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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 19 novembre 2001, n. 31
Variazione al bilancio di previsione per lanno finanziario 2001.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nel bilancio di previsione per lanno finanziario 2001 sono introdotte, ai sensi dellarticolo 24, comma 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa:
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO
IN EURO
11250 Contributi in materia di
diritto allo studio
(l.r.49/1985) 5.000.000.000 2.582.284,50
11260 Contributi
straordinari per
il finanziamento per interventi
straordinari in materia
di diritto
allo studio
(l.r. 49/1985) 9.000.000.000 4.648.112,09
11610 Spese
varie per la realizzazione
di attività culturali
(l.r. 58/1978) 4.000.000.000
2.065.827,60
11725 Contributi per iniziative
culturali
(l.r. 58/1978) 6.150.000.000
3.176.209,93
11290 Contributi agli enti delegati
per lesercizio delle funzioni
in materia di diritto allo
studio in ambito universitario
(l.r. 16/1992)
7.500.000.000 3.873.426,74
11615 Spese per attività culturali
(l.r. 58/1978)
150.000.000 77.468,53
11720 Contributi per la realizzazione
di iniziative
culturali di rilievo
regionale
(l.r. 58/1978) 2.500.000.000 1.291.142,25
11745 Contributi
ad Enti locali,
Istituzioni, Comunità montane
per la gestione di biblioteche
e per lacquisto libri
(l.r.58/1978) 700.000.000 361.519,83
TOTALE 35.000.000.000 18.075.991,47
11725 Contributi
per la danza
in Piemonte
(l.r. 58/1978) 900.000.000 464.811,21
TOTALE 35.900.000.000 18.540.802,68
2. Alla spesa relativa prevista in lire 35.900.000.000 (euro 18.540.802,68) si fa fronte con i fondi di cui al capitolo n. 15910 avente la seguente denominazione Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recante spese correnti attinenti alle funzioni normali.
Art. 2.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 novembre 2001
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 novembre 2001 (ndr)