ai fini del controllo di gestione di cui allarticolo 42, la Regione adotta, impostando un apposito piano dei conti, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Il sistema di contabilità analitica collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dellazione svolta.
2. Il piano dei conti e dei sottoconti è contenuto nei manuali di cui allarticolo 3. I manuali stabiliscono, altresì, le modalità per procedere alle rilevazioni analitiche.
3. I manuali prevedono le modalità per raccordare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale, nonché le modalità per procedere alle rettifiche e integrazioni necessarie per effetto del diverso sistema di rilevazione e di contabilizzazione dei fatti della gestione.
Sezione II
Gestione delle entrate e delle spese
Art. 21.
(Accertamento delle entrate)
1. Il responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilanci e finanze, ovvero i dirigenti della stessa struttura nellambito di attribuzioni loro assegnate ai sensi della l.r. 51/1997, accertano le entrate con le modalità previste nei manuali di cui allarticolo 3. I manuali prevedono altresì, analiticamente, i criteri e le procedure per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui attivi.
2. Le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate costituiscono residui attivi.
3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dellesercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, come tali, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Art. 22.
(Riscossione delle entrate)
1. Le entrate sono riscosse dallIstituto di credito che, sulla base di quanto previsto dallarticolo 34, svolge la funzione di tesoriere della Regione. La riscossione delle entrate avviene mediante lemissione di reversali dincasso e secondo le modalità previste nei manuali di cui allarticolo 3.
2. Il tesoriere della Regione non può rifiutare lesazione di somme che vengano versate a favore della Regione per mancata emissione preventiva della reversale dincasso, salvo chiederne lemissione, nei termini previsti dallapposita convenzione, per la regolarizzazione contabile.
3. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire allIstituto di cui al comma 1.
4. E vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali.
Art. 23.
(Assunzione degli impegni di spesa)
1. Le spese della Regione sono impegnate dai responsabili delle strutture organizzative di cui allarticolo 5 secondo le rispettive competenze, ovvero dai dirigenti nellambito delle attribuzioni loro assegnate dalla l.r. 51/1997. Le modalità per lassunzione e la registrazione degli impegni sono previste nei manuali di cui allarticolo 3.
2. Ai sensi dellarticolo 7, comma 3, della l.r. 7/2001, gli impegni di spesa non possono in nessun caso superare i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo di cui agli articoli 14 e 15.
3. Fanno eccezione, a condizione che sia espressamente previsto dal programma operativo, gli impegni di spesa relativi a:
a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali limpegno può estendersi anche a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi disponibili nellesercizio;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dellesercizio successivo;
c) spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali limpegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando la Giunta ne riconosca la necessità e la convenienza.
4. Con lapprovazione del bilancio o delle variazioni allo stesso, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le spese indicate dallarticolo 31, comma 7, della l.r. 7/2001.
5. Chiuso col 31 dicembre lesercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dello stesso esercizio.
6. Le somme destinate a finalità specifiche e non impegnate entro il termine dellesercizio vanno ad incrementare, unitamente a quelle previste dallarticolo 15, comma 4, le disponibilità dellesercizio successivo per le stesse finalità e sono, pertanto, comprese tra i fondi vincolati dellavanzo di amministrazione di cui allarticolo 33, comma 2, della l.r. 7/2001.
7. Le somme non impegnate entro il termine dellesercizio e per le quali manchi il vincolo di destinazione costituiscono economie di spesa e, come tali, concorrono a determinare i risultati finali della gestione nellambito dei fondi non vincolati dellavanzo di amministrazione, di cui allarticolo 33 della l.r. 7/2001.
8. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dellesercizio costituiscono residui passivi da comprendere tra le passività del conto generale del patrimonio e sono conservate, nel conto dei residui, per non più di due anni successivi a quello in cui limpegno si è perfezionato, per le spese correnti, e per non più di quattro anni per le spese in conto capitale. Gli impegni cancellati trovano sede in apposita voce delle passività del conto generale del patrimonio, di cui allarticolo 37 della l.r. 7/2001.
9. Non è ammessa liscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate nella competenza.
Art. 24.
(Liquidazione e ordinazione delle spese)
1. Le modalità di liquidazione e di ordinazione delle spese sono previste nei manuali di cui allarticolo 3.
2. I mandati di pagamento non estinti entro il termine dellesercizio sono restituiti dal tesoriere alla Regione per lannullamento e la riemissione sul conto dei residui.
Art. 25.
