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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 3 settembre 2001, n. 22.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sullordinamento contabile della Regione Piemonte.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Larticolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, come modificato dallarticolo 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonchè a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie delledilizia residenziale pubblica.
2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dellarticolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dellarticolo 4 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dellarticolo 5 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
b) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione
d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni.
4. Sono altresì esclusi, solo relativamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso dei requisiti per la permanenza nelledilizia residenziale pubblica.
5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta regionale:
a) gli alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dellutenza insediata, quali comunità alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri delledilizia residenziale pubblica;
b) gli alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli per laccesso alledilizia residenziale pubblica.
6. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio non appena siano cessati la causa e luso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.".
Art. 2.
1. Larticolo 2 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 2 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 2. (Requisiti per laccesso)
1. I requisiti per conseguire lassegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente allUnione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nellambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati allestero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o della zona censuaria in cui è ubicato limmobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che lalloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dallultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dellarticolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per laccesso alledilizia sovvenzionata vigente al momento dellindizione del bando di concorso. Il reddito è riferito alla famiglia tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, allegata alla presente legge, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dellarticolo 21 della l. 457/1978, corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unità. Per le famiglie di nuova formazione, come definite allarticolo 10, comma 1, lettera i), numero 2), il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, lalloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa allalloggio di nuova assegnazione;
h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
i) non essere stato dichiarato decaduto dallassegnazione dellalloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
2. Particolari requisiti aggiuntivi, legati a peculiari esigenze locali, possono essere stabiliti in relazione allassegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alleventuale anzianità di residenza.
3. I comuni hanno facoltà di assegnare unaliquota massima del 30 per cento, arrotondato allunità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua a nuclei collocati in graduatoria ed in possesso di ulteriori requisiti stabiliti e verificati dai comuni medesimi.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.
5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono permanere al momento dellassegnazione, nonchè successivamente alla stessa, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera e), per il quale il limite di reddito, in costanza di rapporto, è moltiplicato per due, e per il requisito di cui al comma 1, lettera g), che deve sussistere al momento della stipula della convenzione relativa allalloggio di nuova assegnazione.
6. Lassegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per quattro anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per lassegnazione.
7. Lente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 6, comunica allinteressato la perdita della qualifica di assegnatario e lautomatico assoggettamento del rapporto al canone di cui allarticolo 19, comma 2.".
Art. 3.
1. Larticolo 3 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 3 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo allultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre allimponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;
b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine lassistenza a persone anziane o non autosufficienti e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. La stabilità della convivenza non viene meno quando linterruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio;
c) per locali impropriamente adibiti ad abitazione, sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra lultimo piano e il tetto senza plafonature;
d) per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dallarticolo 3, quarto comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri quadrati;
e) per occupante senza titolo si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti;
f) per profugo si intende il cittadino italiano e i suoi familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle categorie individuate dalla vigente normativa statale in materia;
g) per alloggio scadente si intende lunità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì limmobile in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dellunità immobiliare:
1) elementi propri dellunità immobiliare:
1.1) pavimenti;
1.2) pareti e soffitti;
1.3) infissi;
1.4) impianto elettrico;
1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
1.6) impianto di riscaldamento;
2) elementi comuni:
2.1) accessi, scale e ascensore;
2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere..
Art. 4.
1. Larticolo 4 l.r. 46/1995, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, è sostituito dal seguente:
Art. 4. (Ente legittimato allemissione del bando)
1. Le assegnazioni che, a norma dellarticolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei comuni devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta regionale puo autorizzare lemanazione di bandi speciali per lassegnazione di alloggi specificatamente individuati.
2. I bandi sono emessi almeno ogni due anni dai comuni o dai loro consorzi, con facoltà di delega alle agenzie territoriali per la casa (ATC) competenti per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall ATC delegata.
3. Qualora il comune non provveda allemissione del bando entro i due anni dal precedente, puo comunque provvedere entro i sei mesi successivi. Tale termine è elevato a dodici mesi per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Decorso inutilmente tale termine di proroga, laliquota di cui allarticolo 13, commi 1 e 2, è ridotta per il comune inadempiente al 30 per cento, finchè non venga emesso il nuovo bando.
4. Le funzioni esecutive concernenti lassegnazione degli alloggi possono essere delegate dai comuni alle ATC , con rimborso dei costi sostenuti dall ATC delegata.".
