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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

 Legge regionale 19 novembre 2001, n. 31

Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 sono introdotte, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa:

CAPITOLO    DESCRIZIONE    IMPORTO    IMPORTO
            IN EURO
11250    Contributi in materia di
    diritto allo studio
    (l.r.49/1985)     5.000.000.000     2.582.284,50
11260    Contributi straordinari per
    il finanziamento per interventi
    straordinari in materia di diritto
    allo studio
    (l.r. 49/1985)     9.000.000.000     4.648.112,09
11610    Spese varie per la realizzazione
    di attività culturali
    (l.r. 58/1978)     4.000.000.000     2.065.827,60
11725    Contributi per iniziative
    culturali
    (l.r. 58/1978)     6.150.000.000     3.176.209,93
11290    Contributi agli enti delegati
    per l’esercizio delle funzioni
    in materia di diritto allo
    studio in ambito universitario
    (l.r. 16/1992)     7.500.000.000     3.873.426,74
11615    Spese per attività culturali
    (l.r. 58/1978)     150.000.000     77.468,53
11720    Contributi per la realizzazione
    di iniziative culturali di rilievo
    regionale
    (l.r. 58/1978)     2.500.000.000     1.291.142,25
11745    Contributi ad Enti locali,
    Istituzioni, Comunità montane
    per la gestione di biblioteche
    e per l’acquisto libri
    (l.r.58/1978)     700.000.000     361.519,83
    TOTALE    35.000.000.000    18.075.991,47
11725    Contributi per la danza
    in Piemonte
    (l.r. 58/1978)     900.000.000     464.811,21
    TOTALE    35.900.000.000    18.540.802,68

2. Alla spesa relativa prevista in lire 35.900.000.000 (euro 18.540.802,68) si fa fronte con i fondi di cui al capitolo n. 15910 avente la seguente denominazione “Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recante spese correnti attinenti alle funzioni normali”.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 novembre 2001

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 novembre 2001 (ndr)