(Spese di rappresentanza)
1. Le spese di rappresentanza riguardano gli oneri per laccoglienza di delegazioni in visita, quelle relative al cerimoniale, nonché acquisto di pubblicazioni e altro materiale illustrativo e artistico da offrire a visitatori a documentazione della realtà regionale.
2. La Giunta determina lunità previsionale di base nella quale iscrivere le spese di rappresentanza.
3. Le spese di rappresentanza sono iscritte tra le previsioni di competenza e di cassa delle spese correnti dellunità previsionale di base di cui al comma 2, in apposita suddivisione denominata Oneri comuni.
Art. 26.
(Iscrizione nel bilancio dei fondi di riserva)
1. I fondi di riserva di cui agli articoli 18, 19, 21 e 22 della l.r. 7/2001 sono iscritti tra le previsioni di competenza e di cassa delle spese correnti dellunità previsionale di base della spesa corrispondente al centro di responsabilità amministrativa competente in materia di bilanci e finanze, in apposita suddivisione denominata Oneri comuni. I fondi sono utilizzati con le modalità previste dalle norme stesse.
2. Nella unità previsionale di base di cui al comma 1 è altresì iscritto, tra le previsioni di cassa, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui allarticolo 20 della l.r. 7/2001, nei limiti stabiliti dalla stessa norma. Il fondo è utilizzato con le modalità previste dallarticolo 20 della l.r. 7/2001.
Art. 27.
(Fondo svalutazione crediti)
1. Nello stanziamento delle spese correnti dellunità previsionale di base della spesa corrispondente al centro di responsabilità amministrativa competente in materia di bilanci e finanze è possibile prevedere, tra gli Oneri comuni, unapposita quota per svalutazione crediti.
2. La somma stanziata costituisce, al termine dellesercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare, per pari importo, a fronte delleliminazione di crediti di dubbia o certa inesigibilità.
Art. 28.
(Fondo ammortamento beni patrimoniali)
1. Nello stanziamento delle spese correnti di tutte le unità previsionali di base è iscritto, in apposito capitolo, lammontare dellonere di ammortamento dei beni patrimoniali utilizzati da ciascuna unità previsionale e classificati nelle categorie indicate allarticolo 37.
2. Le quote di ammortamento sono calcolate secondo i seguenti coefficienti:
a) immobilizzazioni immateriali
- diritti dautore 20%
- brevetti 20%
- opere dellingegno (compreso software nei termini di cui allart. 38) 20%
b) immobilizzazioni materiali (beni immobili)
- vie di comunicazione, strade, ponti, infrastrutture idrauliche, portuali e aeroportuali, altri beni demaniali, comprese manutenzioni straordinarie 2%
- opere per la sistemazione del suolo 2%
- fabbricati civili, anche demaniali, comprese le manutenzioni straordinarie 3%
- beni di valore culturale, storico, archeologico e artistico 2%
- altri beni immobili 2%
c) immobilizzazioni materiali (beni mobili)
- mezzi di trasporto stradali in genere 20%
- mezzi di trasporto marittimi o lacuali 5%
- macchinari per ufficio 20%
- mobili e arredi per ufficio 10%
- mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%
- mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%
- impianti e macchinari per locali per uso specifico 5%
- hardware 25%
- opere artistiche 2%
- animali 20%
- altri beni mobili 20%
3. Le somme accantonate per gli ammortamenti desercizio sono evidenziate quali componenti specifiche dellavanzo di amministrazione e possono essere utilizzate nellesercizio successivo per investimenti mediante lapplicazione dellavanzo stesso.
Art. 29.
(Iscrizione delle contabilità speciali della spesa)
1. Le contabilità speciali della spesa di cui allarticolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001, sono indicate tra le suddivisioni dellunità previsionale di base della spesa corrispondente al centro di responsabilità amministrativa competente in materia di bilanci e finanze.
Art. 30.
(Fondo economale)
1. Nelle contabilità speciali del bilancio annuale di previsione è indicato, in apposito capitolo, lo stanziamento del fondo economale il cui ammontare è determinato dalla Giunta.
2. Dopo lapprovazione del bilancio annuale di previsione, il fondo economale è assegnato dalla Giunta, mediante specifico provvedimento, alla competente struttura organizzativa.
3. I manuali di cui allarticolo 3 stabiliscono la tipologia delle spese cui è possibile provvedere mediante il fondo economale e lammontare di ciascuna, le modalità di gestione del fondo prevedendo, altresì, lutilizzo della carta di credito nei termini previsti dallarticolo 32 e di altri strumenti telematici, nonché i controlli da effettuare sulla gestione del fondo.