Art. 5.
1. Il comma 2 dellarticolo 6 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
2. Al fine di assicurare linformazione ai cittadini italiani emigrati allestero, i comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi nei quali risultino emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti allAnagrafe degli Italiani residenti allestero ( AIRE ) del comune..
Art. 6.
1. Larticolo 7 della l.r. 46/1995,, come modificato dallarticolo 5 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 7. (Contenuti del bando)
1. Il bando deve indicare:
a) i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;
b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali siano previste diverse modalità di assegnazione degli alloggi;
c) i requisiti prescritti dallarticolo 2, commi 1 e 2, nonchè gli eventuali altri requisiti che possano essere stabiliti ai sensi dellarticolo 2, comma 3;
d) le norme per la determinazione del canone di locazione;
e) il luogo di presentazione della domanda ed il termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la presentazione stessa;
f) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati allestero, nonchè gli stati, i fatti e le qualità personali del richiedente che possano essere oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
2. Per i lavoratori emigrati allestero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera f), nei comuni ad alta tensione abitativa individuati ai sensi della normativa vigente, il bando puo prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il comune redige un elenco pubblico ordinato per punteggi sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendone lordine, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare più ad un congruo numero di riserve.".
Art. 7.
1. Larticolo 9 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 7 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 9. (Commissioni preposte alle graduatorie)
1. La graduatoria è predisposta da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale determinata dalla Regione stessa. La Commissione è istituita presso l ATC competente per territorio. Lampiezza dellambito territoriale di competenza della Commissione viene definita in relazione allentità della domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo puo altresì essere garantito per le aree metropolitane, con la formazione di più Commissioni nominate dalla Regione.
2. La Commissione provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti allarticolo 2, commi 1 e 2 e allattribuzione dei punteggi previsti allarticolo 10, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso.
3. La Commissione è composta da:
a) un Magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dalla Corte dAppello;
b) due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dellAssociazione nazionale comuni italiani ( ANCI ) su proposta dei comuni dellambito territoriale, con la presenza delle minoranze;
c) un funzionario regionale;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designato dintesa dalle medesime;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dintesa dalle medesime;
f) un rappresentante dell ATC nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, con funzioni di vice Presidente.
4. La Giunta regionale provvede alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 3, nonchè dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti e organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi la Commissione.
5. La Commissione puo regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
6. Entro trenta giorni dalla nomina, il Presidente convoca la Commissione. Qualora non provveda entro tale termine, alla convocazione provvede il Vice Presidente.
7. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.
9. La segreteria è formata da dipendenti dell ATC . Tra essi la Commissione sceglie il segretario.
10. Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari a quello determinato per i membri dei Consigli di amministrazione di ciascuna ATC . La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC .".
Art. 8.
1. Larticolo 10 l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 8 della l.r. n. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 10. (Punteggi da attribuire ai concorrenti)
1. Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni sociali, economiche ed abitative alla data di pubblicazione del bando:
a) richiedenti che abitino con il nucleo familiare da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti allassistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4;
b) richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo: punti 4;
c) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più lavoratori dipendenti con anzianità di contribuzione Gescal, risultante dalla somma delle singole contribuzioni:
1) fino a cinque anni di contribuzione: punti 1;
2) oltre cinque e fino a dieci anni di contribuzione: punti 2;
3) oltre dieci e fino a venti anni di contribuzione: punti 3;
4) oltre venti anni di contribuzione: punti 4;
d) richiedenti che abitino con il nucleo familiare: 1) in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera g): punti 1;
2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca, oppure in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie: punti 2;
3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;
e) richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nellalloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti allarticolo 3, comma 1, lettera d), risulti essere:
1) uguale a 2: punti 1;
2) superiore a 2: punti 2;
3) superiore a 3: punti 3;
f) richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo familiare, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anchessi composti da almeno due unità:
1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;
2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2;
g) richiedenti il cui reddito, come definito allarticolo 2, comma 1, lettera e), risulti non superiore al:
1) 70 per cento del limite di assegnazione: punti 1;
2) 50 per cento del limite di assegnazione: punti 2;
3) 30 per cento del limite di assegnazione: punti 3;
h) richiedenti che debbano abbandonare lalloggio:
1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2;
2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dallautorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4;
3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:
3.1) se la sentenza è motivata da morosità: punti 1;
3.2) in tutti gli altri casi: punti 2;
4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto:
4.1) se la sentenza è motivata da morosità: punti 2;
4.2) in tutti gli altri casi: punti 4;
