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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 3 settembre 2001, n. 21.
Assestamento al bilancio di previsione per lanno finanziario 2001 e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per lanno finanziario 2001 sono introdotte, ai sensi dellarticolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dellentrata e della spesa riportati nellallegato A.
2. Negli stati di previsione per lanno finanziario 2001 sono inserite le ulteriori variazioni indicate nellallegato A I.
3. Nel bilancio pluriennale 2001 - 2003, tranche 2002, sono inserite le variazioni indicate nellallegato A II.
Art. 2.
(Autorizzazione a contrarre mutui)
1. Lautorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo, recata dallarticolo 6 della legge regionale 14 maggio 2001, n. 10 (Bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001 - 2003), è ridotta di lire 150 miliardi a seguito delle riduzioni introdotte dallarticolo 1.
Art. 3.
(Utilizzo dellavanzo finanziario alla chiusura
dellesercizio 2000)
1. Lavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio finanziario 2000 applicato al bilancio di previsione per lanno 2001, nellammontare di lire 1.046.471.267.779 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli di cui allallegato B.
Art. 4.
(Trasferimento di autorizzazioni di spesa)
1. Le autorizzazioni di spesa specificate nellallegato C colonna 2 sono trasferite allanno 2002 per gli importi indicati a fianco di ciascun capitolo.
2. Gli impegni assunti sui capitoli inseriti nellallegato C, sino allentrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità giuridica, fatto salvo il trasferimento sul corrispondente capitolo del bilancio per lanno finanziario 2002.
3. Agli oneri conseguenti si provvede mediante incremento, di pari importo complessivo, del capitolo di entrata n. 2705.
Art. 5.
(Residui perenti)
1. I fondi iscritti ai capitoli n. 15940 e n. 27190 sono utilizzati per integrare gli stanziamenti di capitoli già istituiti o da istituire per il pagamento di residui perenti.
Art. 6.
(Elenco spese obbligatorie)
1. Lelenco n. 1 relativo allindividuazione dei capitoli di spese obbligatorie, approvati dallarticolo 9 della l.r. 10/2001, è integrato con il capitolo 16005.
Art. 7.
(Integrazione elenco 4)
1. Lelenco 4 del bilancio di previsione 2001 è modificato nellintestazione sostituendo DDL con Provvedimenti legislativi in corso ed è integrato con i seguenti progetti di legge:
Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Piemonte
Istituzione del Libretto della casà e della Anagrafe funzionale dei fabbricatì
Interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani piemontesi
Introduzione della zona di salvaguardia dei boschi e delle Rocche del Roero
Finanziamento ai Comuni per listituzione del corpo di Polizia municipale di prossimità ed altri interventi per la sicurezza dei cittadini e dei territori
Fondo per il sostegno ai cittadini vittime della criminalità comune.
Art. 8.
(Integrazione elenco 6)
1. Lelenco n. 6 è integrato con il seguente accordo di programma: Campionati mondiali di canoa 2002 - Valsesia.
Art. 9.
(Variazioni compensative)
1. Allelenco A approvato dallarticolo 28 della l.r. 10/2001 sono aggiunte le seguenti leggi:
- l.r. 95/1995: per i capitoli 12615, 21072, 21104, 21107, 22815.
- l.r. 57/1997: per i capitoli 14088, 14114, 14116.
- l.r. 20/1998: per i capitoli 13280, 21425.
- l.r. 13/1999: per i capitoli 12785, 13145.
- l.r. 20/1999: per i capitoli 13132, 13134, 21020.
- l.r. 21/1999: per i capitoli 12655, 21037, 21039, 21045,21047.
2. In corrispondenza della l.r. 63/1978, già inserita nellallegato A, sono aggiunti i seguenti capitoli: 12780 - 12990 - 13070 - 13100 - 13260 - 13330 - 13470 - 13480 - 13750 - 20950 - 21390 - 21420 - 21655 - 21930 - 22030 - 22050 - 23530.
Art. 10.
(Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2001-2003 per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006)
1. Per il finanziamento delle quote a carico del bilancio regionale sul capitolo 27165 dello stato di previsione della spesa sono autorizzati stanziamenti nella misura complessiva di lire 18.500 milioni per lanno 2001, di lire 55.000 milioni per lanno 2002 e di lire 55.000 milioni per lanno 2003 con le seguenti finalità:
a) a titolo di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:
- esercizio 2001 Lire 18.500 milioni
- esercizio 2002 Lire 24.000 milioni
- esercizio 2003 Lire 28.000 milioni.
Tali spese verranno versate allAGEA e successivamente allOrganismo Pagatore regionale istituito ai sensi dellarticolo 3 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dellAIMA e istituzione dellAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni);
b) a titolo di finanziamento regionale degli aiuti di Stato aggiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del regolamento CE n. 1257/1999 e previsti al capitolo 16 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:
- esercizio 2002 Lire 36.500 milioni
- esercizio 2003 Lire 56.000 milioni.
2. Sul bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003 è istituito il seguente capitolo denominato Contributi a favore di imprenditori agricoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure a), b), g), i), j), n), p), q), r), s), t) e u) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di Stato aggiuntivi - Somme versabili allOrganismo Pagatore regionale (articolo 52 del regolamento CE n. 1257/1999).
3. Tali somme verranno versate dallOrganismo Pagatore regionale istituito ai sensi dellarticolo 3 del d.lgs. 165/1999; fino alla costituzione dellOrganismo Pagatore regionale le erogazioni saranno effettuate dalla Regione e dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
Art. 11.
(Interventi urgenti di edilizia sanitaria)
1. Lintegrazione dello stanziamento del capitolo 20795 del bilancio per lanno finanziario 2001, rispetto a quanto autorizzato dalle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 24 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67) e 24 marzo 2000, n. 25 (Impegno finanziario per la realizzazione dellOspedale di Alba-Bra), pari a lire 26 miliardi, è destinato allAzienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.
2. Lintegrazione dello stanziamento del capitolo 20795 del bilancio per lanno finanziario 2002, rispetto a quanto autorizzato dalle leggi regionali n. 24 e n. 25 del 24 marzo 2000, pari a lire 25 miliardi, è destinato alle Aziende sanitarie e alle Aziende ospedaliere con provvedimento da assumere sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 12.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 2001
Enzo Ghigo
I documenti contabili allegati alla Legge regionale sopra riportata saranno pubblicati sul supplemento al Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 settembre 2001 (ndr).
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 settembre 2001 (ndr)