Art. 31.
Funzionari delegati
1. La Giunta stabilisce le spese cui si provvede, nellambito delle disposizioni vigenti, mediante funzionari delegati.
2. I manuali di cui allarticolo 3 indicano le procedure con le quali si provvede alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati e le modalità di presentazione dei rendiconti da parte degli stessi. I manuali disciplinano, altresì, i controlli da effettuare sui detti rendiconti.
Art. 32.
(Carte di credito)
1. La Giunta determina, con proprio provvedimento assunto ai sensi dellarticolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le ipotesi per le quali è ammesso, in aggiunta a quelle indicate nellarticolo 30 e fermo restando lobbligo della relativa documentazione di spesa, lutilizzo della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari per lesecuzione di spese, anche allestero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure di spesa.
2. Lutilizzo della carta di credito è, in ogni caso, ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni in Italia e allestero.
Art. 33.
(Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa)
1. La Giunta definisce le modalità per lapplicazione, in quanto applicabili, delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).
2. Il provvedimento di cui al comma 1 diventa parte integrante dei manuali previsti dallarticolo 3.
Sezione III
Servizio di tesoreria e di cassa interno
Art. 34.
(Tesoreria regionale)
1. Per lo svolgimento delle operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese ed alla custodia di titoli e valori, la Regione si avvale del servizio di tesoreria regionale di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte).
2. Le modalità di espletamento del servizio di tesoreria, comprese le fattispecie di cui allarticolo 32, ove non disciplinate da altre norme, sono previste nei manuali di cui allarticolo 3.
Art. 35.
(Servizio di cassa interno)
1. Per la riscossione delle entrate che pervengano direttamente alla Regione, la Giunta può istituire un servizio di cassa interno stabilendone, con lo stesso provvedimento, le regole di funzionamento.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 diventa parte integrante dei manuali previsti dallarticolo 3.
Sezione IV
Rendiconto generale
Art. 36.
(Predisposizione)
1. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto del bilancio la Direzione regionale competente:
a) procede, per ciascun capitolo dellentrata e della spesa della gestione della competenza e sulla base delle scritture contabili tenute dalla Regione e della documentazione profferta dal tesoriere, alla rilevazione delle risultanze contabili al 31 dicembre dellanno cui il rendiconto si riferisce in termini di accertamenti, riscossioni e versamenti e di impegni, ordinazioni e pagamenti; procede, analogamente e per i movimenti previsti, per quanto concerne la gestione dei residui;
b) relativamente alla gestione dei residui, determina i residui passivi da cancellare dal bilancio per effetto di perenzione amministrativa nei termini indicati nellarticolo 23, comma 8; procede, contestualmente, allesame dei residui perenti dei precedenti esercizi al fine di accertare se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche;
c) sulla base delle rilevazioni e valutazioni effettuate, determina lesatto ammontare delle somme da iscrivere come risultanze effettive della gestione della competenza del bilancio, delle somme da trasferire alla gestione dei residui, delle somme della gestione dei residui da conservare nella stessa gestione e delle somme che contribuiscono alla determinazione del saldo finanziario del bilancio in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione;
d) ai sensi dellarticolo 33, comma 2, della l.r. 7/2001, determina larticolazione dellavanzo di amministrazione in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento;
e) per quanto concerne la gestione della cassa procede, per ciascun capitolo dellentrata e della spesa, alla rilevazione, in termini di versamenti e pagamenti, delle risultanze contabili al 31 dicembre dellanno cui il rendiconto si riferisce registrandole come movimenti effettivi del conto del bilancio;
f) acquisisce dal tesoriere della Regione, ove non ancora pervenuti, i titoli dellentrata e della spesa non estinti per lannullamento e il trasporto a carico della gestione dei residui dellesercizio in corso;
g) procede alla definizione e alla chiusura al 31 dicembre dellanno cui il rendiconto si riferisce delle operazioni del fondo economale e delle aperture di credito dei funzionari delegati.
2. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto generale del patrimonio la Direzione regionale competente:
a) procede alla ricognizione dei beni indicati nellarticolo 37, quali risultanti anche dalla classificazione stabilita dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato);
b) applicando i criteri di valutazione indicati nellarticolo 38, determina la consistenza delle componenti da iscrivere tra le attività e le passività del conto, sulla base delle risultanze già in suo possesso ovvero acquisendole dai competenti uffici;
c) procede alla ricognizione dei crediti di modesto importo e dei crediti di difficile esazione al fine di proporne rispettivamente la cancellazione, ai sensi dellarticolo 29 della l.r. 7/2001, ovvero il trasferimento al conto generale del patrimonio, ai sensi dellarticolo 37, comma 5, della l.r. 7/2001, conto nel quale permangono sino al compimento dei termini di prescrizione.