i) richiedenti che appartengano alle seguenti categorie:
1) abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico: punti 3;
2) richiedenti che:
2.1) contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 2;
2.2) abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 3;
3) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili:
3.1) con percentuale di invalidità compresa tra l80 per cento ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dallAzienda sanitaria locale ( ASL ) da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delletà, riconosciute ai sensi delle vigenti normative: punti 3. Tale punteggio è incrementato di punti 1 qualora le citate condizioni di invalidità sussistano per più di un componente il nucleo familiare e di ulteriori punti 2 in presenza di barriere architettoniche, certificata dal comune, che comporti concreto impedimento al disabile nellaccessibilità allalloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta. Il punteggio è ulteriormente incrementato di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare sia di età superiore a sessantacinque anni;
3.2) con percentuale di invalidità compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al d.p.r. 834/1981: punti 2. Tale punteggio è ulteriormente incrementato di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare sia di età superiore a sessantacinque anni;
4) cittadini italiani emigrati allestero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2;
5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato: punti 2;
l) nuclei familiari composti da cinque o più persone: punti 1;
m) richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per lassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: punti 1 per ogni graduatoria in cui sono stati inseriti;
n) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale: punti 1;
o) coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dellordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio nonchè coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro: punti 2.
2. La condizione del biennio di cui al comma 1, lettere a) e f), non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dallautorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti allassistenza pubblica.
3. I punteggi connessi allo sfratto per morosità di cui al comma 1, lettera h), numeri 3) e 4), sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata lattestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole.
4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 1, lettera i), numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia:
a) per gli invalidi civili dalla Azienda sanitaria locale ( ASL );
b) per gli invalidi del lavoro dallIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( INAIL );
c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere.
5. Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettera i), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati dufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui allarticolo 13 ad eccezione di quelle di cui alla lettera i), numero 5.
6. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonchè i punteggi previsti alle lettere a), b) e d). Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.".
Art. 9.
1. Larticolo 11 l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 9 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 11. (Formazione delle graduatorie)
1. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta scadenza è elevata a novanta giorni per gli ambiti territoriali con popolazione superiore a 200 mila abitanti.
2. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dellordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per lopposizione alla graduatoria provvisoria.
3. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con lindicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonchè dei modi e dei termini per lopposizione, è pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi nellAlbo Pretorio del comune o dei comuni nellambito territoriale in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell ATC in un luogo aperto al pubblico.
4. Ai lavoratori emigrati allestero è data notizia dellavvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
5. Dellavvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nellAlbo Pretorio e, per i lavoratori emigrati allestero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione, che provvede in merito, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
7. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dellopponente, i documenti che egli non abbia presentato nel termine alluopo fissato.
8. Esaurito lesame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
9. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
10. Gli alloggi sono assegnati secondo lordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.
11. In caso di ricorso alle procedure di bando di cui allarticolo 7, comma 3, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto dal comune per la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di posizioni utili per lassegnazione, la Commissione procedere a successive integrazioni della graduatoria, secondo le stesse modalità indicate ai commi da 1 a 9.".
Art. 10.
1. I commi 2, 3, 4 e 5 dellarticolo 12 della l.r. 46/1995, sono abrogati.
Art. 11.
1. Larticolo 13 della l.r. 46/1995, come da ultimo modificato dallarticolo 1 della legge regionale 27 novembre 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:
Art. 13. (Riserve)
1. I comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, unaliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata allunità superiore, degli alloggi che si rendano disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui allarticolo 11, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni medesimi. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2002, ad assegnare unulteriore aliquota non eccedente il 20 per cento degli alloggi disponibili su base annua per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo. Il termine puo essere prorogato dalla Giunta regionale in presenza del perdurare di situazioni di emergenza connesse allesecuzione di sfratti.
2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni devono essere contenute nellaliquota massima di cui al comma 1 di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.
3. Anche per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono sussistere i requisiti prescritti allarticolo 2.
4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
5. Laccertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui allarticolo 9, previa istruttoria dei comuni interessati.
6. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza, il comune può procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui allarticolo 2, ma nellambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni. In tal caso lente gestore provvede a stipulare con lassegnatario una specifica convenzione a termine di durata pari a quella dellassegnazione.
7. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 6, alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei familiari che a seguito della calamità stessa non possano risiedere nellabitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga allaliquota massima prevista dal comma 1.".
Art. 12.
1. Dopo larticolo 13 della l.r. 46/1995, è inserito il seguente:
Art. 13 bis. (Assegnazione alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco)
1. Gli appartenenti alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi per lassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica emessi dai comuni anche in assenza del requisito di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c), purchè si tratti di immobili ubicati al di fuori dellambito territoriale del bando, e del requisito di cui allarticolo 2, comma 1, lettera e).
2. I richiedenti di cui al comma 1 vengono posti, a cura della Commissione di cui allarticolo 9, in unapposita graduatoria, dalla quale i comuni attingono per lassegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi.
3. Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1 la possibilità di richiedere laccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi.
4. I comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad appartenenti alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco, nellambito dellaliquota di cui allarticolo 13, comma 1. Per il possesso dei requisiti valgono le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.".
Art. 13.
1. Larticolo 14 l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
Art. 14. (Ente competente alle assegnazioni)
1. Allassegnazione degli alloggi provvede il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il comune non provveda allassegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere allente gestore il corrispettivo delle spese di amministrazione, generali e di manutenzione ordinaria sostenute, nonchè una quota pari allo 0,50 per cento annuo, rapportato su base mensile, del valore locativo dellalloggio. I predetti corrispettivi non sono dovuti qualora lalloggio, dichiarato dallente gestore disponibile allassegnazione, sia in stato scadente ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera g).
2. Dellavvenuta assegnazione il comune dà notizia agli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale deve essere indicato il giorno e il luogo per la scelta dellalloggio.
3. La scelta degli alloggi, nellambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo lordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
4. La scelta dellalloggio deve essere effettuata dallassegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione o scelta dellalloggio entro i termini stabiliti dal comune, il sindaco comunica allassegnatario con lettera raccomandata che puo fornire giustificazione, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documentazioni.
5. Qualora non sia documentato il grave impedimento alla presentazione o scelta dellalloggio, il sindaco pronuncia la decadenza dallassegnazione ai sensi dellarticolo 29.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare allalloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del loro nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla presente legge o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di grave invalidità. In tali casi essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.
7. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede dellente gestore nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.
8. In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dellinteressato, lassegnatario decade dallassegnazione ai sensi dellarticolo 29.
9. Non può essere di norma assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili, come definiti allarticolo 3, comma 1, lettera d), superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
10. Il comune, in assenza di nuclei familiari collocati in graduatoria con numero di componenti adeguato o in presenza di situazioni di emergenza abitativa di cui allarticolo 13, puo disporre, di concerto con lente gestore, lassegnazione di un alloggio con un numero di vani abitabili superiore di un massimo di due unità il numero dei componenti il nucleo familiare.
11. La Giunta regionale, su documentata richiesta congiunta del comune in cui sono ubicati gli alloggi e dell ATC competente per territorio, in cui si attesti limpossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, puo autorizzare lesclusione temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica dallapplicazione delle norme della presente legge. In tal caso lintero gettito dei canoni di locazione determinati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al netto delle spese riconosciute allente gestore, è versato in gestione speciale come definita allarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.".
Art. 14.
1. Il comma 4 dellarticolo 15 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 10 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
4. Qualora lassegnatario, titolare della convenzione da almeno cinque anni, chieda la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, possono subentrare nella convenzione stessa nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in linea retta di primo grado, i discendenti in linea retta di primo grado e, in caso di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea retta di primo grado e i discendenti in linea retta di secondo grado. Laspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura della convenzione nei sessanta giorni successivi al rilascio dellalloggio da parte dellassegnatario e deve risultare stabilmente residente nellalloggio da almeno tre anni..
Art. 15.
1. Larticolo 16 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 11 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 16. (Cambi alloggi)
1. Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonchè di disagi abitativi di carattere sociale, lente gestore è competente a predisporre programmi di mobilità dellutenza attraverso il cambio di alloggi di risulta, previa verifica dello stato duso e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e di informazione dellutenza medesima. Per alloggio sottoutilizzato si intende quello in cui il numero di vani abitabili, come definiti allarticolo 3, comma 1, lettera d), supera di oltre due unità il numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per raggiungere gli scopi di cui al comma 1, lente gestore, dintesa con il comune, può altresì utilizzare unaliquota non superiore al 30 per cento degli alloggi di nuova costruzione.
3. Lente gestore provvede a sostituire laliquota di alloggi di nuova costruzione di cui al comma 2 con un corrispondente numero di alloggi di risulta, al fine di non sottrarre disponibilità ai partecipanti ai bandi generali.
4. Il programma di mobilità è comunicato agli interessati, i quali, nei trenta giorni successivi, possono presentare opposizione al legale rappresentante dellente gestore, che decide entro sessanta giorni.
5. Qualora gli interessati rifiutino la mobilità obbligatoria, anche dopo leventuale rigetto dellopposizione presentata al legale rappresentante dellente gestore, si applica loro un canone sanzionatorio pari al doppio del canone dovuto ai sensi dellarticolo 19. Tale sanzione non si applica:
a) qualora il nucleo familiare sia composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni e lalloggio proposto per la mobilità sia ubicato al di fuori del quartiere ATC di residenza;
b) qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più invalidi con percentuale di invalidità compresa tra l80 e il 100 per cento.
6. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1 sono comunque consentiti cambi consensuali, previa autorizzazione dellente gestore.
7. Lente gestore puo altresì concedere su richiesta dellassegnatario cambi di alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate esigenze.
8. Il cambio è assentito o disposto dallente gestore, previa verifica dellassenza di condizioni che ostino al mantenimento dellalloggio.
9. La gestione della mobilità dellutenza è disciplinata da apposito regolamento predisposto dallente gestore.".
Art. 16.
1. La lettera a) del comma 1 dellarticolo 19 della l.r. 46/1995, come modificata dallarticolo 12 della l.r. n. 51/1996, è sostituita dalla seguente:
a) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo inferiore al limite di assegnazione. Il canone, per i nuclei fruenti di soli redditi da lavoro dipendente o pensione, anche in presenza di possesso di un bene la cui rendita catastale rivalutata sia pari o inferiore a lire 250 mila annue, non puo eccedere l8 per cento del reddito di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a); qualora gli stessi redditi siano inferiori a due pensioni integrate al minimo INPS il canone non puo eccedere il 6 per cento del reddito di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a). In ogni caso il canone non puo essere inferiore al 30 per cento del canone di riferimento;.
Art. 17.
1. Larticolo 20 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 13 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 20. (Collocazione nelle fasce di reddito)
1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui allarticolo 19 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati.
2. I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui allarticolo 19, sono rilevati contestualmente agli aggiornamenti, da effettuare con frequenza almeno biennale, delle anagrafi della utenza e del patrimonio.
3. La collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e lapplicazione del relativo canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dellanno successivo a quello in cui è stata effettuata lindagine reddituale.
4. Lassegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dallente gestore con decorrenza dal mese successivo alla richiesta. Lassegnatario è tenuto ad autocertificare trimestralmente il perdurare della diminuzione di reddito, fino alla successiva indagine reddituale. Qualora lassegnatario non provveda a tale autocertificazione, lente gestore provvede a ripristinare il canone applicato prima della collocazione nella fascia inferiore.
5. Qualora lassegnatario non produca, entro i termini stabiliti dallente gestore, la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta si applica un canone pari a due volte lequo canone. Contestualmente lente gestore provvede a darne segnalazione al comune nel quale è situato lalloggio e per conoscenza allassegnatario stesso. Il comune provvede a verificare che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dellassegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause. In tal caso gli uffici comunali provvedono ad attestare, entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione, linvolontarietà della mancata o incompleta produzione di documentazione, nonchè a coadiuvare lassegnatario nella compilazione della documentazione stessa. In presenza della suddetta attestazione di involontarietà, non si applica lincremento del canone nella misura prevista al primo periodo del presente comma.
6. Lassegnatario di cui al comma 5 viene collocato nella fascia di competenza, qualora produca la documentazione richiesta, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione stessa.