3. I manuali di cui allarticolo 3 indicano le ulteriori modalità per la predisposizione del progetto del rendiconto generale.
Art. 37.
(Beni da includere nel conto generale del patrimonio)
1. Ferma restando lattuale distinzione in categorie dei beni della Regione, indicata dallarticolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti lamministrazione dei beni e lattivita contrattuale della Regione), al fine di consentire lindividuazione di quelli suscettibili di valutazione economica è introdotta nel conto generale del patrimonio, tenuto conto del disposto dellarticolo 37, comma 3, della l.r. 7/2001, lulteriore classificazione tipologica che risulta dallarticolo 28, comma 2, con laggiunta delle immobilizzazioni finanziarie, rappresentate dalle partecipazioni e dai crediti.
Art. 38.
Criteri di valutazione delle componenti patrimoniali
1. Nel conto generale del patrimonio, le componenti del patrimonio della Regione sono valutate, comprendendovi anche le manutenzioni straordinarie ove doccorrenza, come segue:
a) i brevetti e i diritti dautore secondo le norme del codice civile;
b) il software, esclusi i pacchetti applicativi in licenza duso, secondo le norme del codice civile, se trattasi di software di produzione interna, ovvero al costo compresi i costi accessori, se trattasi di software acquisito da terzi a titolo di proprietà;
c) i beni demaniali, ove non sia possibile valutarli secondo dati di costo, secondo criteri di stima confrontati, laddove vi sia la possibilità, con valori di beni patrimoniali assimilabili;
d) i terreni al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; qualora derivino da acquisti, al costo computando anche i costi accessori;
e) i fabbricati al valore catastale, rivalutato secondo le norma fiscali; qualora derivino da acquisti, al costo computando anche i costi accessori;
f) i beni mobili al costo, computando anche i costi accessori, o secondo stima, qualora provengano da lasciti, donazioni od altri atti di liberalità;
g) i beni acquisiti mediante contratto di leasing al valore di riscatto al momento dellacquisto della proprietà;
h) i residui attivi e passivi, secondo le risultanze del conto del bilancio;
i) i censi, livelli ed enfiteusi in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
l) le partecipazioni in enti controllati o collegati ed i titoli secondo le norme del codice civile;
m) le rimanenze, i ratei ed i risconti secondo le norme del codice civile.
2. I manuali di cui allarticolo 3 precisano, ulteriormente, i criteri di valutazione dei beni.
Art. 39.
(Presentazione e approvazione del rendiconto generale)
1. Il rendiconto generale è presentato al Consiglio per lapprovazione redatto in conformità ai modelli contenuti negli allegati C e D rispettivamente per quanto concerne il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.
2. Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione che illustra, dettagliatamente, sia i criteri seguiti per la redazione del conto del bilancio, sia quelli utilizzati per la predisposizione del conto generale del patrimonio, segnatamente per quanto concerne la valutazione dei beni patrimoniali.
3. Al rendiconto generale è, altresì, allegato il conto del tesoriere che espone i risultati delle operazioni di tesoreria al 31 dicembre.
Art. 40.
(Risultati economici della gestione)
1. I risultati economici della gestione sono dimostrati mediante un prospetto a struttura scalare predisposto sulla base dei criteri di elaborazione indicati dallarticolo 38, comma 2, della l.r. 7/2001 e del modello contenuto nellallegato E.
2. I risultati economici della gestione sono espressi in termini di utile o di perdita desercizio.
CAPO VIII
CONTROLLI
Art. 41.
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvede apposito ufficio individuato dalla Giunta.
2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e dai collegi professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri da seguire nelleffettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.
Art. 42.
(Controllo di gestione)
1. Il controllo di gestione è eseguito da apposita struttura speciale individuata dalla Giunta.
2. Il controllo di gestione è volto a verificare lefficacia, lefficienza e leconomicità delle attività svolte dalle strutture organizzative di cui allarticolo 5 nonché il buon andamento dellintera amministrazione regionale e la trasparenza dellazione amministrativa.