7. Qualora lassegnatario produca una documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, lente gestore ha lobbligo di trasmettere agli Uffici Finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione, dandone comunicazione allinteressato. In pendenza di tale accertamento, allassegnatario è applicato il canone di cui allarticolo 19, comma 1, lettera c).
8. Qualora gli Uffici Finanziari accertino in capo allassegnatario un reddito inferiore a quello previsto per lapplicazione del canone di cui allarticolo 19, comma 1, lettera c), la riduzione del canone con i relativi conguagli decorre dalla data di applicazione dello stesso.".
Art. 18.
1. Il comma 1 dellarticolo 21 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 14 della l.r. n. 51/1996, è sostituito dal seguente:
1. E istituito nellambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per il pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori dellabitazione, destinato agli assegnatari appartenenti alla fascia di cui allarticolo 19, comma 1, lettera a), il cui nucleo familiare sia percettore di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS ..
Art. 19.
1. Larticolo 23 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
Art. 23 (Struttura organizzativa dellautogestione) 1. Lassemblea degli assegnatari utenti è regolata dallarticolo 10, ultimo comma, della l. 392/1978.
2. Lassemblea nomina un rappresentante degli assegnatari utenti, in qualità di amministratore, e il comitato di gestione, approva i bilanci e delibera quanto occorre per la gestione.
3. Lassemblea dellautogestione è convocata dallAmministrazione almeno una volta allanno.
4. Lamministratore esegue le delibere dellassemblea, esige i crediti, paga i debiti e rappresenta lautogestione in giudizio.
5. Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti tra gli assegnatari utenti e lente gestore, e tra gli assegnatari utenti, è disciplinato da apposito regolamento predisposto dallente gestore, sentite le organizzazioni dellutenza.".
Art. 20.
1. Il comma 3 dellarticolo 25 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
3. E facoltà dellente gestore, sulla base di apposito regolamento, estendere lautogestione a parte della manutenzione ordinaria o allintera quota della stessa, accreditando agli organi dellautogestione una corrispondente percentuale della quota del canone a cio destinata..
Art. 21.
1. Il comma 1 dellarticolo 27 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
1. E consentito agli enti gestori continuare o assumere lamministrazione degli stabili ceduti integralmente o in qualsivoglia quota di proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, ove lente gestore non assuma lamministrazione, cessa per gli assegnatari in proprietà o in locazione con patto di futura vendita lobbligo di corrispondere al medesimo le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto..
Art. 22.
1. Il comma 5 dellarticolo 28 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
5. Il sindaco pronuncia lannullamento dellassegnazione entro sessanta giorni dallacquisizione del parere obbligatorio e vincolante da parte della Commissione di cui allarticolo 9. Qualora il sindaco non provveda entro tale termine, ogni eventuale morosità maturata successivamente dallassegnatario è posta a carico del comune..
Art. 23.
1. Larticolo 29 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 15 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 29 (Decadenza)
1. Il sindaco dispone con proprio provvedimento la decadenza dallassegnazione dellalloggio, nei confronti di chi:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, lalloggio a terzi. In tal caso nei confronti del cedente viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dalla Giunta comunale;
b) abbia trasferito altrove volontariamente la propria residenza o abbia abbandonato lalloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dellente gestore, o ne abbia mutato la destinazione duso. Prima del pronunciamento della decadenza, il sindaco provvede a verificare che la mancata richiesta allente gestore di autorizzazione al temporaneo trasferimento di residenza o abbandono dellalloggio non sia involontaria in quanto dipendente da particolari condizioni dellassegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause. In tal caso gli uffici comunali provvedono ad attestare allente gestore tale involontarietà ed a coadiuvare lassegnatario nella compilazione della richiesta, sospendendo la procedura di decadenza;
c) abbia usato lalloggio per scopi illeciti od immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per lassegnazione di cui allarticolo 2, comma 1, salvo quanto indicato alla lettera e) del presente comma;
e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, pari al doppio del limite di reddito previsto per lassegnazione;
f) non effettui la scelta dellalloggio o non stipuli la convenzione di assegnazione ai sensi dellarticolo 14;
g) si renda moroso per un periodo superiore a sei mesi, salvo quanto previsto allarticolo 31, commi 3 e 4;
h) violi gravemente e ripetutamente, a giudizio dellente gestore, il regolamento, comunque denominato, disciplinante luso degli alloggi.
2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ricevono dallente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due accertamenti biennali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del limite stabilito.
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone di cui allarticolo 19, comma 2.
4. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni previste per lannullamento dellassegnazione, ad eccezione dei casi di trasferimento della residenza da parte dellassegnatario, di mancata scelta dellalloggio o stipula della convenzione, di morosità e di gravi violazioni del regolamento duso degli alloggi, ove la decadenza è pronunciata dufficio, ha decorrenza immediata e deve essere pronunciata entro sessanta giorni dallintervenuto accertamento della violazione dei disposti di legge o dallintervenuta comunicazione da parte dellente gestore dellaccertata violazione di questi ultimi. Nel caso in cui il sindaco non provveda, leventuale morosità successiva è a carico del comune inadempiente.
5. La decadenza dallassegnazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
6. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dellassegnatario e di chiunque occupi lalloggio.
7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo e compete al medesimo darne esecuzione.".
Art. 24.
1. Larticolo 31 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 16 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 31. ( Morosità)
1. Lente gestore, previa messa in mora dellassegnatario, richiede al comune il pronunciamento della decadenza, ai sensi dellarticolo 29, in caso di morosità superiore a sei mesi. Qualora entro tre mesi dalla richiesta della pronuncia di decadenza il sindaco non vi provveda, lulteriore morosità è posta a carico dellamministrazione comunale.
2. La morosità dellassegnatario nel pagamento del canone puo essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dellanno.
3. Non è causa di decadenza la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dellassegnatario o di componente il nucleo familiare, qualora ne siano derivate limpossibilità o la grave difficoltà, accertata dallente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
4. La Regione, tramite il fondo sociale di cui allarticolo 21, provvede a sanare, nel limite della quota annualmente attribuita a ciascuna ATC , la situazione di morosità di cui al comma 3 dellassegnatario nei confronti dellente gestore, versando allo stesso, secondo le modalità fissate dal regolamento di funzionamento del fondo, lammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitate dallente per i motivi di cui al comma 3. La restante parte di morosità è posta a carico del comune che ha effettuato lassegnazione.
5. Qualora il comune non provveda a sanare completamente la parte di morosità non coperta dal fondo sociale di cui allarticolo 21 entro sei mesi dalla richiesta dellente gestore, questultimo richiede al comune il pronunciamento della decadenza, ai sensi dellarticolo 29.
6. Qualora entro tre mesi dalla richiesta del pronunciamento di decadenza di cui al comma 5 il sindaco non vi provveda, la morosità maturata dalla data della richiesta di pagamento avanzata dallente gestore al comune è posta interamente a carico dellamministrazione comunale.".
Art. 25.
1. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente allentrata in vigore della presente legge possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino, al momento dellassegnazione a titolo provvisorio o della conversione della stessa in assegnazione definitiva, il possesso dei requisiti per laccesso, di cui allarticolo 2 della l.r. 46/1995. Alla relativa verifica provvedono le commissioni di cui allarticolo 9 della l.r. 46/1995.
2. I comuni possono disporre, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla data medesima occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito di scadenza di assegnazione provvisoria, a condizione che:
a) loccupazione sia ancora in corso;
b) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per laccesso di cui allarticolo 2 della l.r. 46/1995;
c) gli occupanti provvedano al pagamento allente gestore, anche in forma rateizzata, delle somme dovute per loccupazione e delle spese relative, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
d) loccupazione non abbia sottratto il godimento dellalloggio ad un soggetto legittimamente individuato.
3. Alla verifica dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 provvedono le commissioni di cui allarticolo 9 della l.r. 46/1995.
4. Dopo larticolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione) è inserito il seguente:
Art. 1 bis. (Criteri di accesso).
1. La Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri per laccesso ai contributi per il sostegno alla locazione, di cui allarticolo 11 della l. 431/1998, come modificato dallarticolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare lofferta di alloggi in locazione), e per la ripartizione delle relative risorse, dandone informazione alla competente Commissione consiliare.
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte delle risorse regionali integrative del fondo per il sostegno alla locazione da destinare ad azioni di divulgazione della possibilità di accesso ai contributi.".
5. Allallegato C alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), disposto dallarticolo 45, comma 5, sono soppresse le parole: Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)..
Art. 26.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 51;
b) larticolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5;
c) la legge regionale 27 novembre 2000, n. 56.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 2001
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 settembre 2001 (ndr)