3. Il controllo di gestione è condotto sulla base del programma operativo di cui agli articoli 14 e 15 e tiene conto degli obiettivi definiti in tale sede nonché delle risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità amministrativa; compara costi sostenuti e qualità e quantità di servizi offerti e valuta la funzionalità dellorganizzazione.
4. La struttura speciale di cui al comma 1, anche avvalendosi dei dati risultanti dalla contabilità analitica prevista dallarticolo 20 e di eventuali forme di governo elettronico dei processi, fornisce bimestralmente alla Giunta ed ai responsabili dei centri di responsabilità amministrativa le conclusioni delle attività di verifica condotte affinché entrambi i soggetti dispongano degli elementi necessari per valutare landamento della gestione secondo i rispettivi interessi.
5. I manuali di cui allarticolo 3 definiscono le modalità operative per leffettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e di gestione.
CAPO IX
ENTI, AGENZIE E SOCIETA REGIONALI
Art. 43.
(Relazioni sulla gestione di fondi erogati dalla Regione)
1. Lo schema delle relazioni previste dallarticolo 49, comma 1, della l.r. 7/2001, è contenuto negli allegati F e G.
2. Ove la Regione accerti, attraverso le relazioni di cui al comma 1, le situazioni previste dallarticolo 49, comma 6, della l.r. 7/2001, invita lente a ripristinare le condizioni di correttezza della gestione, assegnando un termine per tale adempimento. Qualora lente non provveda entro il termine assegnato, la Regione può adottare i provvedimenti previsti dallarticolo 49, comma 6, della l.r. 7/2001.
Art. 44.
(Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione)
1. Per enti dipendenti dalla Regione tenuti agli adempimenti previsti dallarticolo 50 della l.r. 7/2001 sintendono quelli indicati negli allegati A e B della l.r. 7/2001, con esclusione del Consorzio per il sistema informativo (CSI).
2. Lo schema per la redazione delle situazioni di cassa degli enti di cui al comma 1 è contenuto nellallegato H.
CAPO X
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 45.
(Distinzione e amministrazione dei beni )
1. I beni della Regione sono distinti, ai sensi della l.r. 8/1984, in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile.
2. I beni della Regione sono amministrati secondo le norme previste dalla l.r. 8/1984, con i seguenti adeguamenti per i fini della gestione economica e del controllo di gestione, tenuto altresì conto di quanto previsto dallarticolo 38:
a) linventario dei beni del demanio regionale indica anche la valutazione dei medesimi, effettuata con i criteri indicati dallarticolo 38;
b) tenuto conto delle modificazioni intervenute nellordinamento contabile della Regione, gli inventari dei beni immobili e mobili devono considerare tutte le tipologie di beni che trovano rappresentazione nel conto generale del patrimonio e le relative valorizzazioni secondo quanto indicato negli articoli 37 e 38.
Art. 46.
(Magazzini di scorta)
1. Qualora ne ravvisi la necessità, il dirigente regionale competente può autorizzare listituzione di magazzini per la conservazione di materiali di consumo o di scorta.
2. Del valore dei materiali di consumo o di scorta conservati nei magazzini si deve tenere conto nel prospetto previsto dallarticolo 40.
3. I manuali di cui allarticolo 3 possono stabilire, ai fini del perseguimento di obiettivi di efficienza e di economicità, ulteriori criteri per la gestione dei beni patrimoniali e dei magazzini di scorta.
Art. 47.
(Assegnazione dei beni al Consiglio regionale)
1. Entro un anno dallentrata in vigore del presente regolamento, si procede allassegnazione al Consiglio regionale dei beni usati dallo stesso in forma permanente.
CAPO XI
SCRITTURE CONTABILI
Art. 48.
(Scritture finanziarie e patrimoniali)
1. La Regione adotta le scritture cronologiche e sistematiche occorrenti per la corretta attuazione delle gestioni finanziaria, economica e patrimoniale.
2. Lindividuazione e le modalità di tenuta delle scritture contabili previste al comma 1 sono contenute nei manuali di cui allarticolo 3.
CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49.
(Individuazione delle unità previsionali di base
della parte entrate del
bilancio)
1. Entro un anno dallentrata in vigore del presente regolamento, la Giunta procede, sulla base di unattribuzione di competenze funzionali, allindividuazione delle unità previsionali di base della parte entrate del bilancio. La suddivisione sarà applicata a partire dal bilancio dellesercizio successivo a quello dellindividuazione della nuova ripartizione.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 5 dicembre 2001
Enzo Ghigo
Regolamento regionale pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 dicembre 2001 (ndr)